Locazioni brevi: ok alla ritenuta d’imposta nazionale

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Indice

1. La legge italiana sulle locazioni brevi

  • a uso abitativo da parte di persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa,
  • di durata non superiore a 30 giorni, indipendentemente dal fatto che detti contratti siano stipulati direttamente coi locatori o grazie all’intervento di soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare, in cui rientrano soggetti che, come Airbnb, gestiscono portali telematici.

3. La vicenda Airbnb

4. I tre obblighi italiani

  • l’obbligo di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito dell’intermediazione immobiliare è imposto a tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, sia che queste ultime risiedano o siano stabilite in detto territorio o meno e sia che intervengano tramite strumenti digitali o con altre modalità di contatto. La Corte ne deduce che un obbligo del genere non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE, essendo opponibile a tutti gli operatori che esercitano determinate attività sul territorio nazionale;
  • l’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte s’impone, anch’esso, tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi uno stabilimento e la Corte esclude, di conseguenza, che sia possibile ritenere che detto obbligo vieti, ostacoli o renda meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi;
  • l’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Italia grava, invece, unicamente su taluni prestatori di servizi di intermediazione immobiliare privi di stabile organizzazione in Italia. Poiché l’obbligo in parola impone loro di avviare procedure ma altresì di sopportare il costo della retribuzione del rappresentante, tali vincoli determinano, per gli anzidetti operatori, un ostacolo idoneo a dissuaderli dall’effettuare servizi di intermediazione immobiliare in Italia, in ogni caso secondo le modalità corrispondenti alla loro volontà. L’obbligo summenzionato deve quindi essere considerato quale restrizione alla libera prestazione dei servizi, vietata, in linea di principio, dall’articolo 56 TFUE.

5. Lo scopo della misura

Avv. Biarella Laura

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