Se il contratto di locazione è nullo, il conduttore ha diritto a richiedere la restituzione dei canoni versati al locatore in esecuzione del contratto? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
riferimenti normativi: artt. 2033; 2041 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 3971 del 12/12/2019
Indice
1. La vicenda: la nullità della locazione
Come spesso accade, il proprietario di un immobile consentiva (senza contratto) ad un uomo l’uso di una stanza di un appartamento facente parte di un caseggiato per la somma di 500,00 € al mese. Successivamente l’occupante agiva – a conclusione del rapporto – al fine di conseguire la declaratoria di nullità del contratto di locazione, per difetto di forma scritta e registrazione, chiedendo la restituzione dei canoni corrisposti fino al rilascio, nella misura di € 24.115,00. Per il giudice di primo grado il rapporto tra le parti non poteva ricondursi nell’alveo della locazione. Il Tribunale, perciò, respingeva la richiesta di restituzione dei canoni complessivamente pagati. Il giudice d’appello riteneva che il rapporto intercorso tra le parti fosse un contratto di locazione, nullo per difetto di forma e scritta e registrazione, ex art. 4 legge 9 dicembre 1998, n. 431. Ciò nonostante, il giudice rigettava comunque la domanda di restituzione, ritenendo che l’attore non avesse chiesto la riconduzione del contratto verbale alle condizioni previste dalla legge n. 431 del 1998, né la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto al canone agevolato (domanda formulata per la prima volta in appello, così come quella relativa alla restituzione del deposito cauzionale, con conseguente violazione dell’art. 345 c.p.c.), ma solo la restituzione di tutti i canoni versati. A parere della Corte di Appello tale richiesta doveva ritenersi preclusa, in quanto egli aveva comunque goduto dell’immobile, cosicché, attraverso la restituzione integrale dei canoni, si sarebbe verificato un arricchimento senza causa a suo favore. Il soccombente ricorreva in cassazione, da un lato, censurando l’operato del giudice d’appello che aveva ravvisato d’ufficio l’ingiustificato arricchimento, senza che la controparte avesse intrapreso alcuna iniziativa ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.; dall’altro, denunciando la violazione dell’art. 2033 c.c., osservando che tale norma avrebbe dovuto essere applicata integralmente, in mancanza di una valida ed efficace paralisi “ope exceptionis”. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
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2. La questione
In caso di nullità del contratto di locazione – per difetto di forma e scritta e di registrazione – il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni versati?
3. La soluzione
La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. I giudici supremi hanno messo in rilievo come la Corte d’Appello abbia sbagliato nel rilevare d’ufficio l’ingiustificato arricchimento, senza un’adeguata iniziativa del locatore. Inoltre ha evidenziato che i giudici di secondo grado hanno mancato di ricondurre la pretesa restitutoria del conduttore nell’indebito oggettivo. In conclusione, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese.
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4. Le riflessioni conclusive
La Cassazione ha precisato che, in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell’art. 2033 c.c., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto. In quest’ottica è già stato affermato che la mancanza di una “causa adquirendi” – a qualunque titolo accertata – determina la possibilità di avvalersi dell’azione di ripetizione dell’indebito anche quando la controprestazione non sia a propria volta ripetibile, stante l’eccezionalità, e conseguente non estensibilità, delle ipotesi legislative di irripetibilità delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operatività della stessa (Cass. civ., sez. III, 11/10/2016, n. 20383: nel caso di specie, la S.C. ha affermato la ripetibilità dei canoni percepiti dal locatore in base ad un contratto di locazione nullo, pur a fronte dell’irripetibilità della controprestazione concernente il godimento del bene, ritenendo non applicabile in tal caso l’eccezione prevista dall’art. 1458 c.c., in quanto relativa solo alla risoluzione per inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata, mentre la diversa questione dell’arricchimento del conduttore avrebbe potuto rilevare ai fini dell’azione ex art. 2041 c.c., non proposta nel caso concreto).
In ogni caso non può essere negata la facoltà del locatore di eccepire, ex art. 2041 c.c., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale.
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