L’omissione di un intervento chirurgico necessario per eliminare le conseguenze lesive di un sinistro determina responsabilità a carico della struttura sanitaria.

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Il fatto

Nella decisione oggetto di esame, il tribunale di Cosenza ha statuito in ordine ad un giudizio introdotto da un paziente che si era rivolto ad una struttura sanitaria per curare le conseguenze dannose derivategli da un incidente avuto sul lavoro, senza che, tuttavia, la struttura sanitaria avesse eseguito tutti gli interventi chirurgici necessari per guarirlo.

In particolare, il paziente, a seguito di un incidente sul lavoro, aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio destro con versamento articolare, che era stato accertato dall’ospedale, situato nelle vicinanze del luogo di lavoro, al quale egli si era rivolto in un primo momento. Successivamente, l’attore era rientrato presso la regione di propria residenza e ivi si era rivolto ad un centro di analisi cliniche, svolgendo una risonanza magnetica da cui emergeva la presenza del versamento nonché una lesione del menisco e del collaterale del ginocchio destro. A seguito di detti accertamenti strumentali, l’attore si rivolgeva quindi ad una casa di cura locale per effettuare un intervento chirurgico al ginocchio e dopo pochi mesi si rivolgeva anche all’ospedale locale per effettuare la ricostruzione del legamento. Dopo diverso tempo, poiché continuava ad avvertire dolore nonostante l’esecuzione dei suddetti interventi, l’attore si rivolgeva anche ad una struttura ospedaliera di Roma dove veniva eseguito un terzo intervento chirurgico al ginocchio.

Ritenendo, quindi, sussistente una responsabilità della casa di cura e dell’ospedale per non aver correttamente seguito gli interventi chirurgici e per non aver risolto la problematica per cui il paziente si era rivolto a dette strutture, l’attore conveniva in giudizio sia la casa di cura che l’ospedale per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il giudizio si svolgeva con l’esecuzione di una consulenza tecnica di ufficio, la quale accertava la erroneità della condotta posta in essere dalla casa di cura per non aver eseguito correttamente l’ intervento che invece avrebbe dovuto effettuare per risolvere la lesione del menisco che era stata lamentata dall’attore, mentre non riteneva sussistente una responsabilità dell’ ospedale per l’ intervento al collaterale.

 

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La decisione del Tribunale

Il tribunale di Cosenza ha accolto la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della casa di cura, ritenendo condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d’ufficio in ordine alla responsabilità di detta struttura sanitaria per omissione di un intervento chirurgico che ella avrebbe invece dovuto effettuare per risolvere la problematica lamentata dal paziente.

In particolare, secondo il consulente tecnico, nonostante la casa di cura avesse tutte le informazioni ed i documenti che servivano per risolvere la problematica per cui il paziente si era rivolto alla struttura sanitaria (cioè la guarigione dalle conseguenze dell’infortunio sul lavoro che aveva subito: quindi la lesione del menisco e del collaterale del ginocchio), la struttura sanitaria aveva soltanto effettuato un’ opera di bonifica del menisco, ma non aveva risolto la lesione, che era stata guarita solo successivamente con altro intervento chirurgico da parte di altre struttura. Secondo il consulente tecnico, tale omissione di un intervento chirurgico o comunque di una parte del suddetto intervento ha causato una modifica peggiorativa dello stato di integrità psicofisica del paziente, sia dal punto di vista motorio e anatomico (dovuta alla persistente lesione della funzionalità del ginocchio), che dal punto di vista psicologico, in considerazione dei numerosi ricoveri che il paziente ha dovuto effettuare nonché della degenza domiciliare che ha dovuto subire prima di guarire definitivamente.

Secondo il consulente tecnico, invece, in considerazione della situazione clinica che il paziente aveva nel momento in cui si è rivolto alla struttura sanitaria, la corretta esecuzione dell’intervento chirurgico avrebbe imposto non soltanto l’esecuzione della bonifica del menisco e la ricostruzione del legamento crociato anteriore, ma anche la asportazione del menisco lesionato.

In considerazione della valutazione tecnica fornita dal consulente, il tribunale ha ritenuto sussistente una condotta inadempiente da parte della struttura sanitaria (proprio in considerazione del fatto che il corretto adempimento della prestazione richiesta avrebbe imposto l’esecuzione di entrambi gli interventi, mentre la struttura ha realizzato soltanto il primo intervento), ma soprattutto ha ritenuto sussistente il nesso di causalità fra la condotta (in questo caso omissiva) della struttura sanitaria e il danno lamentato dal paziente.

In particolare, il giudice ha ritenuto che durante l’arco di tempo intercorso fra l’esecuzione dell’intervento chirurgico presso la casa di cura convenuta e la soluzione della problematica sanitaria lamentata dal paziente, soluzione avvenuta con la asportazione del menisco, il paziente abbia subito una menomazione psicofisica dovuta alla perdurante presenza della lesione del menisco che non era stato curato dalla casa di cura ed ha altresì ritenuto che tale danno fosse riconducibile causalmente alla condotta omessa dalla struttura sanitaria (ciò anche se la lesione era stata causata dal sinistro).

Secondo il giudice, infatti, senza il mancato intervento chirurgico della casa di cura (e quindi se la struttura sanitaria convenuta avesse adempiuto all’obbligo sulla stessa gravante di eseguire correttamente l’intervento), la lesione sarebbe stata curata e quindi il paziente non avrebbe avuto la lesione fino al momento del nuovo intervento, inoltre egli non avrebbe subito detto ulteriore intervento chirurgico e non avrebbe dovuto affrontare la relativa degenza domiciliare in casa.

Tali eventi dannosi, quindi, secondo il giudicante sono causalmente riconducibili al mancato intervento chirurgico da parte della casa di cura.

Per quanto riguarda il pagamento dell’importo liquidato a titolo di risarcimento danni per la suddetta lesione psico – fisica subita dal paziente, il giudice ha rigettato l’eccezione avanzata dalla convenuta circa il fatto che il pagamento dei danni era già stato effettuato dall’INAIL, in considerazione della differenza della lesione oggetto di causa rispetto a quella liquidata dall’ istituto previdenziale.

Infatti, mentre l’INAIL ha liquidato e indennizzato il danno subito dall’attore per la lesione al menisco e al collaterale dovuta all’infortunio sul lavoro che egli aveva subito, il danno accertato nella causa de quo è relativo all’ulteriore lasso di tempo in cui il paziente ha dovuto sopportare la lesione al menisco che non era stata curata dalla struttura sanitaria nonché all’ulteriore danno dovuto al successivo intervento chirurgico subito dal paziente e alla relativa degenza domiciliare.

Secondo il giudice cosentino, quindi, si tratta di un danno differenziale che non dipende dall’infortunio subito sul lavoro dall’attore, bensì dipende dal mancato intervento chirurgico da parte della struttura sanitaria.

In ragione di ciò, il giudice ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento del suddetto danno a favore dell’attore.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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