Luci ed ombre sulla riforma del TU per l’immigrazione

Pavone Mario 10/05/07
Il Consiglio dei Ministri ha approvato,nella seduta del 24 aprile 2007, un disegno di Legge delega che mod ifica,in alcune parti,la disciplina normativa vigente in tema di immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero con l’intento di introdurre nuove regole per gli stranieri che giungono in Italia sempre più numerosi.
Il provvedimento varato dal Governo prevede numerose novità, dalla programmazione triennale dei flussi, all’autosponsorizzazione, al superamento dei Cpt fino al voto ammini strativo per i soggiornanti di lungo periodo.
Una volta approvata dal Parlamento la Legge delega,il Governo avrà a disposizione 12 mesi per adottare il decreto legislativo con le modifiche necessarie.
Va,quindi, sottolineato che le modifiche apportate dal Governo alla normativa vigente non han no alcuna immediatezza nella loro applicazione ed,in conseguenza,le norme vigenti resteranno ancora in vigore fino alla definitiva emanazione ed entrata in vigore delle nuove norme.
Le linee guida tracciate dal Governo per le modifiche da apportare alla attuale normativa in ma teria sono le seguenti:
a)promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri;
abis) agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine;
b)semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli accordi di Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, preve dendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti;
c)semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del per messo di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e gra duando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione;
d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;
e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;
f)rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la colla borazione, a tal fine, dell’immigrato;
g)superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuo vendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell’unità fami liare, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi;
h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno;
i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti;
l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;
m) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della solidarietà sociale o di persona da lui delegata;
n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;
o) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall’Unione Europea;
p) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente;
q) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione della presente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.
Ad una prima lettura della riforma,le novità più rilevanti contenute nella Legge delega sottopo- sta al vaglio del Parlamento, sono le seguenti:
a-Flussi Migratori
Viene modificato il meccanismo di determinazione e programmazione dei flussi migratori dei la voratori stranieri da ammettere sul territorio nazionale che da annuale diviene triennale sebbene con la possibilità di un adeguamento annuale in base alle effettive richieste del mercato del lavoro;
b-Liste di collocamento
I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale potranno iscriversi alle liste di collocamento a cui potranno attingere i datori di lavoro.
Le liste,a carattere numerico,saranno organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico e tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o presso le autorità dei Paesi d’origine.
Nella formazione delle graduatorie si terrà conto del grado di conoscenza della lingua italiana, di eventuali titoli e qualifiche professionali e della frequenza a corsi di istruzione in cui sia garantita la diffusione dei valori della Costituzione italiana.
c-La “sponsorizzazione”
La legge introduce nuovamente l’istituto della c.d. “sponsorizzazione”, già previsto dalla legge Turco -Napolitano e abolito dalla legge Bossi-Fini.
A fare da garante per l’ingresso in Italia di un extracomunitario potrà, infatti, essere sia un privato cittadino sia uno sponsor istituzionale,come enti locali, sindacati,associazioni impren ditoriali.
Le quote destinate alla sponsorizzazione pubblica e privata saranno individuate distinta mente, con la possi bilità anche, nell’ambito della quota privata, di consentire allo straniero,con risorse finanziarie adeguate, di autosponsorizzarsi.
d- Categorie di lavoratori esclusi dalle quote 
Vengono escluse dalle quote previste e rientrano tra i lavoratori ammessi a risiedere libera mente in Italia le colf e le badanti.
Altri ingressi fuori quota sono previsti per alcune altre categorie di lavoratori come professori universitari, ricercatori e personalità di chiara fama.
e-Rimesse dei lavoratori stranieri
Le rimesse dei lavoratori stranieri verso i Paesi di origine verranno agevolate mediante interventi volti a promuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costi di trasferimento.
Inoltre sono previsti aiuti per agevolare il reimpiego per lo sviluppo nei Paesi d’origine e per favorire l’utilizzo delle competenze acquisite in Italia attraverso l’impiego in attività di cooperazione allo sviluppo.
f-Visti d’ingresso
La Legge delega prevede, altresì, una semplificazione delle procedure e della documen tazione per il rilascio dei visti di ingressoe l’estensione a tutte le tipologie di visto dello obbligo di motivazione del relativo diniego.
g- Abolizione del contratto di soggiorno
Viene,inoltre,abolito il contratto di soggiorno e introduce una semplificazione delle proce dure per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
In sede di rinnovo esso avrà la durata di un anno per chi ha contratti di lavoro determinato di durata fino a 6 mesi,di due anni per i contratti superiori a sei mesi,di tre anni per un rapporto di lavoro a tempo indeter minato o autonomo.
