L’omessa notifica al debitore esecutato del pignoramento presso terzi – e dell’avvertimento ex art. 492 c.p.c. – non determina l’inesistenza della procedura

Sabato Santi 04/09/20
Indice:
1. La vicenda
2. La forma del pignoramento e l’ingiunzione al debitore ex art. 492 c.p.c.
3. Differenze tra nullità ed inesistenza del pignoramento
4. Conclusioni

Riferimenti normativi:

Precedenti giurisprudenziali: Trib. Tivoli, 5.12.2018, Trib. Roma, 20.06.2006, Cass. 23.1.1998, n.669.

1. La vicenda

La banca azionava una procedura esecutiva presso il datore di lavoro del debitore notificando atto di pignoramento presso terzi che non veniva ricevuto dal lavoratore perché sconosciuto all’indirizzo indicato in relata.

Il debitore venuto a conoscenza del pignoramento si costituiva in giudizio eccependo l’inesistenza del pignoramento attesa la mancata notifica. Il G.E., non accoglieva tale eccezione e, ritenuto sanato il vizio, procedeva con l’assegnazione delle somme. Il lavoratore promuoveva allora opposizione agli atti esecutivi nonché, in seguito, reclamo avverso l’ordinanza di assegnazione ma, in entrambi i casi, il Tribunale di Napoli Nord rigettava le richieste ritenendo che l’omessa notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, e la conseguente omissione dell’ingiunzione rivolta ex art. 492 c.p.c. dall’Ufficiale giudiziario al debitore esecutato, determinasse la nullità e non l’inesistenza del pignoramento con la conseguente possibilità del Giudice di autorizzare la rinnovazione della notifica al debitore esecutato ed altresì la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione del debitore esecutato. Il Tribunale ha, quindi, concluso che la nullità dell’atto di pignoramento risulta sanata, con efficacia “ex tunc”, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepirne la nullità.

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2. La forma del pignoramento e l’ingiunzione al debitore ex art. 492 c.p.c.

L’art. 492 c.p.c. è una norma di carattere generale in materia di esecuzione forzata per espropriazione ed individua il contenuto necessario dell’atto di pignoramento, il quale si struttura differentemente solo in riferimento agli altri ed ulteriori elementi richiesti dalla specifica forma di espropriazione adottata caso per caso. In particolare, gli elementi comuni sono quelli indicati nei primi tre commi dell’articolo che sono rispettivamente: l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto di disposizione del bene diretto a sottrarlo alla garanzia del credito; l’invito al debitore di effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; l’avvertimento circa la possibilità per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento nelle forme e nei modi di cui all’art. 495 c.p.c.

Pur essendo tali elementi ritenuti necessari, differenti sono le conseguenze in ordine all’omessa indicazione di uno di essi. Gli elementi di cui al secondo e terzo comma, non pregiudicano la validità dell’atto di pignoramento in quanto l’invito ad effettuare la dichiarazione di residenza o domicilio è posto semplicemente  nell’interesse del creditore al più celere svolgimento della procedura; la possibilità del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento può, invece, essere soddisfatta fino a quando non venga disposta la vendita o l’assegnazione, quale termine ultimo fissato dalla legge a seguito della novella legislativa n. 80/05[1].

Più complessa è, invece, la questione riguardante l’ingiunzione al debitore di cui al primo comma dell’articole, che, in quanto elemento essenziale e indefettibile dell’atto, può determinare l’inesistenza ovvero la nullità dello stesso.

Diverso è, infine, il caso in cui, pur essendo presente nell’atto di pignoramento l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto di disposizione del bene, lo stesso non venga regolarmente notificato al debitore.

3. Differenze tra nullità ed inesistenza del pignoramento.

La questione circa le conseguenze dell’omessa notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, e della omissione dell’ingiunzione rivolta ex art. 492 c.p.c. dall’Ufficiale giudiziario al debitore esecutato, è stata in passato oggetto di ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.

Parte di quest’ultima ha aderito alla tesi secondo la quale l’assenza dell’ingiunzione prevista dal terzo comma dell’art. 492 c.p.c. comporterebbe la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza di un requisito essenziale dell’atto che sarebbe da considerarsi “tamquam non esset” con la conseguenza dell’improcedibilità dell’esecuzione[2]. Tale ricostruzione poggia sulla natura ricettizia dell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario deve rivolgere al debitore esecutato a norma dell’art. 492 c.p.c. che ha lo scopo di produrre il vincolo di destinazione sul credito o sul diritto del debitore esecutato verso il terzo al soddisfacimento del creditore istante. A ciò consegue che non rileva la conoscenza avuta “aliunde” dal debitore medesimo dell’esistenza del pignoramento[3].

Diversamente è stato ritenuto che un atto possa considerarsi inesistente solo nell’ipotesi in cui non sia in grado di produrre alcun effetto non potendosi giungere ad uguale conclusione nel caso in cui lo stesso sia idoneo ad approdare ad un risultato finale, il provvedimento decisorio, che, se non impugnato, risulta sanato ai sensi dell’art. 161 c.p.c.. A ciò consegue che il pignoramento privo della ingiunzione ex art. 492 c.p.c., o il pignoramento non notificato, in quanto rinnovabile, sarebbe semmai nullo, ma non inesistente[4]. La Cassazione ha, inoltre, rilevato che la mancanza dell’ingiunzione al debitore esecutato prevista dall’art. 492 c.p.c., pur non determinando l’inesistenza dell’atto di pignoramento, comportandone una nullità meramente formale, può essere fatta valere unicamente con l’opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque (oggi venti) giorni dall’udienza fissata, a norma dell’art. 547, per la citazione del terzo e del debitore[5]. Nel pignoramento presso terzi, infatti, l’udienza indicata dall’art. 547 c.p.c. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente alla udienza stessa, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli art. 530 e 569 svolgono, rispettivamente, per l’espropriazione mobiliare e quella immobiliare[6].

D’altra parte è stato chiarito che la costituzione del debitore nella procedura esecutiva, anche laddove avvenga al solo scopo di dedurre, mediante la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, vizi della notificazione dell’atto di pignoramento, è certamente quantomeno sufficiente a consentire la legale conoscenza da parte sua degli atti del processo esecutivo e, quindi, dello stesso atto di pignoramento. La formale rinnovazione della notifica non è, di conseguenza, necessaria, essendo ormai conseguito lo scopo di rendere edotto il debitore del suo contenuto. Pertanto, difetta di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., il debitore che spieghi opposizione per lamentare unicamente l’omessa o inesatta notifica dell’atto[7]. L’atto di pignoramento in se perfetto ma non notificato è, pertanto, sempre rinnovabile e non può in alcun caso comportare l’inesistenza della procedura esecutiva[8].

4. Conclusioni

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli Nord, facendo applicazione dei principi in materia in tema di nullità, ha rilevato che sia sempre possibile la rinnovazione della notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato ed altresì la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione o opposizione sollevata dal debitore. Il collegio ha, quindi, parificato l’omissione nell’atto di pignoramento dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. all’omessa notifica dell’atto stesso, ritenendo che in entrambi i casi il procedimento esecutivo è validamente instaurato con il tentativo di notifica, fatto salvo l’onere, in caso di mancata costituzione del debitore, di rinotificare l’atto ad opera del creditore procedente.

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Note

 

[1] Cass., 23.3.2011, n.6662, in Guida al diritto 2011, 28, 57 (s.m).

[2] Cfr. Trib. Tivoli, 05.12.2018 in Redazione Giuffrè 2018.

[3] Cfr. Cass., 20.12.1988, n.6941 in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 12.

[4] Cfr. Trib. Roma, 20.06.2006 in Giur. merito 2006, 11, 2407.

[5] Cfr. Cass. 23.1.1998, n.669 in Giur. it., 1998, 1331.

[6] Cfr. Cass. 30.01.2009, n.2473 in Guida al diritto 2010, -, Dossier 2, 20 (s.m).

[7] Cfr. Cass., 20.04.2017, n.9962 in Guida al diritto 2017, 25, 29.

[8] Cfr. da ultimo Cass., 2.10.2018, n.23903 in Responsabilita’ Civile e Previdenza 2018, 6, 1994

 

 

Sabato Santi

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