Locazione commerciale: non è legittima la sospensione del canone per molestie di fatto dipendenti da altro locatore di porzione dello stesso immobile diviso con rete metallica.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Indice
1. La vicenda
Il proprietario di un locale commerciale di notevoli dimensioni (quasi 900 mq) concedeva in locazione metà dell’immobile ad un falegname, con contratto stipulato regolarmente registrato. In particolare l’immobile era stato diviso in due parti, una era stata adibita a deposito di falegnameria e l’altra era stata concessa ad altro conduttore che la utilizzava come deposito materiali edili. Successivamente il falegname ometteva il pagamento dei canoni e oneri condominiali da maggio 2023 – luglio 2023 per complessivi € 1.200,00 (€ 400,00 x 3), nonché degli oneri condominiali, nel periodo gennaio – luglio, per € 210,00 (€ 30,00 x 7) e, così, per la complessiva somma di € 1.410,00. Alla luce di tale inadempimento il locatore si rivolgeva al Tribunale per intimare al titolare della falegnameria lo sfratto per morosità con citazione per la convalida, chiedendo emettersi ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per canoni e oneri scaduti e a scadere. All’udienza di convalida, l’intimato compariva personalmente, opponendosi allo sfratto. A difesa delle sue ragioni sottolineava che aveva interrotto il pagamento perché l’immobile – che era stato diviso soltanto il giorno prima con una recinzione metallica – non consentiva il sereno svolgimento dell’attività lavorativa; lo stesso falegname notava che gli operai dell’altro conduttore usavano il suo bagno (in quanto nell’altro immobile non vi erano servizi igienici), nonché l’acqua e l’energia elettrica del suo immobile; per tali motivi l’intimato si opponeva allo sfratto. Il Tribunale, pronunciato con ordinanza il provvisorio rilascio dell’immobile in favore della parte locatrice, disponeva il mutamento del rito, con assegnazione dei termini per l’integrazione degli atti introduttivi.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione:
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
Silvio Rezzonico, Matteo Rezzonico, Luca Rezzonico | Maggioli Editore 2024
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2. Locazione commerciale e sospensione del canone: la soluzione
Il Tribunale ha dato ragione al locatore. Come ha notato lo stesso giudice è pacifico che l’allegata impossibilità di utilizzazione dell’immobile locato non sia dipesa dall’inadempimento del locatore ovvero dalle caratteristiche dell’immobile locato, bensì dai disagi e fastidi derivati dalle circostanze dell’utilizzo del suo bagno ad opera dei dipendenti dell’altro conduttore e dell’uso da parte di quest’ultimo di acqua e corrente relativamente ad utenze a lui intestate. In ogni caso il Tribunale ha evidenziato che l’intimato non ha fornito valide giustificazioni circa l’impossibilità di adempiere tempestivamente all’obbligo di pagamento del canone, vale a dire nel termine contrattualmente previsto. Di conseguenza, ad avviso del giudie partenopeo, l’omesso versamento dei canoni da maggio 2023 e degli oneri condominiali da gennaio 2023 è stato indubbiamente grave, in quanto il conduttore non ha rispettato il principale obbligo nascente dal contratto, vale a dire quello di corrispondere il canone di locazione mensile, per un ampio arco temporale. È stata perciò dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con conseguente conferma dell’ordinanza di rilascio e della data ivi fissata per l’esecuzione. In ogni caso il falegname è stato condannato al pagamento dei canoni di locazione e oneri condominiali non corrisposti (oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo).
3. Le riflessioni conclusive
La sentenza in commento ha messo in rilievo come al locatore non sia stato imputabile alcun inadempimento incidente sul sinallagma contrattuale che legittimasse il mancato pagamento del canone di locazione o la riduzione dello stesso. L’impossibilità di fruire serenamente dell’immobile (diviso in due porzioni immobiliari distintamente locate) è risultata causata dalle molestie di fatto arrecate dagli operai del conduttore dell’altra porzione immobiliare, destinata ad attività di deposito di materiali edili. A tale proposito si ricorda che sono molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore, le pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con i suoi, contestando il potere di disposizione del proprietario o rivendicando un diritto che leda quello dell’inquilino. Sono molestie di fatto quelle del terzo che agisca illegittimamente e, senza avanzare pretese giuridiche, pregiudichi il godimento materiale del bene (App. Roma 21 marzo 2021, n. 2048). Si ha quindi molestia di fatto – contro la quale il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi del comma 2 dell’art. 1585 c.c. – qualora il pregiudizio al conduttore medesimo derivi da un atto illecito aquiliano del terzo, senza che venga posto in questione, né direttamente né indirettamente, il diritto di quello al godimento della cosa locata (Cass. civ., sez. III, 26/01/1995, n. 939).
L’art. 1585 c.c., comma 2, che attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell’immobile, è analogicamente applicabile ai casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l’immobile concesso in locazione, impedisca l’attuazione di tale rapporto, sicchè egli può agire direttamente contro l’autore dell’illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, 17/01/2019, n. 1036).
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