L’oggetto del contratto

Redazione 17/12/18
L’articolo 1325 c.c. indica i requisiti essenziali, ritenuti dal Legislatore necessari ad assicurare la valida formazione del contratto. Si tratta, in particolare, dell’accordo delle parti, della causa, dell’oggetto e della forma, quest’ultima ritenuta essenziale solo qualora espressamente richiesta dalla legge.

Il fine della norma è quello di garantire il più alto grado possibile di certezza nella circolazione dei traffici giuridici.

Ne consegue, quindi, che non tutte le manifestazioni di volontà possono essere ricondotte ad una fattispecie contrattuale, tipica o atipica. Seppur non espressamente dichiarata, l’essenzialità di detti requisiti si ricava in modo implicito dal secondo comma dell‘articolo 1418 C.c., ove è sanzionata con la nullità del contratto la mancanza degli elementi predetti. Ai fini del caso in esame, è necessario soffermarsi sull’oggetto del contratto.

I requisiti dell’oggetto

L’art 1346 c.c. prevede che l’oggetto del contratto sia possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità dell’oggetto va riferita al momento della produzione degli effetti, cosicché ad esempio il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine può ritenersi valido solo se la prestazione inizialmente impossibile diventi possibile prima dell’azzeramento della condizione o della scadenza del termine (art 1347 c.c., possibilità sopravvenuta dell’oggetto).

Quanto alla liceità, invece, essa deve essere riferita alla prestazione, cioè all’oggetto immediato del contratto. La questione della liceità dell’oggetto si pone quando il bene non può, in base alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume far parte dello specifico contratto oppure non può essere commercializzato. L’illiceità dell’oggetto andrà valutata tenendo conto del momento in cui il contratto è stato stipulato ed in base alla legge in quel momento vigente.

Infine, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile. Può ritenersi determinato anche quando esso non sia indicato con assoluta precisione, ma comunque emerga chiaramente dalla volontà delle parti all’atto della stipula del contratto.

Si ha invece determinabilità quando l’oggetto è individuabile in base ad una pura operazione aritmetica. L’oggetto è altresì determinato nel caso in cui le parti lo abbiano indicato per relationem, ossia quando abbiano operato un rinvio ad una fonte esterna (quale un altro contratto intercorso tra le stesse o tra diverse parti, una raccolta di listini, un giornale, etc.).

I beni oggetto del contratto

Il contratto può avere ad oggetto anche una prestazione di cose future, salvo i divieti di legge. In tali casi il contratto è perfetto ab initio, essendo presenti tutti gli elementi essenziali, ivi compreso l’oggetto. La non attualità del bene comporta solamente la nascita di un obbligo a rendere possibile o comunque a facilitare il venire ad esistenza del bene stesso: ad esempio, con la vendita di cosa futura (1472) nasce a carico del venditore l’obbligo di far venire ad esistenza il bene, al fine di permettere la produzione dell’effetto traslativo.

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