Nel locale ad uso esclusivo di deposito il conduttore non può esercitare l’attività (abusiva) di lavanderia.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Indice
1. La vicenda
Conduttore e locatore si accordavano per la stipula di due contratti, uno relativo ad un locale commerciale e l’altro relativo ad un magazzino che il conduttore si impegnava a destinare esclusivamente ad uso deposito (l’art.1 del contratto del detto deposito prevedeva quanto segue: La locatrice concede in locazione alla Conduttrice, l’immobile ad uso esclusivo di deposito. Il presente contratto consentirà, quindi, l’uso di tale P.M. per il solo uso sopra indicato”). A seguito di sopralluogo il locatore scopriva che il detto deposito, era stato adibito ad attività di lavanderia, installata abusivamente, con scarichi abusivi di acque reflue inquinanti provenienti dal ciclo del lavaggio a terra, direttamente nel tombino, mediante tubi di gomma “volanti”, modificando quindi senza autorizzazione alcuna, la destinazione d’uso prevista contrattualmente. Veniva anche accertato l’impiego di personale addetto in violazione delle più elementari norme a tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché la violazione delle norme previste a tutela dell’ambiente, oltre a quelle antincendio. Per quanto sopra il locatore contestava formalmente (con PEC) i gravi inadempimenti contrattuali alla controparte, ma l’abusiva attività di lavanderia proseguiva. Di conseguenza si rivolgeva al Tribunale per chiedere la risoluzione dei due contratti, sostenendo l’esistenza un collegamento funzionale tra i due rapporti locatizi. In ogni caso il ricorrente pretendeva l’immediata riconsegna dei locali liberi da persone e/o cose. Del resto il locatore faceva presente che il conduttore tramite il proprio legale rappresentante pro tempore aveva comunicato formalmente la volontà di restituire l’immobile e le chiavi del magazzino.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione:
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
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2. Locale ad uso esclusivo di deposito ed ulteriore attività (abusiva) del conduttore: la soluzione
In relazione al locale ad uso deposito, il Tribunale ha dato ragione al locatore. Come ha notato lo stesso giudice, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente è emerso chiaramente che il conduttore ha utilizzato parte dei locali (aventi la destinazione di deposito prima e di autorimessa poi) in realtà come lavanderia abusiva, con ogni conseguenza in termini di violazione del contratto e della legge. Secondo il giudicante tale utilizzo è da considerare una grave modifica abusiva della destinazione dell’immobile locato e grave inadempimento contrattuale, come tale di non scarsa rilevanza. Di conseguenza il Tribunale ha accolto la richiesta di parte ricorrente, limitatamente al contratto di locazione avente ad oggetto il detto deposito. Non è stata accolta invece la richiesta di dichiarare risolto anche il contratto di locazione del locale ad uso commerciale atteso che il rapporto tra i due contratti non è risultato di reciproca interdipendenza. Respinta pure la richiesta del locatore volta ad ottenere un risarcimento del danno non avendo il ricorrente allegato elementi atti a far ritenere la sussistenza di un tale danno in capo alla ricorrente.
3. Le riflessioni conclusive
L’articolo 1455 c.c. afferma che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra, per cui l’interesse da valutare è da attribuirsi alle reciproche obbligazioni delle parti contrattuali. Tale norma, in particolare, non solo richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti (avuto riguardo all’interesse dell’altra), ma lega implicitamente la valutazione della “non scarsa importanza dell’inadempimento” alla discrezionalità dell’organo giudicante. Non è superfluo altresì rilevare che, per giurisprudenza costante, l’inadempimento del conduttore configura una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., conformemente all’orientamento pacifico della giurisprudenza secondo cui in tema di risoluzione , ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., la non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita ove l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Trib. Monza 13 marzo 2024, n. 956). In ogni caso la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento (che nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche d’ufficio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda) va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto, così da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale; completandosi, poi, l’indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. civ., sez. II, 09/07/2021, n. 19579).
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