L’unità famigliare e lo straniero: ricongiungimento e coesione

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L’unità famigliare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano, che trova pieno riconoscimento per tutti gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri famigliari allo scopo di creare una stabilità socioculturale che faciliti l’integrazione nello Stato e promuova la coesione economica e sociale.

Gli strumenti previsti dal nostro Ordinamento per rendere possibile la riunione dello straniero con i propri famigliari sono essenzialmente due: il ricongiungimento famigliare e la coesione famigliare.

Indice:

  1. Il ricongiungimento famigliare
  2. La procedura
  3. I requisiti necessari per poter ottenere l’autorizzazione al ricongiungimento 
  4. L’eventuale ricorso in Tribunale
  5. La coesione famigliare

Il ricongiungimento famigliare

Il ricongiungimento famigliare permette l’ingresso e il soggiorno in Italia ai famigliari residenti all’estero di cittadini (italiani o stranieri) residenti sul territorio nazionale.

Più precisamente, esso può essere attivato per la riunione del cittadino italiano o straniero (se non ha la cittadinanza italiana) residente in Italia, con:

– il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;

– i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;

– i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

– i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Non è possibile quindi il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella.

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La procedura

La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi.

La prima (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

Per chiedere un ricongiungimento famigliare i cittadini extracomunitari devono fare domanda, via internet (www.interno.it), alla prefettura di competenza. Oppure possono presentare i documenti allo sportello immigrati, e compilare un questionario con alcune informazioni.

La prefettura esamina la richiesta e se i requisiti sono soddisfatti rilascia un Nullaosta in base al quale l’ambasciata italiana del paese di origine emette un Visto che permette l’ingresso in Italia e il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi famigliari.

NOTA BENE: I cittadini italiani e comunitari, invece, possono saltare il primo passaggio, e presentare la domanda direttamente all’ambasciata italiana del paese d’origine del familiare, che provvede autonomamente a rilasciare il Visto.

Una volta ottenuto il visto e raggiunto il territorio italiano devono fare richiesta direttamente in Questura di “carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano/comunitari”.

Leggi anche l’articolo “Ricongiungimento e coesione familiare”

I requisiti necessari per poter ottenere l’autorizzazione al ricongiungimento

(La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere consegnata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione)

1)Reddito I parametri di reddito sono aggiornati annualmente. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere. Il reddito necessario si calcola sulla base dell’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per esempio, per il 2021 l’assegno sociale è pari a 5.983,64 € e per ricongiungere un familiare è necessario avere un reddito 8.975,46 €; per ricongiungere due familiari è necessario avere un reddito di 11.967,28 €, e così via.

2) la disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai criteri igienico-sanitati. La certificazione è rilasciata dai competenti uffici comunali.

Documentazione richiesta per l’alloggio:

a) copia del contratto di locazione, contratto di comodato gratuito o atto di proprietà dell’alloggio;

b) idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme sanitarie;

c) nel caso il richiedente sia ospitato: dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio, attestante il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati con riferimento alla parte di alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente (modello S2);

d)nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (modello S1).

Molte prefetture richiedono certificati ottenuti da non oltre 6 mesi, nonostante la validità degli stessi sia a tempo indeterminato fino a quando non intervengano delle modifiche nella composizione dell’alloggio. In alternativa, secondo le diverse prassi locali, potrà essere sufficiente il certificato di stato famiglia dal quale emerga il numero degli occupanti dell’alloggio.

3) la certificazione attestante il rapporto familiare che può essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Tale certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero; Accertamenti sono disposti nel caso di dubbi rispetto al reale rapporto di parentela (esame del DNA a carico dell’interessato)

-Certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, al fine di dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;

-Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, al fine di verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso;

4) 2 copie del permesso di soggiorno di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno. E’ possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso.

5) Marca da bollo di euro 14,62 il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all’interno dei campi riservati nei moduli informatici. L’originale della marca da bollo andrà esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico

Una volta inoltrata la domanda tramite procedura telematica, il sistema inoltra un avviso di avvenuta ricezione della domanda con data ed ora di accettazione.

Il sistema provvederà successivamente a convocare tramite comunicazione scritta il richiedente per la consegna in duplice copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Solo nel caso in cui la documentazione presentata sia completa, ne verrà consegnata una copia contrassegnata da cui risulterà la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Da questo momento decorrono i termini di 180 giorni previsti dalla normativa per la definizione della pratica.

L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del familiare per cui si chiede il ricongiungimento nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta, oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso.

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L’eventuale ricorso in Tribunale

Contro il diniego del nulla-osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza.

Il cittadino straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza. Al Consolato verranno effettuati gli accertamenti necessari. Se la verifica ha esito positivo il Consolato o l’Ambasciata rilasciano entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta.

Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato al ricongiungimento, il familiare ospitante deve presentare la dichiarazione di Cessione fabbricato all’Ufficio competente e tenerne copia.

Entro 8 giorni dall’ingresso deve poi comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione, presso la Prefettura competente, l’arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, o del Pds Ce di lungo periodo, con cui si recherà presso un ufficio postale per inoltrare la documentazione, formalizzando la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di lungo periodo.

NB: in alcune città l’attesa per l’appuntamento in Prefettura è di circa 4-6 mesi durante i quali l’interessato non ha accesso a nessun servizio o prestazione poiché non ha ancora potuto richiedere il permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.

Qualora invece, i membri della famiglia siano già presenti in Italia, ma non abbiano un permesso di soggiorno, possono ottenerlo senza bisogno di affrontare l’iter del ricongiungimento, chiedendo la coesione familiare.

La coesione famigliare

La coesione famigliare, è “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia”.

Questo è possibile grazie all’art.30, comma 1, lett. c), Decreto legislativo n.286/98, Testo Unico sull’Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio (artt.28 e 29 T.U. Immigrazione).

La coesione deve essere richiesta tramite il kit postale e dovranno essere allegati i documenti per il ricongiungimento familiare.

Documenti da inserire nel kit postale COESIONE FAMILIARE

Anche in caso di coesione familiare i requisiti richiesti sono gli stessi che permettono di ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare.

Quindi, la mancanza anche di uno solo di questi comporta il rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno formalizzata tramite invio di kit postale.

1) marca da bollo da € 16,00;

2) copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);

3) copia del titolo di soggiorno;

4) copia del codice fiscale solo se già in possesso;

5) certificazione attestante l’attuale dimora:

– certificato di residenza oppure

– dichiarazione di ospitalità/cessione

6) copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante

7) copia dei certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o il legame familiare tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja. Se il matrimonio viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune. In caso di convivenza dei genitori basta l’estratto dell’atto di nascita del minore ove non sia già stato dimostrato.

8) certificato di residenza e stato famiglia;

9) documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio;

10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare;

11) copia del passaporto del familiare;

12) documentazione attestante il possesso di un “reddito minimo”

– iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo).

La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare

Verrà rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del familiare con cui si è effettuata la coesione.

Il termine da rispettare per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da altro titolo a motivi familiari è quello dei 60 giorni dalla data di scadenza del permesso originario.

Tuttavia, l’art.30, comma 1, lett. c), T.U. Immigrazione specifica che la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare.

In questo caso, superati i 60 giorni dalla scadenza, è necessario richiedere direttamente alla Questura Ufficio Immigrazione, un’autorizzazione alla spedizione tardiva del kit postale

L’art. 5 comma 9 Testo Unico Immigrazione stabilisce che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti.

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Avv. Carlotta Abrardi

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