L’odierno ruolo del Capo dello Stato nel procedimento di formazione del governo

Sara Fabiani 10/06/22
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento sempre più consistente del potere del Presidente della Repubblica, nel procedimento di formazione del Governo.

Al di là del fatto che si tratti di convenzioni o consuetudini costituzionali, il potere del Capo dello Stato, nella nomina del Governo, è più o meno ampio a seconda della forza politica dei partiti, cioè a seconda di quanto essi siano in grado di esprimere maggioranze stabili; nei, sistemi a parlamentarismo maggioritario, ad esempio, nei quali si hanno di norma governi di legislatura, il ruolo del Presidente della Repubblica è notevolmente ridimensionato.

     Indice

  1. La situazione italiana
  2. Democrazia: forma e sostanza
  3. Sistema politico e semipresidenzialismo alla francese
  4. Conclusioni

1. La situazione italiana

È pur vero che, comunque, la responsabilità politica della nomina viene, formalmente, assunta dal primo ministro, con la controfirma ed il Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento. Nella sostanza, però, in Italia, si assiste ormai, col benestare di partiti politici deboli, non in grado di esprimere maggioranze stabili, a nomina di governi “graditi ” al Presidente della Repubblica, con conseguente espressione, da parte di questi, di potere politico, senza che egli sia politicamente responsabile, poiché la responsabilità politica viene, formalmente, assunta dal primo ministro con l’istituto della controfirma, come già detto.

Secondo chi scrive, la nostra forma di governo parlamentare si sta muovendo, di fatto, verso un modello semipresidenziale.

2. Democrazia: forma e sostanza

Sempre ad opinione di chi scrive, se non si vuole snaturare l’impianto di forma di Stato democratico previsto dalla nostra Costituzione, alla situazione di fatto, deve corrispondere una situazione di diritto che renda, a questo punto, politicamente responsabile, nella forma e nella sostanza, il Capo dello Stato.

Infatti, la nomina del Governo viene già considerato un atto complesso in cui convergono le volontà del primo ministro e quella del Capo dello Stato, la quale quindi, non è strano che, in presenza di partiti deboli, incapaci di esprimere una maggioranza stabile, possa essere, in realtà,  molto determinante, per la creazione di governi, di fatto, del Presidente della Repubblica, nonostante la controfirma del primo ministro sia stata prevista proprio al fine di escludere che la responsabilità politica ricada sul Capo dello Stato e che, quindi, quest’ultimo possa dirsi titolare di potere politico, cosa che la forma di governo parlamentare vuole escludere, in quanto, l’elezione del Presidente della Repubblica non è un elezione politica. Ma cosa accade se, a causa di partiti deboli, incapaci di dare luogo a maggioranze stabili, viene nei fatti attribuito al Presidente della Repubblica un potere sostanziale di condizionamento della scelta e nomina del Governo? Basterebbe la controfirma del primo ministro a rendere ciò conforme all’impianto costituzionale? O si avrebbe, di fatto, un Organo Costituzionale che, sempre di fatto, intervenga pesantemente sulla vita politica del Paese, senza rispondere politicamente a nessuno? Nel rispetto dell’assetto democratico, previsto dalla Costituzione, alla forma (elezione non politica del Capo dello Stato e assunzione di responsabilità politica da parte del primo ministro, dell’atto di nomina del Governo) dovrebbe corrispondere la sostanza


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3. Sistema politico e semipresidenzialismo alla francese

È noto che il sistema dei partiti influenzi il funzionamento della forma di governo e che ciò è legittimo, sì, ma nei limiti in cui si mantengano e si rispettino i principî della forma di Stato democratico.

Il passaggio alla forma di governo semipresidenziale, alla francese, permetterebbe che il Presidente della Repubblica risponda politicamente al corpo elettorale, dal quale sarebbe eletto. Infatti, nella forma di governo semipresidenziale, della V Repubblica francese, il corpo elettorale elegge sia il Parlamento che il Capo dello Stato; il Capo dello Stato nomina il Governo che deve avere la fiducia del Parlamento. Da qui, due possibilità: se il Capo dello Stato ed il Parlamento sono espressione della stessa maggioranza, allora il primo ministro sarà relegato ad un ruolo secondario; se, invece, essi sono espressione di due maggioranze diverse, al Capo dello Stato restano, comunque, ampi poteri in ambito di politica estera e difesa e, dunque, non viene relegato ad un Presidente della Repubblica della forma di governo parlamentare.

4. Conclusioni

In considerazione dell’evolversi della forma di governo parlamentare in Italia, nella quale, a causa di partiti deboli, non in grado di dar luogo a maggioranze stabili ed alla formazione sempre più spesso di governi graditi al Presidente della Repubblica, chi scrive auspica una riforma del sistema nel senso suindicato, per un maggior rispetto dell’assetto democratico del nostro Paese.

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Sara Fabiani

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