L’uso dell’arma, costituente aggravante della rapina, è un fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma

Indice:

 

Il fatto

La Corte di Appello di Napoli confermava una pronuncia resa in primo grado all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli che aveva inflitto agli imputati la pena di anni tre, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 628, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo A), 110, 112, n. 4, 61 n. 2 cod. pen. 4 e 5 I. 110/1975 (capo B), previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

Si legga anche:

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione con cui erano enunciati i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B), deducendosi a tal riguardo che, pur riconoscendosi rilevanza penale all’arma giocattolo utilizzata dagli imputati in quanto priva di tappo rosso, tuttavia l’uso di tale arma avrebbe integrato solo la circostanza aggravante della rapina contestata al capo A), senza assumere alcuna rilevanza penale autonoma, dovendosi ritenere il “reato satellite” assorbito nel reato principale, pena, ad avviso dei ricorrenti, un’ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo A) e agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., essendo censurata la sentenza impugnata che, secondo la difesa, si era limitata ad affermare in modo tautologico che la pena comminata doveva ritenersi congrua, ignorando del tutto elementi concreti e comprovati che avrebbero dovuto consentire di ritenere come la capacità a delinquere degli imputati fosse nulla ed il loro grado di colpevolezza minimo; in particolare, sempre secondo i ricorrenti, si era omesso di tener conto dell’immediata collaborazione con le forze dell’ordine, della piena confessione dei fatti, della localizzazione e consegna dell’arma giocattolo, della restituzione della refurtiva, del modesto danno economico cagionato (circa 70 euro), della giovane età dei prevenuti, dell’assoluta incensuratezza, del decorso di un lungo lasso temporale dai fatti, dall’irreprensibile condotta tenuta durante la custodia cautelare, delle loro disagiate condizioni economiche, del leale comportamento processuale, del pentimento mostrato in sede di interrogatorio di garanzia, manifestato con una lettera di scuse spontaneamente inviata alla persona offesa.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

I ricorsi erano reputati inammissibili per le seguenti ragioni.

In particolare, aspecifico e comunque manifestamente infondato era stimato il primo motivo rilevandosi a tal riguardo, da un lato, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (nel testo modificato dall’art. 5 del D.lgs. 204//2010), in relazione all’art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, omissis, Rv. 264446), dall’altro, che deve essere ricordato che l’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 5 D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, vigente a decorrere dal 01/07/2011, comprende tra gli oggetti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, «gli strumenti di cui all’art. 5, comma 4» della medesima legge, vale a dire le riproduzioni in metallo di armi, comprese quelle da segnalazione acustica destinate a produrre un rumore mediante cartuccia a salve (cosiddetta pistola “scacciacani“) che devono avere la canna occlusa un tappo rosso, tenuto conto altresì del fatto che le intervenute modifiche legislative hanno inciso sulla rilevanza penale della condotta di porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di una pistola – giocattolo o dì una pistola a salve prive del tappo rosso (Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019).

Orbene, fermo quanto precede ed incontestata l’autonoma rilevanza penale del reato di cui al capo b), per la Corte di legittimità, del tutto condivisibilmente, la Corte territoriale aveva escluso l’assorbimento della fattispecie contravvenzionale nel reato di rapina di cui al capo A), tenuto conto della diversità del bene giuridico tutelato ed essendo l’uso dell’arma, costituente aggravante della rapina, fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell’obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato anche quando l’arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014): conclusione che, nella fattispecie, appariva essere, per la Suprema Corte, ancor di più giustificata alla luce dell’evidente esclusione della pretesa medesimezza della contestualità temporale tra l’uso dell’arma per la commissione della rapina da parte dell’agente ed il porto fuori della propria abitazione.

Aspecifico e manifestamente infondato era considerato anche il secondo motivo dal momento che, per i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale, da una parte, aveva motivato il proprio decisum considerando, oltre agli elementi di fatto valutati favorevolmente per gli imputati, le modalità particolarmente aggressive della condotta, tenuto altresì conto che la pena inflitta era stata determinata nel minimo edittale e l’aumento per la continuazione contenuto in misura assai contenuta, dall’altra, aveva riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti, e, conformandosi alle determinazioni adottate con la sentenza di primo grado, aveva assolto in modo congruo all’onere motivazionale circa l’esercizio del proprio potere discrezionale.

Oltre a ciò, era altresì fatto presente come fosse  indubbio, peraltro, che, laddove il trattamento sanzionatorio sia frutto di un adeguato percorso esplicativo, come nel caso di specie, sono insindacabili le doglianze dell’imputato che, di fatto, sollecitano una nuova e non consentita valutazione della congruità di tale trattamento rilevando come, in tal senso, sia stato affermato che la graduazione della pena – anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed alle valutazioni compiute in ordine al giudizio di comparazione tra opposte circostanze – rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è precisato, richiamandosi un precedente conforme, che l’uso dell’arma, costituente aggravante della rapina, è un fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma.

Da tale distinguo consegue, come evidenziato in questa stessa pronuncia, che il porto abusivo di arma non può ritenersi assorbito nel delitto di rapina aggravato dall’uso di armi.

E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, intraprendere una linea difensiva che, per contro, sostenga che il reato contravvenzionale di cui all’art 4 della legge n. 110/1975 sia assorbito nel delitto preveduto dall’art. 628, co. 1, n. 1, cod. pen..

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, non può che essere positivo.

Volume consigliato

Scopri di più

Vedi il prezzo su Amazon

 

 

Sentenza collegata

115408-1.pdf 121kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento