Indice:
1. Rapporti internazionali
Il rapporto di vicendevolezza (la nazionalità può essere un fattore non assoluto) che vivono i regimi giuridici interni e sovranazionali ci dice che Istituzioni e pubbliche funzioni possono essere sia interne che sovranazionali.
Le esigenze derivanti dalla considerazione secondo cui nessun territorio può essere totalmente indipendente, comporta che essi, i territori, in parte appartengono a contesti geografici, politici ed istituzionali più ampi regolati da idonei strumenti coattivi e che fanno rapportare le aspirazioni derivanti dall’appartenenza necessaria ad un territorio più ampio al rispetto delle singole caratterizzazioni dei vari territori nazionali che compongono lo stesso contesto sovranazionale (anche art.3 TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Il processo di interazione tra il territorio sovranazionale ed il territorio nazionale si svolge in maniera armonica e senza contrasti in termini di vicendevolezza.
Ogni Stato è autonomo nell’ambito delle proprie risorse giuridiche che garantiscono l’attuazione concreta delle pubbliche funzioni dei Poteri dello Stato ma che, purtuttavia, è tenuto comunque alla osservanza anche delle regole sovranazionali (1).
L’Unione Europea, ad esempio, è il frutto del lavoro di quanti, uomini e donne, si adoperano concretamente per la costruzione di una Europa unita. Nel quadro di questo ambizioso obiettivo la convergenza tra Paesi Membri per esercitare (anche) collettivamente, pacificamente e democraticamente la sovranità in settori di importanza cruciale per i cittadini è un fatto senza precedenti nella storia (2).
La trasposizione in prospettiva europea e continentale avviene secondo le consuetudinarie regole generali che soprassiedono all’organizzazione di qualsiasi territorio nazionale (nonché art.2 TFUE).
Lungi dal creare, però, omologazione di ordinamenti giuridici e livelli istituzionali, l’ordinamento sovranazionale, serve per regolare il margine non autonomo e, come visto, necessariamente tale dei territori nazionali aderenti.
Inizialmente si dice anche che il rapporto di vicendevolezza del regime giuridico delle risorse pubbliche e del patrimonio pubblico descritto più sopra trova anche altri punto di incontro rinvenibili sia quanto alla composizione di alcune Istituzioni e sia quanto, ed è questo il caso, alle relazioni che possono intercorrere tra le Istituzioni europee e le Istituzioni nazionali avendo riguardo, stavolta, solo alle di esse pubbliche funzioni; e ciò tramite canali e sistemi ufficiali d’informazione(3).
Il primo caso può essere quello della Corte dei Conti europea, ad esempio, mentre il secondo caso può essere ascritto proprio e per quanto qui d’interesse all’Olaf: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Gli organi o istituzioni dell’Unione Europea maggiormente afferenti all’Ufficio europeo per la lotta antifrode sono la Commissione europea e la Corte dei Conti europea (art.13 TFUE).Mentre prestando attenzione agli ordinamenti nazionali territoriali aderenti, l’Olaf menzionato trova interazione con gli organi addetti alle discipline della Contabilità pubblica e del Diritto penale (in Italia, l’interazione dell’ufficio europeo può essere con la Corte dei Conti e la Giurisdizione Ordinaria).
L’interazione nasce dalla circostanza secondo cui, la relazione di Sovranità verticale esistente tra i due differenti livelli territoriali impone conseguenti rapporti di finanziamento e trasferimenti di risorse economiche che vanno dall’Unione Europea agli Stati Membri e che fanno si che vi sia una compartecipazione procedimentale che può sfociare in danno erariale pubblico o reato penalmente rilevante.
Ciò fa dire che possono essere imputate le previste responsabilità personali amministrative e penali nei singoli territori nazionali e l’Amministrazione – esterna – interessata sarà l’Unione Europea (in questo caso vi è differenza con ciò che accade nella normalità dei casi) in quanto parte passiva titolare delle risorse stanziate. Parti danneggiate, quindi, non saranno le varie Amministrazioni – interne – degli Stati aderenti.
L’Unione Europea pertanto si pone come Amministrazione esterna e sovranazionale nell’ambito dei rapporti internazionali rispetto agli Stati Membri e godendo perciò di proprie risorse finanziarie che per essa vengono dislocate dalla Commissione Europea che a sua volta prevede l’Ufficio europeo per la lotta antifrode – sua Direzione Generale – deputato, quest’ultimo, a svolgere indagini amministrative in caso di eventuali o certe irregolarità giunte alla sua cognizione a garanzia della legale procedimentalizzazione dell’agire pubblico che corre tra la stessa Unione europea e gli Stati Membri (questa veste dell’Unione europea è considerata, nello specifico, avendo riguardo ai procedimenti pubblici e ai processi giurisdizionali interni che si hanno nei vari Ordinamenti sovrani).
2.L’Ufficio europeo per la lotta antifrode
L’Olaf (l’Ufficio europeo per la lotta antifrode) indaga su casi di frode ai danni del bilancio dell’Unione Europea, corruzione e gravi irregolarità nelle Istituzioni europee, e sviluppa politiche antifrode.
Può agire, inoltre, badando anche alle condotte del personale delle Istituzioni europee.
Come detto fa parte della Commissione europea.
I casi d’interesse dell’Olaf sono sottoposti alla sua propria discrezionalità che si svolge anche secondo la collaborazione con le pertinenti Istituzioni degli Stati Membri.