Il permesso di soggiorno resterà valido per un ulteriore anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in modo da consentire all’immigrato di cercare una nuova occupazione.
La legge ha inoltre previsto permessi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati dal Prefetto.
h-Diritto di voto
La legge delega introduce il diritto di voto attivo e passivo, nelle elezioni amministrative, per i soggiornanti di lungo periodo in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubbli ca a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
i- CPT
I Centri di Permanenza Temporanei,ridotti nel numero,diverranno Centri di Espulsione per gli stranieri da espellere che si sottraggano all’identificazione per i quali e prevista una congrua riduzione del periodo di permanenza.
Verranno ospitati nelle medesime strutture anche i cittadini stranieri identificati o che collabo rino alla loro identificazione, in tutti i casi in cui non sarà possibile procedere all’espulsione immediata con accompa gnamento coattivo.
l-Minori stranieri
La legge delega riserva particolare atenzione ai minori stranieri per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero che, al compimento dei 18 anni, risulti a carico di uno o entrambi i genitori.
Inoltre, al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero non accompagnato potrà essere convertito in altre tipologie di permesso, compresa quella per accesso al lavoro.
Il Governo ha previsto anche la introduzione di un permesso per protezione sociale per lo straniero che, avendo compiuto reati durante la minore età,abbia comunque concluso positivamente il percorso riabilitativo.
m-Lavoro nella Pubblica Amministrazione
Inoltre,il provvedimento emanato dal Governo introduce la possibilità per gli stranieri di acce dere a impieghi nella pubblica amministrazione nell’ottica di un migliore integrazione nel tessu to sociale.
n-Il ritorno alla competenza dei Tribunali in tema di espulsione
Altro punto saliente della riforma è costituito dal ritorno della competenza dei Tribunali in composizione monocratica in materia di espulsione,che il precedente Governo,con una rilevante modifica,aveva affidato ai Giudici di Pace.
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Sin qui i punti salienti del provedimento che non manca di suscitare alcune perplessità negli studiosi della materia e che meritano di essere sottolineate.
1-La individuazione dei lavoratori stranieri
Ancora una volta la soluzione del problema dei Flussi Migratori,nell’ottica del Governo,passa attraverso la individua zione numerica e non nominativa dei lavoratori stranieri da ammettere in Italia.
Sia i datori di lavoro che le organizzazioni che si occupano dell’immigrazione in Italia hanno più volte chiesto a gran voce al Governo di emanare un provvedimento che prevedesse, da una parte, la formazione professionale all’estero dei lavoratori stranieri e, dall’altra,la individua zione dei lavoratori secondo la qualifica professionale posseduta al fine dell’inserimento nel mercato del lavoro in Italia secondo un meccanismo di concertazione tra Stato-Sindacati e Confindustria ed altre organizzazioni datoriali,che tenesse conto del “turn over” e delle effettive richieste annuali di lavoratori stranieri in settori strategici per l’economia del Paese quali l’agricoltura,l’industria e l’artigianato per favorirne un rapido inserimento.
2-La c.d. “sponsorizzazione”
Ad un meccanismo rigoroso, quale quello innanzi delineato,viene ipotizzato dalla Legge delega quello della cd”sponsorizzazione” in cui vengono legittimati,da una parte,l’ingresso di lavoratori dequalificati e dall’altro lo sfruttamento degli stessi, come registrato nel recente passato, semplicemente abilitando “enti pubblici,organizzazioni ed associazioni”,non bene individuate dalla normativa emananda,a farsi carico del viaggio e soggiorno dei lavoratori stranieri costretti a “ripagare” in vario modo la propria permanenza in Italia.
Alcuni recenti episodi venuti alla luce in varie parti d’Italia hanno reso noto alla collettività quanto tale intervento sia ad appannaggio delle varie organizzazioni criminali transazionali ed i lauti guadagni che le stesse ricavano dallo sfruttamento dei lavoratori stranieri, senza con ciò dimenticare l’avvento di nuove forme di criminalità di cui sono vittima i minori stranieri sfrut tati, le donne migranti e gli stessi lavoratori stranieri rimasti privi di sostegno economico che entrano a far parte delle bande criminali non per scelta ma per necessità di onorare i propri impegni economici con ciò accrescendo la popolazione carceraria straniera e di cui si dirà oltre.
3-Le rimesse dei lavoratori
Il Governo interviene sul problema del costo delle rimesse dei lavoratori all’estero non calmie rando il libero mercato esistente ma semplicemente mediante “interventi volti a promuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costi di trasferimento”.
Non si comprende la ragione per cui il Governo non sia intervenuto introducendo nella delicata materia meccanismi alternativi per le rimesse all’estero ovvero abilitando alcuni Istituti bancari per il servizio da svolgere in favore degli immigrati a costi concordati ed uniformi sul territorio stante la grande liquidità che esso genera.
4-I visti d’ingresso
La legge delega nulla aggiunge al meccanismo introdottonel 2004 dalle modifiche al Regola mento apportate dal vecchio Governo e che ha istituito gli Sportelli Unici per l’immigrazione presso lo Prefetture.
Sta di fatto che,alla fine dello scorso anno,vista la materiale impossibilità di ottenere i visti da tali sportelli, il Governo ha prima demandato alle Poste la presentazione delle domande,con un servizio criticato da molte parti,per poi affidare ai Comuni il rilascio ed il rinnovo dei permessi ed ai Patronati la istruzione e presentazione delle relative pratiche, al solo scopo di accorciare i tempi.
La eliminazione del contratto di soggiorno,per altri versi,è destinata a suscitare un vespaio di critiche poiché non collega più la presenza in Italia degli stranieri ad un lavoro dipendente o stagionale che,per contro,costituisce l’asse portante del’attuale impianto normativo.
 
 
5-Il rimpatrio volontario e l’espulsione
Altro punto dolente della riforma è la previsione del cd rimpatrio volontario “assistito” diretto anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza e finanziato da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dell’interno ed alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri me desimi.
Tale meccanismo suscita perplessità poiché ammette, da una parte, un rientro per scelta dell’immigrato che,privo di mezzi di sussistenza,attingerebbe al Fondo solo per avere una fonte di finanziamento temporaneo per poi rientrare clandestinamente in Italia.
Meglio sarebbe stata la previsione di forme di assistenza temporanea per ex lavoratori in cerca di nuova occupazione posto che i beneficiari del Fondo sarebbero unicamente gli stranieri regolari in Italia e non già i clandestini. 
6-Il diritto di voto e la partecipazione ai concorsi pubblici
Si tratta di due nuovi istituti introdotti dalla Legge delega che introducono il diritto di voto per le amministrazioni locali e la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per i soggiornati di lungo periodo CE(già in possesso della vecchia carta verde).
Sul punto alcune amministrazioni avevano già introdotto forme di partecipazione alla vita pubblica da parte degli stranieri residenti in Italia varando Consulte di varia natura.
Non sono mancate,tuttavia,critiche a tali innovazioni che ammettono alcune modifiche del testo Costituzionale e segnatamente all’art.97 della Costituzione stante la generale previsione, per i concorsi pubblici, del possesso della cittadinanza Italiana ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE e la conoscenza della lingua italiana.
E’ indubbio che,in mancanza di tali modifiche,il testo normativo,seppure approvato,sarà sotto posto alle censure della Corte Costituzionale.
7-Le modifiche dell’impianto sanzionatorio
Deve ritenersi infelice il ritorno alla competenza dei Tribunali,in composizione monocratica, sulla delicata materia della espulsione.
La devoluzione della materia alla competenza dei Giudici di Pace,sia pure senza un preventivo aggiornamento professionale sul diritto dell’immigrazione, come lamentato da vari giudici non togati,stava dando i suoi frutti con decisioni degne di nota che molto spesso hanno colmato alcune deficienze normative in materia come quella della sospensione del provvedimento di espulsione in presenza di motivi giustificati(che viene introdotto ex novo dalla legge delega).
