L’opposizione a decreto ingiuntivo può essere iscritta a ruolo tramite “velina”

Nei giudizi ordinari, sia in primo grado che in appello, la costituzione in giudizio dell’attore deve avvenire con il deposito in cancelleria, entro dieci giorni dalla notificazione, del fascicolo di parte, dell’originale dell’atto notificato, nonché della nota di iscrizione a ruolo (art. 165 Cpc, richiamato dall’art. 347 Cpc).

Ciò posto, è principio ormai pacifico che, qualora l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, lo stesso può senz’altro provvedere all’iscrizione a ruolo della causa mediante deposito in cancelleria di una copia (cd. velina).

Rimane in capo allo stesso, tuttavia, l’onere di depositare l’atto originale entro la prima udienza di trattazione, trovandoci al cospetto di una nullità sanabile.

Tale principio, chiaramente previsto nei giudizi ordinari di primo grado e di appello, risulta nondimeno applicabile anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21692, pubblicata in data 19 settembre 2017.

 

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Proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile l’anzidetta opposizione, attesa la tardività nella costituzione in giudizio da parte dell’opponente.

Il gravame proposto dallo stesso veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma, la quale negava la chiesta remissione in termini, a dire dello stesso, fondata sull’impossibilità di iscrivere tempestivamente la causa a ruolo a cagione del ritardo, da parte dell’ufficiale giudiziario, nella riconsegna dell’originale dell’atto di opposizione notificato.

Proposto ricorso per cassazione per nullità della sentenza, asseritamente resa in violazione di norme procedurali, nonché dei principi generali dell’ordinamento in riferimento all’istituto della rimessione in termini e, in particolare, dell’art. 165 Cpc, che imporrebbe l’atto di costituzione tramite il deposito “dell’originale dell’atto di citazione”, per cui non vi sarebbe spazio per una costituzione tramite la c.d. velina, la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con ordinanza resa in camera di consiglio, rigetta il ricorso.

Per motivare l’anzidetto rigetto il Supremo Collegio ricorda come le <<Sezioni Unite di questa Corte, già con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864, hanno stabilito che il termine per la costituzione in giudizio dell’attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello e che tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio>>, orientamento più volte riaffermato dalla sezioni semplici (da ultimo: Cass. n. 1510/2015).

In particolare, è stato chiarito che, per quanto concerne il giudizio di appello, la costituzione in giudizio da parte dell’appellante, con il deposito di copia dell’atto di citazione (velina), non comporta l’improcedibilità del gravame, costituendo la stessa una mera nullità, tuttavia, sanabile – anche su rilievo d’ufficio – entro la prima udienza di comparizione, mediante il deposito dell’atto originale (Cass. Sez. Un. n. 16598/2016).

A tal proposito osserva la Corte come <<questa giurisprudenza, sebbene dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio ordinario, cioè non differito, è applicabile anche in relazione alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivogiova richiamare l’insegnamento della sentenza n. 107 del 2004 della Corte costituzionale la quale, scrutinando la legittimità costituzionale dell’art. 647 cod. proc. civ., ha affrontato proprio il problema dell’impossibilità di iscrivere tempestivamente a ruolo l’atto di opposizione per mancata tempestiva restituzione all’opponente dell’atto di citazione da parte dell’ufficiale giudiziario. In quell’occasione la Corte costituzionale ha chiarito che la norma in questione è suscettibile di ricevere un’interpretazione conforme a Costituzione, nel senso di ritenere possibile appunto l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione tramite la c.d. velina, cioè prima di essere a conoscenza del perfezionamento della notifica per il destinatario>>.

Ciò posto, l’opponente non può utilmente avanzare richiesta di rimessione in termini per causa allo stesso non imputabile, in considerazione del fatto che la tempestiva iscrizione a ruolo ben poteva avvenire tramite un atto equipollente, quale deve essere considerata la copia dell’atto di citazione (velina).

Sentenza collegata

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Avv. Accoti Paolo

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