L’overruling

Redazione 21/11/18
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Nel nostro sistema la giurisprudenza normativa si esprime in due modi:
1) vincolatività del precedente;
2) creazioni di istituti non espressamente previsti dal diritto positivo.
Nel sistema statunitense, l’idoneità del precedente ad imporsi come regola di giudizio viene meno allorché esso contrasti con la logica intrinseca della fattispecie regolata o con i principi di natural justice, oppure con le concezioni etiche contemporanee, gli indirizzi politico-amministrativi stabilmente affermati o le condizioni di sviluppo economico.

Tuttavia, un tale “giudizio di irrazionalità” è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’overruling. Se da una parte si riconosce alle Corti il poteri di overrule, dall’altro, si ammette che :” le persone che hanno costituito rapporti giuridici regolandosi in base al precedente possono vantare diritti quesiti (vested rights) oppure aspettative consolidate (settled expectations) che devono essere protetti“.

L’anticipatory overruling e prospective overruling

Nel sistema anglosassone esistono due tipologie di overruling: l’anticipatory overruling e la prospective overruling.
L’anticipatory overruling si muove della regola dello stare decisis in senso verticale. L’anticipatory overruling si definire così: “una Corte inferiore può rifiutarsi di seguire un precedente della Corte Suprema qualora risulti ragionevolmente certo, sulla base di pronunce giudiziarie dei componenti di questa, che la Corte Suprema non seguirà più quel dato precedente“.
Ove, poi, l’intervento del legislatore risulti particolarmente disagevole oppure l’overruling si renda urgente, lo strumento elaborato dalle Corti americane “per evitare il travolgimento dell’affidamento è la limitazione in posterum dell’applicazione della nuova norma. L’overruling decision annuncia una norma nuova che non verrà applicata, con vari aggiustamenti, alle fattispecie anteriori alla data della decisione: c.d. prospective overruling“. La prospective overruling consistenza nel diritto del giudice a modificare un precedente di diritto, qualora lo ritenga   inadeguato, per tutti i casi che si presenteranno da lì in futuro, decidendo però il caso sottopostogli, alla sua immediata cognizione, in ordine alla regola superata.

La giurisprudenza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29506/18 stabiliva:”Con tale arresto, infatti, le SU hanno affermato che, nel regime dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato”.

La pronuncia così prosegue:”In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (l’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare «l’errore» commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011)“.

 

Sentenza collegata

63766-1.pdf 196kB

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