Non si evince neppure dal provvedimento la natura delle modifiche da apportare alle sanzioni previste per la inosservanza della legge al di là di una generica la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale,delle procedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione nell’alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice penale e di procedura penale alla introduzione di un meccanismo deterrente graduale con riferimento alla sanzione amministrativa e penale da irrogare allo straniero clandestino o che si sottragga alla espulsione,correlato ai motivi della espulsione stessa.
8-I Centri di permanenza Temporanea
Da più parte criticati e definitti,persino, Centri di detenzione temporanea,i CPT sono destinati a scomparire nel tempo, sostituiti dai Centri di Espulsione ridotti di numero ma che,nella loro essenza, ne costituiscono la riproposizione anche se il Governo ha previsto la possibilità di migliori garanzie per gli stranieri espellendi identificati e la possibilità di uscire “a tempo” dagli stessi benché sia lecito dubitare che all’uscita possa seguire il rientro attesa la natura del provvedimento di espulsione posto a base del ricovero nei Centri.
Lodevole è il recepimento nella nuova normativa della preventiva identificazione dello stranie ro detenuto ai fini della espulsione,come sottolineato da varie parti,in costanza della deten zione al fine di eliminare alla radice un ulteriore periodo di pseudo-detenzione nei Centri che si aggiunge,allo stato,a quello già sofferto in carcere,favorendo le fughe dalle attuali strutture e la clandestinità.
9-I Minori stranieri
Pur prevedendo la Legge una rivisitazione della materia, sulla scorta delle decisioni emanate da vari Tribunali e della Cassazione,in tema di permesso di soggiorno,la nuova normativa non prevede misure di alcun natura per favorire il reinserimento dei minori sfruttati o disadattati nel contesto sociale che vengono invece affidati,nell’ottica del legislatore, ai Consigli Territoriali presso le Prefetture che,in passato, non hanno contribuito,in maniera decisiva,alla soluzione del pur rilevante problema.
L’esperienza di tutti i giorni,nelle aule scolastiche e per le strade delle nostre città,segnala una complessiva difficoltà di inserimento sociale dei minori stranieri sia per problemi linguistici che per condizioni economico che spesso generano fenomeni di sfruttamento e di criminalità minorile.
10-I disabili stranieri e gli anziani
Altro problema irrisolto dalla nuova normativa è quello della parificazione dei disabili stranieri a quelli italiani, nell’ottica di una più generale tutela dei soggetti deboli,come pure degli anzia ni,che, per la loro condizione umana,si trovano ad affrontare i problemi della quotidianità in misura nettamente maggiore rispetto ai cittadini italiani essendo privi di reddito, di pensione, di casa,di un assistenza sanitaria adeguata,per la quale non possono provvedere con propri mezzi.
La legge delega non delinea alcuna provvidenza in materia per tali categorie accrescendo il diagio sociale delle stesse ed i problemi di inserimento nella vita del Paese.
11-I detenuti stranieri
La legge non dedica alcuna norma alla condizione dei detenuti stranieri, a di là della preventiva identificazione durante la detenzione ed ai soli fini della espulsione,senza prevedere alcuna norma,propria dei detenuti italiani,per fuire delle misure alternative e favorendone il reinserimento sociale in Italia ovvero nei Paesi di provenienza come prevede la normativa vigente in tema di ordinamento penitenziario.
Si tratta di una grave lacuna della Legge che,da una parte,non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno al detenuto per fruire di tali misure,dall’altra,non prevede forme di assistenza per il reinserimento sociale o lavorativo dei medesimi,come,peraltro,sancito dalla Cassazione.
12-Interpreti e traduttori
In tema di asistenza legale degli imputati ovvero dei detenuti,la normativa non individua una soluzione accettabile del grave problema dell’interpretariato e traduzioni sia nelle aule di giustizia sia nel sistema carcerario,impedendo di fatto l’esercizio del diritto al c.d. “giusto pro cesso” come introdotto nell’art.111 della Costituzione.
Si tratta di un problema non più rinviabile e per cui giace da tempo in Parlamento un apposito DDL d’iniziativa dell’On.le Angela Napoli diretto ad istituire un Albo di Interpreti e traduttori che potrebbe servire a colmare una grave lacuna dell’Ordinamento giudiziario atteso che,allo stato,tali professionisti,del tutto privi di apposita qualifica professionale,vengono selezionati da elenchi istituiti presso le cancellerie dei vari Tribunali contribuendo ad accrescere il problema e non a risolverlo.
Analoga questione si pone anche per altre amministrazioni dello Stato, prima fra tutto il Ser vizio Sanitario Nazionale,in cui mancano tali figure impedendo di fatto l’esercizio di diritti fonda mentali per ogni cittadino straniero residente in Italia.
Inutile aggiungere che la Giurisprudenza, a tutti i livelli,è ormai orientata in maniera costante nel garantire il rispetto del diritto del cittadino straniero ad avvalersi dell’interprete tutte le volte in cui non parli o non comprenda la lingua italiana.
 
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In definitiva,come appare dal pur breve commento della normativa emananda,varie e nume rose sono oggettivamente le lacune della Legge delega che non tiene conto né dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e tanto meno delle richieste provenienti dalle varie Associazioni che si adoperano per l’assistenza, la formazione degli stranieri nella ottica di favorire il pieno inserimento sociale dei lavoratori e dei soggetti deboli stranieri.
Numerose sono,quindi,le ragioni che ci inducono a dubitare dell’efficacia delle attuale scelte di governo dei Fussi migratori.
La prima è legata alle cause dello stesso fenomeno migratorio,che non risiedono solo nella do manda di lavoro che emerge nel mondo occidentale e che si rivolge agli stranieri, quanto piutto sto nella spaventosa povertà e nella crescita demografica esponenziale, e nei fenomeni delle guerre e delle persecuzioni ancora in atto, che attanagliano le popolazioni di vasta parte del mondo.
Su tali circostanze,causa di migrazione continua anche verso il nostro paese, la maggiore o minore rigidità delle politiche di ingresso e di soggiorno adottate non ha alcun effetto determi nante.
La seconda è legata all’atteggiamento psicologico mostrato sin qui dai vari legislatori che,pa ventando un “pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione”,appaiono terrorizzati da un’imminente invasione, che poi non c’è stata, e mostrano di avere una rappresentazione parziale e imprecisa del feno meno migratorio.
Una delle conseguenze di una tale fobia da invasione alle porte è stata l’emanazione di decreti flussi, autorizzativi di nuovi ingressi, sempre e comunque insufficienti sia rispetto alla domanda di lavoro interna sia rispetto all’offerta di lavoro proveniente dalla manodopera straniera.
Un’ultima ragione per cui può risultare fallimentare porre uno stretto e diretto collegamento tra l’ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario e l’utilità economica del suo apporto lavorativo, sta nella difficoltà oggettiva di espellere dal territorio italiano coloro che, dopo aver lavorato e regolarmente soggiornato, abbiano successivamente perso il lavoro e dunque, con esso, il titolo che legittimi la loro permanenza in Italia.
Non appare facile “rispedire” a casa persone che, sia pure prive di opportunità lavorative, abbiano tuttavia nel nostro paese stretto legami affettivi, mandato a scuola i figli, iniziato percorsi di integrazione sociale e culturale.
Insomma, il limite culturale e ideologico della nostra legislazione in materia di immigrazione, è quello di basarsi sulla considerazione che ad emigrare non siano gli uomini ma la forza lavoro.
Alla luce di tali argomenti – e anche considerando che non si può certo pensare di riuscire a contrastare gli ingressi irregolari stando di guardia alle frontiere, soprattutto  in un paese vulnerabile come il nostro, immerso nel mediterraneo e caratterizzato da una costa lunga centinaia e centinaia di chilometri – non resta che modificare l’impianto della normativa sulla immigrazione,favorendo gli ingressi,sia pure programmati su base triennale,di manodopera qualificata di lavoratori stranieri formati all’estero da immettere nelle attività di lavoro di quan ti ne facciano richiesta per la propria azienda,scongiurando,in tal modo,lo sfruttamento dei lavoratori a nero.
