L’omicidio stradale: la successione delle norme penali nel tempo e l’individuazione del tempus commissi delicti

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Quello dell’omicidio stradale è un caso su cui si intersecano due complesse questioni, quali quella della risoluzione della successione temporale delle leggi penali e quella dell’individuazione del tempus commissi delicti. Quest’ultima, in particolare, rappresenta un tema che ha diviso la giurisprudenza in due contrapposti orientamenti. Il dibattito è stato ricomposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che nel 2018 hanno assunto una posizione in conformità con i principi cardine del sistema penale della prevedibilità della sanzione e della libertà di autodeterminazione del soggetto di cui agli artt. 25 e 27 Cost. e 7 CEDU.

L’omicidio stradale: da reato circostanziato a reato autonomo.

Il gravoso aumento delle cosiddette “vittime della strada” ha reso necessario l’inasprimento del trattamento sanzionatorio da destinarsi a colui che, in violazione delle norme del Codice della Strada, quale il d.lgs. 285 del 1992, cagioni colposamente la morte di una persona. Tale fattispecie era già prevista dal codice penale, benché punita a titolo di omicidio colposo aggravato, ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p.

Con l’art. 1, comma 1, della legge n. 41 del 23 marzo 2016, il Legislatore ha provveduto secondo l’ottica predetta, disciplinando in via autonoma all’art. 589bis c.p. il reato di omicidio stradale ed innalzando i limiti edittali della pena.

Nulla quaestio sull’individuazione della disciplina da applicare ai reati commessi all’indomani della novella legislativa. Più problematico, è stata, piuttosto, la regolazione della peculiare ipotesi in cui la violazione delle regole del Codice della Strada sia avvenuta sotto la vigenza della normativa precedente e l’evento fatale, invece, si sia verificato dopo l’entrata in vigore del nuovo 589bis c.p. Questo caso è stato posto all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali si sono pronunciate in merito solo dopo aver risolto le pregiudiziali questioni relative all’individuazione del tempus commissi delicti ed alla successione delle norme penali intervenute nel tempo sulla medesima fattispecie, su cui si argomenterà qui di seguito.

Prima del 2016, i casi di omicidio stradale erano puniti ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p., secondo cui se il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina del codice stradale la pena della reclusione sarebbe stata aumentata. A tal proposito, la pena base prevedeva l’irrogazione della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se, invece, il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme del Codice della Strada, la cornice edittale della reclusione andava da due a sette anni ovvero da tre a dieci anni, qualora il reo fosse in stato di ebbrezza alcolica o alterazione da droghe.

Quello dell’omicidio stradale era, dunque, un reato circostanziato, posto che la morte, causata a seguito del sinistro avvenuto per violazione delle regole del Codice della Strada, rappresentava una circostanza che aggravava la pena base prevista dalla norma incriminatrice.

Come già detto, l’inflazionato fenomeno delle vittime della strada ha reso necessario un tempestivo intervento normativo da parte del Legislatore, il quale ha, innanzitutto, reso l’omicidio stradale un reato autonomo, puntualmente disciplinato nel nuovo art. 589bis c.p., introdotto con la legge n. 41 del 23 marzo 2016. Il trattamento sanzionatorio ad oggi destinato al reo è più sfavorevole, dal momento che la cornice edittale della pena è sensibilmente aumentata. A tali modifiche, fa eccezione il solo caso di omicidio colposo commesso in assenza di stato di ebrezza alcolica ovvero di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, cui il Legislatore ha mantenuto la pena della reclusione da due a sette anni.

 

La risoluzione delle vicende intertemporali: principio di irretroattività sfavorevole.

I reati commessi da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati, certamente, interessati da un fenomeno di successione di norme penali del tempo.

Le vicende intertemporali che si pongono, dunque, a cavallo tra la normativa precedente e quella successiva, dovranno essere regolate dalla legge penale favorevole al reo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 Cost. e 2, co. 4, c.p.

