Decisione: Ordinanza n. 2262/2018 Cassazione Civile – Sezione V
Massima: Poiché anche nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, qualora l’Amministrazione finanziaria si avveda in corso di causa che è corretta e da accogliere una eccezione del contribuente relativa all’erroneo computo del credito d’imposta indicato nell’avviso impugnato, non per questo deve rinnovare l’intero procedimento amministrativo di accertamento, avendo il potere – dovere di ridurre la domanda originaria. Tale riduzione della domanda, non equivalendo a diverso e autonomo accertamento in via di rettifica da parte dell’Amministrazione, è ammissibile anche se operata per la prima volta in grado d’appello, con conseguente dovere del giudice di valutare la pretesa fiscale residua.
Osservazioni
Nel caso oggetto di decisione, l’Amministrazione, nell’ambito di una rettifica analitico-induttiva, aveva applicato, in corso di giudizio, una percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella indicata nell’avviso di accertamento.Quanto esposto nell’avviso di accertamento è stato variato dall’Ufficio in sede di controdeduzioni durante il processo tributario; ed è solo in tale sede che l’Ufficio modifica la percentuale di ricarico, ridetermina i ricavi e chiede al giudice di calcolare la relativa imposta.
Si tratta quindi di circostanza che non poteva essere eccepita in seno al ricorso introduttivo di primo rado, ma tempestivamente rilevata dalla società ricorrente con memoria e nell’appello incidentale.
Giurisprudenza rilevante
- Cass. 15413/2017
- Cass. 11265/2003
Disposizioni rilevanti
Codice di procedura civile
Vigente al: 25-05-2018
Art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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