Deve,comunque,considerarsi del tutto impraticabile il sistema della chiamata numerica in luogo di quella nominativa del lavoratore straniero,scelto nelle liste di collocamento in vario modo formate,almeno per alcuni tipi di rapporto di lavoro poco qualificato (domestico, badante, piccole imprese) che,pur tuttavia, costituiscono peraltro gran parte del campo di occupazione degli stranieri in Italia, rapporti in cui il rapporto di fiducia e la conoscenza diretta appaiono determinanti per la scelta.
Per tali occupazioni il datore di lavoro italiano sarà sempre disincentivato a chiamare al lavoro una persona mai conosciuta né vista.Una liberalizzazione degli ingressi per tali lavoratori appare,dunque,condivisibile.
Già il CNEL, nel criticare il disegno di legge della Bossi Fini,indicava una tale prospettiva come una soluzione che avrebbe consentito o quanto meno facilitato l’incontro tra la domanda interna (soprattutto quella relativa al lavoro domestico e delle piccole imprese) e l’offerta di lavoro degli stranieri extracomunitari.
In conclusione e per ipotizzare una solzione del problema,occorrerebbe privilegiare un meccanismo d’ingresso su chiamata nominativa di lavoratori qualificati che consenta allo straniero di godere di un periodo di permanenza regolare durante il quale svolga un’occupa zione lavorativa,piuttosto che il principio della determinazione per decreto di risicate quanto ge neriche quote d’ingresso di lavoratori stranieri,limitate solo ad alcuni Paesi.
Si tratterebbe dell’unico strumento che la stessa politica comunitaria dovrebbe adottare al fine di evitare che il governo del fenomeno migratorio sia regolato dalazioni di polizia che cercano di tamponare l’arrivo e lo sbarco di clandestini e l’approvazione, ogni quattro anni, di provve dimenti di sanatoria che regolarizzino situazioni di fatto di lavoro nero e di soggiorno irregolare che sono dannosi sia per i lavoratori che per le aziende.
L’auspicio è che,in sede di lavori parlamentari,tali problematiche vengano affrontate in maniera esaustiva e che di pevenga ad una nuova Legge sull’immigrazione che tenga conto della presen za,ormai numerosa e socialmente rilevante, degli stranieri in Italia,che,come ha sostenuto anche di recente ll Presidente della Repubblica On.le Napolitano,contribuiscono efficacemente con il proprio lavoro alla crescita del’economia e del benessere per il Paese.
Roma,26 aprile 2007
 
Mario Pavone
Presidente
ANIMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO
Cdm 24.4.2007
Articolo 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:
1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per l’adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidarietà sociale, dei dati forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l’immigrazione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;
2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle associazioni rappresentativi sul piano nazionale ed attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati;
3) la previsione che, in relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro, in occasione dell’adeguamento annuale delle quote, da adottare con procedura semplificata e accelerata, la quota stabilita per lavoro subordinato e autonomo possa essere superata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota, prevedendo la possibilità di introdurre un diverso tetto numerico sulla base del monitoraggio semestrale del numero di nulla osta al lavoro richiesti;
4) la previsione di opportune azioni di sviluppo dei canali per l’incontro della domanda e dell’offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona e la promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle professionalità pregresse;
5) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro e da realizzare prioritariamente con Stati che abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo in materia di contrasto alla immigrazione clandestina;
6) l’individuazione di una pluralità di soggetti, come enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di origine o autorità degli stessi paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
7) la definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste di cui al punto 4), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell’ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza della comunità nazionale;
8) l’istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al punto 4;
9) l’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nell’ambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell’ente o associazione richiedente;
10) la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote, rivedendo le procedure, le categorie e le tipologie previste dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
11) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata all’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, che sia in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera f) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dell’Unione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell’inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito;
abis) agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine, attraverso:
1) misure finalizzate a incentivare il ricorso a strumenti legali per il trasferimento delle rimesse, promuovendo accordi con le associazioni di categoria al fine di ridurre i costi di trasferimento;
2) misure di cooperazione allo sviluppo volte a valorizzare e canalizzare le competenze dei migranti e le risorse da loro prodotte ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine, nel rispetto della titolarità individuale e privata di tali risorse;
3) misure volte a favorire l’utilizzo delle competenze acquisite dai migranti in Italia ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine, in particolare attraverso l’impiego dei cittadini stranieri quali esperti in attività di cooperazione allo sviluppo e l’incentivazione del ritorno produttivo, temporaneo o definitivo, dei migranti nei Paesi di origine, permettendo il mantenimento dello status di soggiornante regolare in Italia nel caso di partecipazione a specifici progetti effettuati in collaborazione con i Ministeri competenti;
b) semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli accordi di Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti;
c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione, attraverso:
1) l’allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non stagionali, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l’unificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;
2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;
3) l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire l’assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;