L’ordinamento giuridico in materia penale con il principio di irretroattività della norma sfavorevole vuole tutelare il reo che sia chiamato a rispondere di un reato commesso sotto la vigenza di una sopravvenuta legge peggiorativa del trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto dalla legge vigente al momento del fatto.

Quello di irretroattività sfavorevole rende effettivi i sovraordinati principi costituzionali di legalità e di rieducazione della pena. Infatti, solo l’applicazione della legge penale vigente al momento del fatto renderà giusta ed efficacemente rieducativa la pena da questa prevista, posto che il reo ha eseguito la condotta penalmente rilevante, cosciente del disvalore giuridico, così riconosciuto dall’ordinamento giuridico in quel preciso momento storico.

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Il tempus commissi delicti: la distinzione tra reato consumato e reato perfezionato.

Ciò posto, però, l’applicazione legge penale secondo cui punire il reo richiede, ancor prima della risoluzione dei problemi normativi di carattere intertemporale, di individuare il momento preciso in cui il reato è stato commesso, nonché il cosiddetto tempus commissi delicti.

In premessa all’approfondimento della sopracitata questione, è bene rammentare la diversa accezione normativa da riconoscersi ai termini di “consumazione” e di “perfezionamento” del reato.

Un reato si dice consumato, quando l’offesa al bene giuridico, tutelato dalla norma incriminatrice, raggiunge la massima intensità.

È perfezionato, diversamente, quel reato, i cui elementi costitutivi si sono configurati nella vicenda di cui al caso di specie.

Gli esperti, a riguardo, non mancano ragionevolmente di considerare come spesso il momento di consumazione e quello di perfezionamento possono non coincidere.

Si pensi al sequestro di persona, in cui il reato si perfeziona al momento della privazione della libertà personale della persona offesa, ma termina alla cessazione della condotta del reo.

Si pensi al tentativo di delitto, in cui, addirittura, il reato si consuma, ma non si perfeziona.

Sicché individuare il momento in cui il reato sia stato commesso risulta problematico, specie nei casi in cui tali momenti divergano.

Tale questione, infatti, è stata piuttosto dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza proprio con riguardo alla tipologia dei reati di evento, di cui l’omicidio stradale, che in questa sede ci occupa, è espressione.

Se, infatti, nei reati di mera condotta l’individuazione del tempus commissi delicti è agevole, dal momento che tali reati si perfezionano e consumano contestualmente. Ciò può non accadere nei reati di evento, in cui non solo l’evento può verificarsi cronologicamente dopo la condotta, ma può addirittura non verificarsi assolutamente.

La giurisprudenza sul tempus commissi delicti nel reato di evento: le Sezioni Unite ricompongono il contrasto interno aderendo alla teoria della condotta.

Di recente, la giurisprudenza di legittimità, come già anticipato in sede introduttiva, si è pronunciata in merito ad un caso di omicidio stradale in cui la persona offesa è morta dopo sei mesi dall’incidente. Tale vicenda si è svolta a cavallo con l’entrata in vigore del nuovo art. 589bis c.p. e ha, dunque, sottoposto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la risoluzione della correlata questione relativa all’individuazione del tempus commissi delicti.

Con riguardo ai reati d’evento, la giurisprudenza si divide in due opposti orientamenti. Un primo orientamento sostiene la teoria della condotta, ritenendo che rilevante a tal fine sia l’ultimo atto controllabile da parte del reo. Sicché il reato sarà commesso al momento di cessazione della condotta, risultando indifferente se l’evento si sia verificato contestualmente, dopo o non si sia verificato proprio[1].

Un secondo orientamento, invece, sostiene la teoria dell’evento, valorizzando la natura giuridica dell’evento nell’ambito della struttura del reato. L’evento, infatti, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante, non può risultare indifferente, ai fini dell’individuazione del tempus commissi delicti. Sicché si deve ritenere che il reato si perfezioni e si consumi contestualmente, al momento di verificazione dell’evento[2].

