(Riferimento normativo: Legge, 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, c. 7)
Il fatto
Con ordinanza depositata in data 7.12.2018 il Tribunale di sorveglianza di Genova, provvedendo sulla istanza presentata da P. P., lo ammetteva alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’istante chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per il seguente motivo: violazione dell’art. 47 ord. pen. in quanto, per un verso, fra le prescrizioni, era stato imposto l’adempimento delle statuizioni civili della sentenza di condanna senza previamente verificare l’adeguatezza delle condizioni economiche del condannato, per altro verso, era stato previsto, in caso di inadempimento della prescrizione, la revoca della misura con effetto ex tunc.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il Supremo Consesso accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava prima di tutto come l’art. 47 ord. pen. disponeva che l’ammissione alla misura alternativa è accompagnata dalla indicazioni di prescrizioni che, venendo a delineare il contenuto della misura stessa, sono finalizzate ad attuare l’esigenza della individualizzazione del trattamento rieducativo oltre ad essere ivi stabilito, ai sensi dell’art. 47, comma 7, ord. pen., la previsione di attività in favore della vittima del reato : ” Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato …”.
Chiarito ciò, si faceva altresì presente come fosse consolidato l’orientamento secondo il quale, premesso che l’omesso risarcimento del danno o la assoluta incapacità di risarcire il danno di per sé soli non giustificano la mancata ammissione alla misura alternativa più ampia, da una parte, la prescrizione di cui all’art. 47, comma settimo, ord. pen., che può avere il contenuto di provvedere al risarcimento per equivalente del danno cagionato dal reato, deve essere, proprio in ragione della ratio connessa alla individualizzazione del trattamento rieducativo, “calibrata” in rapporto alla concreta capacità economica, in caso di risarcimento per equivalente, del condannato, e, dall’altra, è illegittima la previsione di un automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura (Sez. 1, 07/12/1999, omissis, Rv. 215204; Sez. 1, 27/05/2004, omissis, Rv. 230361; Sez. 1, 17/11/2009, omissis, Rv. 245886; Sez. 1, 21/11/2012, omissis, Rv. 254235; Sez. 5, 21/01/2014, omissis, Rv. 258884; Sez. 1, 21/11/2018, omissis, Rv. 275171).
Delineato tale quadro ermeneutico, gli ermellini osservavano come, nel caso di specie, se legittimamente fosse stato previsto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni, “la prova potrà essere sospesa immediatamente e poi revocata …” così assicurando anche nel momento della valutazione dell’esito della misura la necessità di una considerazione globale della prova, fosse stata però prescritto di provvedere al risarcimento del danno, nella misura giudizialmente stabilita, senza tener conto delle capacità economiche del condannato in rapporto all’entità del pagamento da effettuare, liquidato in sede giudiziale con esclusivo riferimento all’entità del danno e non anche alle capacità economiche del debitore.
Tal che se ne faceva conseguire come l’ordinanza impugnata, con lo stabilire il risarcimento del danno a prescindere dalla capacità economica del condannato, avesse dunque inserito una prescrizione incongrua rispetto alla finalità rieducativa, che deve sempre considerare le capacità del soggetto, e quindi in violazione dell’art. 47 ord. pen. tenuto conto altresì del fatto che, proprio in ragione del ruolo centrale che l’attività in favore della vittima del reato svolge nel trattamento rieducativo della misura alternativa, l’annullamento veniva disposto dai giudici di legittimità nel senso di non limitarlo alla sola prescrizione, illegittimamente formulata, dovendo altresì essere rivisto l’intero quadro delle prescrizioni onde consentire, nel caso in cui il risarcimento del danno non fosse stato possibile, la previsione di altre prescrizioni ritenute adeguate rispetto alla finalità rieducativa.
Tal che, alla luce di quanto sin qui enunciato, il Supremo Consesso pronunciava l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame, al quale veniva demandato il compito di rivedere il contenuto della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nel rispetto del seguente principio di diritto: “L’omesso risarcimento del danno o la assoluta incapacità di risarcire il danno di per sé soli non giustificano la mancata ammissione alla misura alternativa più ampia; la prescrizione risarcitoria, di cui all’art. 47, comma settimo, ord. pen., presuppone la valutazione della concreta capacità economica del condannato; è illegittima la previsione di un automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura alternativa“.
Conclusioni
La decisione in commento è sicuramente condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato asserito che la prescrizione di cui all’art. 47, comma settimo, ord. pen., che può avere il contenuto di provvedere al risarcimento per equivalente del danno cagionato dal reato, deve essere, proprio in ragione della ratio connessa alla individualizzazione del trattamento rieducativo, “calibrata” in rapporto alla concreta capacità economica, in caso di risarcimento per equivalente, del condannato fermo restando l’illegittimità di qualsivoglia automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura.
Difatti, nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour non hanno fatto altro che ribadire questo principio affermando, da un lato, che l’omesso risarcimento del danno o la assoluta incapacità di risarcire il danno di per sé soli non giustificano la mancata ammissione alla misura alternativa più ampia dato che la prescrizione risarcitoria, di cui all’art. 47, comma settimo, ord. pen., presuppone la valutazione della concreta capacità economica del condannato, dall’altro, che è illegittima la previsione di un automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura alternativa.
Va da sé dunque che, ogniqualvolta si dovesse registrare un provvedimento di merito analogo a quello esaminato nella sentenza in esame, esso potrà essere impugnato innanzi alla Suprema Corte citando tale pronuncia (oltre quelle richiamate in questa stessa sentenza).
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