4) la revisione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore del titolare del permesso compatibilmente con la normativa comunitaria;
5) la previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;
d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;
e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;
f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, a tal fine, dell’immigrato, attraverso:
1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dell’interno alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;
2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al precedente punto 1 nonché ai motivi dell’espulsione;
3) la rimodulazione delle scelte sanzionatorie correlate alla violazione delle disposizioni in materia di immigrazione mediante la previsione di un meccanismo deterrente graduale, anche con riferimento al tipo di sanzione da irrogare (amministrativa o penale), in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, nonché ai motivi dell’espulsione;
4) la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale, delle procedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione nell’alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice penale e di procedura penale;
5) la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell’esecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse ovvero della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;
6) l’attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;
g) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell’unità familiare, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:
1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all’accoglienza, al soccorso, con particolare attenzione alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari con minori, e alla identificazione degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalità, con un congruo orario di uscita per gli stranieri già identificati o anche non identificati, per ragioni a loro non imputabili, dopo un congruo termine per le operazioni di identificazione, e con l’individuazione di forme di gestione in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonché sulle modalità di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;
2) l’introduzione di procedure amministrative per identificare gli stranieri durante l’esecuzione di misure idonee ad incidere sulla libertà personale, finalizzate ad escludere la necessità di un successivo trattenimento a tal fine;
3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione, con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l’utilizzo delle medesime strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto 1, nonché la specifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;
4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell’accesso alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l’accesso dei familiari dei cittadini stranieri regolarmente identificati, del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori è collocata la struttura, o da consiglieri o assessori, del responsabile delle associazioni che per finalità statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri, nonché di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della funzionalità dei servizi;
h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:
1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;
2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l’inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;
3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile;
4) l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;
5) la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l’immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso e di una funzione consultiva del Comitato in ordine all’utilizzo del fondo di cui al punto 4;
6) la ridefinizione e l’estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l’iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 4;
7) la previsione che, in caso d’incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l’esatta determinazione dell’età si applicano comunque le disposizioni relative ai minori:
8) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore ultraquattordicenne disposto senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne;
i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:
1) la parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino dell’Unione europea in relazione all’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
2) l’aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri, in un’ottica di piena inclusione nel Sistema Sanitario Nazionale;
3) l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, ad eccezione che per l’assegno sociale laddove non derivante dalla conversione del trattamento di invalidità in godimento;
l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;
m) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della solidarietà sociale o di persona da lui delegata;
n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;
o) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall’Unione Europea;
p) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente attraverso:
1) la revisione della disciplina delle espulsioni che tenga conto della necessità di sospendere il provvedimento di espulsione nei casi in cui vi siano fondati elementi per ritenere che lo straniero sia stato assoggettato ad una situazione di violenza e grave sfruttamento nel territorio nazionale;
2) la revisione della disciplina e della procedura di ricongiungimento familiare che consenta l’adozione di procedure accelerate e la semplificazione dei requisiti quando i familiari dello straniero che sia stato vittima di tratta o di grave sfruttamento corrano rischi per la propria incolumità in ragione dell’assoggettamento alla situazione di violenza o grave sfruttamento di cui lo straniero stesso è vittima;
3) l’esclusione della punibilità per i reati e le infrazioni relative alla condizione di soggiorno illegale, per mancata ottemperanza all’ordine di espulsione, commessi dallo straniero in condizioni di assoggettamento alla violenza e al grave sfruttamento;
q) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione della presente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta dei Ministri dell’interno e della solidarietà sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche europee, della salute, per le politiche per la famiglia, per i diritti e le pari opportunità, dell’istruzione, degli affari regionali e delle autonomie locali e dell’economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di quest’ultimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni concernenti l’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero al fine di semplificare e garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

Pavone Mario

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