Nel predetto caso di specie, infatti, il giudice di primo grado, aderendo alla teoria dell’evento, ha pronunciato una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 589bis c.p., ritenendo che il reato si dovesse ritenere commesso al momento di verificazione dell’evento. Ciò posto si è, in tal sede, ritenuto che la fattispecie penalmente rilevante si sia, dunque, perfezionata sotto la vigenza della nuova legge penale.

Tale pronuncia è stata, di poi, impugnata in Cassazione, in cui la difesa dell’imputato ha contestato la violazione del principio di legalità e di irretroattività sfavorevole ex artt. 25 Cost. e 7 CEDU. La posizione della difesa dell’imputato presuppone, quindi, la fondatezza della tesi della condotta, ai fini dell’individuazione del tempus commissi delicti.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso, ha rilevato un contrasto giurisprudenziale interno sul punto, non ancora risolto. Sicché la questione di diritto, di cui al predetto caso di specie, è stata rimessa[3], alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno aderito alla teoria della condotta, consentendo una regolamentazione fedele al principio costituzionale e sovranazionale di legalità.

Difatti, aderendo alla teoria della condotta, si consente di ritenere che il reato sia stato commesso al momento dell’incidente stradale e, dunque, di applicare la normativa previgente all’evento fatale, più favorevole al reo, secondo il combinato disposto degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.

Se, invece, i giudici di legittimità avessero aderito alla teoria dell’evento, avrebbero pronunciato una sentenza di condanna in violazione dei principi costituzionali e CEDU di legalità.

A tal proposito, le Sezioni Unite[4] hanno precisato che l’art. 25 Cost. nell’enunciare il principio del nullum crimen nulla poena sine lege, sottolinea la necessità di garantire che il reo sia punito secondo la legge penale in vigore al momento del “fatto commesso”. L’utilizzo di siffatta terminologia deve considerarsi tutt’altro che casuale: tale esegesi è, infatti, in linea con il principio di personalità della responsabilità penale. Il fatto è penalmente rilevante e punibile, se l’intento criminale del reo, colposo ovvero doloso, si esteriorizza e si traduce in un’offesa in termini di danno ovvero di pericolo ad un bene giuridicamente protetto.

Come già precisato, il principio di legalità e la consequenziale disciplina in materia di successione di leggi penali nel tempo di cui all’art. 2 c.p. vogliono garantire il fine ultimo della rieducazione e del reinserimento sociale del reo all’indomani dell’espiazione della pena[5].

Per raggiungere tale obiettivo è necessario che il sistema normativo sia impostato secondo regole che, innanzitutto, vincolino il legislatore a formulare leggi penali chiare e precise.

Successivamente, è necessario che si assicuri che la responsabilità penale del reo sia riconosciuta dai giudici in applicazione della legge penale effettivamente vigente al momento in cui il fatto materiale è stato commesso. Infatti, è in questo frangente che, presumendo quantomeno la conoscibilità della legge penale in vigore da parte del reo, ai sensi dell’art. 5 c.p., quest’ultimo ha liberamente scelto quale direzione dare alle proprie azioni. Entrano, quindi, in gioco, altresì, i corollari del principio di legalità, di matrice sovranazionale, della previsione e precisione.

Sembra quadrare il cerchio perfetto della normativa penale di parte generale, che pone al centro della società civile la dignità della persona, che deve essere chiamata a rispondere delle proprie libere e consapevoli azioni attraverso l’espiazione di pene proporzionate per potersi dire efficacemente rieducative.

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Note

1] C. Cass. sent. Bartesaghi n. 8448/1972.

[2] C. Cass. sentt.  Sandrucci n. 22379/2015; Calamita n. 19008/2014.

[3] C. Cass., sez. IV, ord. n. 21286/2018.

[4] C. Cass. SS. UU., sent. Pittalà, n. 40986/2018.

[5] C. Cass. sentt. Malgeri e altri, n. 34036/2013; Acerbis, n. 18490/2012; SS. UU., Ronci n. 22676/2009; C. Cost. sentt. n. 364/1988; n. 306/1993.

Federica Romanazzi

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