Per cui l’Olaf nasce dall’esigenza di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea ai quali era ed è attribuita grossa rilevanza.
Mentre la fonte ufficiale della genesi la si rinviene nella Decisione n.352/1999 della Commissione delle Comunità europee per la Ce (Comunità europea),la Ceca (Comunità europea per il carbone e l’acciaio) ed Euratom (Comunità europea per l’energia atomica).
Le discipline scientifiche autonome richiamate della Contabilità pubblica e del Diritto penale sanciscono che l’oggetto delle competenze dell’Olaf hanno come punto focale sia l’obbligo dei pubblici dipendenti di risarcire anche l’Erario europeo in caso di violazione di obblighi di pubblico servizio che possano avere sbocco in un danno erariale finale ed unico e sia la funzione di repressione in caso di delitti contro il patrimonio europeo commessi da chiunque.
Trattasi nello specifico sia di logiche sequenze in via di fatto caratterizzate da antigiuridicità non tipiche e suscettibili di vaglio giudiziario contabile e sia di reati di frode e di truffa e quindi di condotte penalmente rilevanti tipiche che presuppongono l’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria penale e che trovano, sia le prime che i secondi, una propria gradazione in termini di gravità.
La casistica giurisprudenziale rivela che non è infrequente la trattazione di condotte anche antigiuridiche nei confronti proprio dell’Unione europea; essa non è neanche esclusa dalle normative degli Stati aderenti.
La denominazione istituzionale e giuridica dell’Olaf ha fatto prevalere ufficialmente e formalmente il termine giuridico di frode.
Si innesta, attesa la Corte dei Conti europea, menzionata di proposito e in attinenza, l’idea di una collaborazione e di una distinzione nel momento in cui essendo entrambi strumenti di tutela finanziaria dell’Unione Europea sussiste effettivamente la collaborazione detta e la distinzione la si può vedere pensando alla funzione della Corte dei Conti europea come verifica obiettiva dei conti di altra provenienza mentre, l’Olaf si pone come apparato e organizzazione amministrativa della Commissione europea con poteri propri che non ineriscono ad una verifica dei conti obiettiva ma valutano l’elemento dell’intenzionalità delle condotte sottoposte a valutazione nonché la rispondenza esatta a determinati precetti delle condotte.
In tali casi l’Olaf, titolare delle legittime e opportune indagini può decidere se proseguirle ed in collaborazione preventiva e successiva sia con le Istituzioni pubbliche europee che con le Istituzioni pubbliche nazionali.
Va da sé che sia l’oggetto delle competenze che lo stesso ufficio europeo per la lotta antifrode hanno vera e grossa rilevanza che si trae dalla palesata esigenza, ad esempio e quanto al secondo, a monte della sua creazione.
Esso non è Istituzione europea (art.13 cit. TFUE) ma, come detto è apparato amministrativo in seno alla Commissione europea e che ha, per quanto detto, notevole notorietà pubblica.
Ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione (delle Comunità Europee: Ce, Ceca, Euratom) del 28 aprile 1999 n.352 veniva istituito l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) considerando che gli Stati Membri e le Istituzioni attribuivano già (ed attribuiscono) vera rilevanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (ora UE) ed alla lotta alle frodi e alle altre attività illecite che andavano (che vanno) contro gli interessi finanziari comunitari; considerando che di rilevanza fu il rilievo della pubblica funzione di indagine amministrativa precedentemente esercitata da altro apparato o organo amministrativo e che la materia comunitaria qui d’interesse era già all’attenzione dei Trattati per la Ce, per la Ceca e per l’Euratom.
Nonostante le collaborazioni e le interazioni con le Istituzioni degli Stati Membri, l’Olaf appartiene all’apparato normativo comunitario anche riguardo alle proprie competenze e gli possono essere attribuiti altri settori di competenza (art.2 comma 1 e comma 1 ultimo periodo Dec.n.352/1999 della Commissione delle Comunità europee).
L’indipendenza della pubblica funzione in sé è garantita e, quindi, non accetta e né sollecita istruzioni dalla Commissione europea di cui fa parte. parimenti dicasi riguardi ai Governi, le Istituzioni ed altri Organismi. (art.3 Dec.n.352/1999 della Commissione delle Comunità europee).
Veniva adunque istituito l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) in sostituzione della Task force coordinamento della lotta antifrode subentrando integralmente alle sue attribuzioni (art.1 Dec.n.352/1999 della Commissione delle Comunità europee).
Note:
(1) Nunziante Cesaro R.”Una diversa ipotesi di raccordo tra la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale della Corte dei Conti”,Edisud,Salerno,2020.
(2) cfr. Ministerio della Salute “Rapporti internazionali”,salute.gov.it,2021.
(3) in giurisprudenza: Corte dei Conti, Sez.Centr.Contr.per gli Affari Comunitari e Internazionali,Del.n.1/2022.
Bibliografia
MINISTERO DELLA SALUTE “Rapporti internazionali”,salute.gov.it,2021.
NUNZIANTE CESARO R.”Una diversa ipotesi di raccordo tra la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale della Corte dei Conti”,Salerno,2020.
GIURISPRUDENZA
Corte dei Conti,Sez.Centr.Contr.per gli Affari Comunitari e Internazionali,Del.n.1/2022.
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