L’operatività del ne bis in idem processuale

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Indice

1. Ne bis in idem sostanziale e processuale

2. Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 649 C.p.p. per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.4 del Protocollo n.7 della CEDU.

3. Il giudizio sulla medesimezza del fatto, agli effetti del divieto di un secondo giudizio posto dall’art.649 c.p.p.

4. L’orientamento giurisprudenziale

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Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

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  1. [1]

    “L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.”.

  2. [2]

    “Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato…”

  3. [3]

    Corte Cost., sentenza n.200, 21 luglio 2016.

  4. [4]

    Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 34655, 28 settembre 2005.

  5. [5]

    Cass. Pen., Sez. VII, sentenza n.32631, 23 novembre 2020.

  6. [6]

    Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n.54986, 24 ottobre 2017.

  7. [7]

    Cass. Pen., Sez. V, sentenza n.663, 12 gennaio 2022.

  8. [8]

    Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 25651, 15 febbraio 2018.

  9. [9]

    Cass. Pen., Sez. V, sentenza n.1363, 14 gennaio 2022.

Giovanni Stampone

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