La posizione della Cassazione
Secondo la Cassazione, la buona fede in executivis è da intendersi come regola d’interpretazione ed esecuzione del contratto, ma anche come sua fonte integrativa che consente di preservare l’assetto giuridico ed economico stabilito dai contraenti anche in mancanza di regole negoziali specifiche (Cass. civ., Sez. I, 12/11/2018, n. 28987). Per i giudici supremi la buona fede integrativa impone a ciascuna parte l’adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.
Buona fede, locazione e problema Covid: la giurisprudenza di merito
Una conduttrice che esercita attività alberghiera e di ristorazione, mediante ricorso ex art. 700 c.p.c, si è rivolta nello scorso mese di marzo al Tribunale di Lecce, chiedendo la riduzione dei canoni semestrali relativi a due distinti contratti di locazione nella misura del 50% (o in quella ritenuta di giustizia), con riferimento ai semestri decorrenti rispettivamente da marzo e da maggio 2021; la ricorrente ha dichiarato di aver subito, per effetto della crisi epidemiologica, rilevanti e gravose perdite dei ricavi, soprattutto in considerazione delle numerose cerimonie (matrimoni, battesimi, ecc.) e prenotazioni delle stanze cancellate o rinviate sine die, con restituzione degli acconti ricevuti, oltre che in conseguenza del mancato utilizzo del ristorante a causa dell’imposta chiusura e limitazioni; di aver richiesto di riequilibrare i contratti di locazione attraverso una riduzione del canone concessa dalla locatrice solo in occasione della prima ondata della pandemia e rifiutata, invece, per i periodi successivi. Nell’accogliere la richiesta dell’albergatore, il Tribunale ha sottolineato che, anche in presenza dell’intervento generale del legislatore per fare fronte alla crisi economica causata dal Covid-19, deve ritenersi doveroso in tale ipotesi fare ricorso alla clausola generale di buona fede e di solidarietà sancito dall’art. 2 della Carta costituzionale al fine di riportare il contratto entro i limiti dell’alea normale; di conseguenza lo stesso Tribunale ha disposto la riduzione del canone di locazione del primo contratto del 20% per il semestre marzo-agosto 2021 e del 5% per il semestre maggio-ottobre per il secondo contratto (Trib. Lecce 24 giugno 2021). Lungo questa linea di pensiero, in un caso analogo, il Tribunale di Roma (Trib. Roma 27 agosto 2020) ha precisato che qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi dell’esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto. Del resto, si è anche rilevato che, a fronte di eventi straordinari, sussiste un obbligo per le parti di cooperare secondo correttezza e buona fede al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale in un’ottica che riconduca le prestazioni entro i limiti della normale e prevedibile alea e che, in mancanza di un adeguamento spontaneo, deve ammettersi l’intervento sostitutivo del giudice (Trib. Firenze 27 gennaio 2021). Secondo una diversa opinione, però, il giudice non può fare applicazione del c.d. criterio della buona fede integrativa al fine di addivenire ad una rimodulazione degli obblighi negoziali a carico dei contraenti, salvo incorrere nella violazione dell’autonomia contrattuale delle parti, costituente limite insuperabile anche per il giudice (così, ad esempio, si veda: Trib. Biella 17 marzo 2021).
Volume consigliato
I CANONI DI LOCAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
L’opera misura l’impatto dell’evento pandemia e delle misure assunte dallo Stato sui contratti di locazione e si pone come una prima guida, utile ad affrontare le tematiche che coinvolgono e coinvolgeranno la materia locatizia, in ordine all’impatto conseguente al lock down, specie in relazione agli obblighi delle parti contraenti.Il testo si completa con esempi di lettere di recesso e risoluzione, nonché di richiesta di riduzione del canone.Saverio LuppinoAvvocato in Bologna, con esperienza trentennale nel settore del real estate, locazione, comunione e condominio; autore di numerosi articoli per vari editori sulle principali riviste giuridiche e pubblicazioni monografiche in materia di locazione immobiliare e condominio. Formatore qualificato e relatore a convegni, master, seminari specialistici, incontri di studio, con svariati enti pubblici, privati, scuole forensi e SSM. Con la presente casa editrice ha già pubblicato e si segnalano le ultime opere: “Dallo sfratto alla riconsegna nel processo locatizio”; “Il condomino che non paga ed il recupero del credito”; “Locazioni immobiliari: redazione ed impugnazione del contratto”, quest’ultima edita in due differenti edizioni, la seconda aggiornata del 2019; “Le Locazioni in Condominio”.
Saverio Luppino | 2020 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento