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Differenza tra usufrutto legale e ordinario
La dottrina ha già posto in rilievo le differenze fra l’usufrutto legale e l’usufrutto ordinario (1). L’usufrutto legale a differenza di quello ordinario deriva non dalla volontà dell’uomo ma direttamente dalla legge, inoltre l’usufrutto legale non è autonomo rispetto alla proprietà ossia “quando un bene entra nel patrimonio del figlio, non si hanno due acquisti contemporanei, separati e paralleli della nuda proprietà per il figlio e dell’usufrutto legale per il genitore ma, […..], il figlio acquista la piena proprietà e solo in seguito a ciò il genitore acquista l’usufrutto legale sul bene” (2).
Consegue che il genitore non può accettare per sé l’usufrutto rifiutando la nuda proprietà per il figlio, né può essere mantenuto l’usufrutto legale se il figlio perde la proprietà del bene, a meno che non si trasformi l’usufrutto legale in usufrutto ordinario. In caso di alienazione volontaria del bene il genitore interverrà nell’atto solo come rappresentante del figlio e non in nome proprio quale usufruttuario.
In ultimo l’usufrutto legale, proprio perché non volontario ma derivante da legge, non potrà estinguersi finché il bene rimanga di proprietà del minore.
Non è infine da tacere la possibilità offerta all’usufruttuario di potere modificare la destinazione economica della cosa, impensabile nel vero e proprio usufrutto (art. 981, comma 1°) (3), e della inapplicabilità all’usufrutto legale degli artt. 985 e 986, in tema di miglioramenti, dell’art. 995, in tema di cose consumabili, dell’art. 996, in tema di cose deteriorabili, e dell’art. 999, in tema di locazioni concluse dall’usufruttuario (4).
L’usufrutto legale, essendo strettamente connesso alla potestà dei genitori, si estingue in tutto o in parte anche nei casi previsti dagli artt. 327 e 334. Nella prima norma questo avviene implicitamente in quanto genitore con nuove nozze, se pure formalmente mantiene la qualifica di usufruttuario, di fatto diventa un semplice amministratore di beni del figlio, dovendo rimettere al patrimonio di questo ultimo il residuo dei frutti eccedenti l’utilizzo non avendone più la proprietà.
Non altrettanto può dirsi nell’ipotesi di separazione dei coniugi, infatti nell’ipotesi che l’esercizio della potestà sia affidata ad entrambi i genitori il giudice dà le disposizioni ritenute più opportune sul concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale (art. 155, comma 5°).
Proprietà dei frutti
I genitori acquistano la proprietà dei frutti non solo limitatamente “al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli”, come detto nel comma 2° della norma in questione, con il conseguente obbligo di capitalizzare nel patrimonio del figlio gli eventuali frutti esorbitanti, ma al contrario possono disporre liberamente della parte dei frutti residua dopo avere adempiuto ai fini sopra menzionati.
I motivi addotti sono i seguenti tre (5):
a) il confronto fra l’art. 324, in cui non vi è alcune disposizione specifica al riguardo, e l’art. 328, in cui è indicato chiaramente per il genitore che passi a nuove nozze l’obbligo dell’accantonamento a favore del figlio di quanto resta dei frutti una volta adempiuto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo;
b) il fatto che l’art. 324, comma 3°, n. 4, prevede come sanzione per il genitore che non abbia accettato nell’interesse del figlio il legato, l’eredità o la donazione la perdita dell’usufrutto legale, quando il precedente art. 315 pone ugualmente a carico dei figli il generico obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia, non si capirebbe in questo caso quale valore abbia la sanzione predetta;
c) la soppressione nei lavori preparatori del 2° comma che specificatamente stabiliva il dovere della capitalizzazione dei frutti non consumati al momento della cessione dell’usufrutto.
A questi tre motivi potrebbe aggiungersi un quarto motivo costituito dalla complessità di un rendiconto, che per serietà dovrebbe attuarsi al termine dell’usufrutto, se non si vuole ridurre la norma a una pura disposizione formale.
Può obiettarsi che anche nell’ipotesi in cui i residui dei frutti diventino di proprietà dei genitori può esservi il tentativo di questi di aumentare il margine mediante un’utilizzazione parziale degli stessi per i fini previsti dal 2° comma della norma in questione, ma si può rispondere che è sempre possibile ricorrere ai rimedi previsti dall’art. 334, nel caso di cattiva amministrazione, o addirittura all’estremo all’art. 330.
Comunione dell’usufrutto
Abbiamo detto che i genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, è da precisare che non si tratta di comunione legale tra coniugi a norma dell’art. 177, lett. a), perché i frutti dei beni del figlio potrebbero in questa ipotesi ai sensi dell’art. 189 essere esposti, seppure in via sussidiaria, all’azione esecutiva dei creditori particolari dei coniugi compresi quelli anteriori al matrimonio.
In netto contrasto con il divieto di esecuzione sui frutti per debiti estranei ai bisogni della famiglia sancito dall’art. 326, comma 2°. Ritengono i FINOCCHIARO (6) che si debba parlare di una normale comunione ai sensi dell’art. 1100 e seg. rientrando i frutti, come abbiamo visto, nella proprietà dei genitori, quindi non appare esatta l’opinione di PELOSI (7) per il quale non si tratta di una normale comunione, in quanto qui ricorre “la contitolarità non di un diritto, bensì di una funzione, di un ufficio” mentre l’art. 1100 parla chiaramente di proprietà o altro diritto reale.
Azioni
Una particolare disciplina investe quei beni del minore che siano costituiti da azioni. Anche su questi beni si estende la disciplina dell’usufrutto legale, ma contemporaneamente interviene l’art. 2352 che nell’ultimo comma dispone a chiare lettere che “se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell’art.2347”, ossia la disciplina sulla indivisibilità delle azioni.
Nel primo comma dell’art. 2347 si stabilisce che in caso di comproprietà di un’azione “i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune”, essendo i frutti dei beni del minore di proprietà dei genitori consegue che o i genitori conferiranno una procura speciale destinata a durare nel tempo, oppure uno di essi conferirà una semplice delega all’altro contitolare per rappresentarlo in assemblea (8).
Contrasto nell’amministrazione
Nel caso sorga contrasto tra i genitori sul modo di amministrare i frutti percepiti sono state avanzate varie ipotesi per superarlo.
PELOSI (9) ritiene doversi applicare per analogia, in quanto l’usufrutto legale non può considerarsi propriamente un elemento della potestà dei genitori, la disciplina dettata dall’art. 316, comma 3°. Ma, giustamente osservano i FINOCCHIARO (10), il ricorso a tale norma è ammesso solo su contrasti di particolare importanza con riferimento specifico al patrimonio minorile, caso questo che non sembra essersi verificato nell’ipotesi presente.
Né può farsi ricorso all’art. 320, ultimo comma, essendo questo specificatamente diretto a contrasti di interessi fra genitori o singolo genitore e figli. Non resta che ricorrere all’art. 144 inquadrando la controversia tra le questioni relative all’indirizzo familiare, contrasto che potrà perciò essere risolto ai sensi del successivo art. 145.
Mantenimento della famiglia
I frutti percepiti dai genitori dovranno essere destinati al mantenimento della famiglia oltre che all’educazione e all’istruzione dei figli come primieramente accennato. Tuttavia deve osservarsi che il mantenimento della famiglia non deve gravare solo sul figlio, ma anche sui genitori (artt. 143, 147, 158) nonché sul figlio convivente (art. 315).
Occorre quindi individuare un criterio idoneo a ripartire equamente l’onere e l’unico che si possa applicare con una certa sicurezza e per di più avvalorato dalle stesse norme richiamate in parentesi è il criterio della proporzionalità della partecipazione all’ammontare dei redditi di ognuno.
L’amministrazione dell’usufrutto legale può essere esercitata disgiuntamente da ciascuno dei titolari, come sembra potersi dedurre dalla sentenza n. 342 del 25 gennaio 1978 della Corte di Cassazione dove si afferma che anche per l’usufrutto legale il genitore può autonomamente compiere in nome proprio tutti gli atti negoziali non incidenti sulla consistenza patrimoniale né diminuenti il suo valore.
Genitori naturali
L’art. 261 attribuisce al genitore che abbia riconosciuto il figlio naturale gli stessi doveri e diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi. Per l’usufrutto legale questa disposizione ha particolari conseguenze, infatti una applicazione pura e semplice dell’art. 324 porterebbe ad una ingiusta diseguaglianza di trattamento fra figli naturali e figli legittimi (11), occorre dunque distinguere fra varie ipotesi.
Nella prima il genitore naturale non ha una propria famiglia legittima contrapposta al figlio naturale. E’ evidente che in questo caso i frutti saranno dal genitore utilizzati al mantenimento proprio e del figlio oltre all’educazione e all’istruzione di quest’ultimo, mentre il residuo entrerà in sua piena proprietà.
Diversa è l’ipotesi in cui il genitore naturale si sia sposato, anche in questo caso l’usufrutto legale compete al genitore ma i frutti devono essere utilizzati esclusivamente per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio naturale con l’esclusione della famiglia del genitore che risulta essere estranea al rapporto tra questi e figlio naturale. Consegue che i frutti avanzati dovranno essere accantonati a favore del figlio.
Infine vi è l’ipotesi in cui il genitore conviva con altra persona dando luogo ad una così detta famiglia di fatto, non vi è alcuna rilevanza legislativa a tale unione così che i frutti non potranno essere utilizzati al mantenimento di questa ed essendovi il pericolo che i frutti eccedenti vengano utilizzati per tale fine riterrei opportuno accreditarli al patrimonio del minore. Quanto detto vale anche nel caso in cui l’altra persona con cui il genitore naturale convive sia l’altro genitore, ma non lo abbia riconosciuto., nel caso poi che entrambi lo abbiano riconosciuto pensiamo si rientri nella prima ipotesi con la variante dell’esercizio congiunto della potestà.
Beni esclusi dall’usufrutto legale
Tutti beni del figlio minore sono soggetti all’usufrutto legale tranne quelli indicati tassativamente nei numeri da 1) a 4) del 3° comma. Al fine di evitare facili raggiri della norma si debbono ritenere sottratti all’usufrutto anche quei beni che siano stati surrogati a quelli esclusi.
-I-
Sono innanzi tutto esclusi dall’usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, senza distinguere se i proventi derivino da lavoro svolto alle dipendenze di terzi o alle dipendenze dei genitori.
L’esclusione è riferita ai beni acquistati con i proventi ma è evidente che riguarda principalmente i proventi stessi, probabilmente si è voluto evidenziare che l’esclusione non può essere elusa trasformando i proventi del lavoro del figlio in altri beni.
Quanto detto non toglie che su di essi gravino proporzionalmente le spese di mantenimento della famiglia finché il minore conviva con essa, il fine della esclusione è quello di favorire l’attività del figlio, proteggendone i risultati economici (12).
-II-
Secondariamente i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione. Quanto avanza dopo avere provveduto ad avviare il figlio ad una professione sarà capitalizzato a favore del figlio, in quanto deve considerarsi rientrante nel concetto di “intraprendere” non solo la fase preparatoria corrispondente all’educazione e all’istruzione professionale, ma anche la fase successiva del primo inizio della professione prescelta, soprattutto se si tiene conto che nei primi tempi i redditi potrebbero essere insufficienti al mantenimento del minore (13).
Se si tratta di donazione modale il genitore non sarà tenuto all’adempimento del modo se questi non risulta vantaggioso per il minore, come nel caso di inattitudine a quella carriera, senza che ne derivi tuttavia la risoluzione della donazione per inadempimento, tranne che nei casi specificatamente previsti nei termini del comma 4°, art. 793. La ratio della disposizione è palese e consiste nell’evitare il distogliere dei frutti dei beni dal risultato finale desiderato.
-III-
E’ ugualmente escluso l’usufrutto nell’ipotesi che i beni siano stati lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima.
La disposizione deve essere interpretata restrittivamente ed applicata solo nei casi in cui ne è evidente la necessità, in quanto contraria al principio dell’usufrutto legale, proprio questo suo carattere di eccezionalità fa sì che l’esclusione di uno dei genitori dall’usufrutto non si estende automaticamente all’altro genitore.
La ratio della disposizione è di evitare che il minore venga privato di un beneficio per avversione nei confronti dei suoi genitori o di uno di essi.
Per quanto riguarda la deroga costituita dai beni spettanti al figlio a titolo di legittima, al principio eccezionale contenuto nell’art. 324, n. 3, la ratio consiste nell’impossibilità di venire meno a due principi fondamentali quali sono quelli dell’usufrutto legale e della legittima.
-IV-
Infine il numero quattro prevede l’esclusione dall’usufrutto dei beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se poi uno solo dei genitori era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
La ratio della disposizione è costituita da una sanzione per un atto compiuto contro l’interesse del figlio, altrimenti non potrebbe spiegarsi questa differenza di trattamento sottolineata dall’ultima parte della disposizione (14).
In tutte queste ipotesi, sebbene i genitori o il singolo genitore siano esclusi dall’usufrutto legale, manterranno l’amministrazione dei beni e dei relativi frutti nell’interesse del minore.
Deve osservarsi un ultimo caso di esclusione dall’usufrutto non ricompreso in quelli elencati nell’art. 324, più precisamente si parla dell’esclusione per indegnità del genitore dalla successione ai sensi dell’art. 465. In questa ipotesi il genitore non avrà diritto di usufrutto o di amministrazione sui beni successori devoluti ai suoi figli e questo ha senz’altro un puro carattere sanzionatorio.
Obblighi dell’usufruttuario
Il successivo art. 324 ha perso con la modifica il seguente inciso, “le spese di manutenzione, istruzione ed educazione del figlio”, inserito nella vecchia disposizione. Questa modifica è stata dovuta alla necessità di coordinare nuovi testi degli artt. 324 e 325, in quanto l’art. 324 parla del più ampio principio del mantenimento della famiglia.
Per quanto riguarda gli obblighi propri dell’usufruttuario che ai sensi dell’art. 325 dovrebbero gravare sull’usufrutto legale è da considerarsi quanto detto innanzi sull’inapplicabilità di una serie di disposizioni dell’usufrutto ordinario all’usufrutto legale a causa delle differenze di contenuto esistenti fra i due istituti.
L’usufrutto legale ai sensi dell’art. 326 “non può essere oggetto d’alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori”. La sua indisponibilità deriva dalla generale indisponibilità di tutta la patria potestà (15), né questo esclude che l’indisponibilità vada considerata come un possibile mezzo per favorire la destinazione dell’usufrutto al mantenimento della famiglia, come viceversa sostengono i FINOCCHIARO (16), in quanto i due aspetti dell’indisponibilità possono benissimo essere complementari fra loro.
Il divieto d’alienazione investe non solo l’usufrutto legale nella sua interezza, ma anche i singoli beni che lo compongono e in questo indirizzo viene ad inserirsi il divieto contenuto nel comma in questione, per il quale è vietato istituire diritti reali di garanzia (pegni e ipoteche) su beni dell’usufrutto legale, considerando anche la possibilità che attraverso tali atti si possa egualmente alienare il diritto intero o singoli beni, in spregio al comma stesso.
Ma i divieti non si limitano all’alienabilità in generale e ai diritti reali di garanzia in particolare, ma si estendono anche alla espropriabilità. I creditori non possono esecutare né l’usufrutto legale nel suo insieme né i singoli beni che lo compongono sebbene i debiti siano stati contratti nell’interesse della famiglia.
Tuttavia se il debito è stato contratto dal genitore quale rappresentante legale del minore può essere espropriato il bene soggetto ad usufrutto, e si badi bene solo esso e non l’usufrutto legale intero, questo per il fatto di essere il terzo creditore del figlio e non del genitore (17).
Il secondo come dichiara l’inespropriabilità dei frutti dei beni del minore da parte dei creditori dei genitori o del genitore che sapevano essere stati contratti debiti per bisogni estranei alla famiglia. Consegue che anche per questa ipotesi vale quanto detto per il 1° comma, ossia che nessun limite sussiste per i creditori del figlio, in altri termini per i debiti contratti dal genitore come rappresentante legale del minore, in quanto si presume che questi debiti siano stati contratti per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione del figlio.
Per l’espropriazione il creditore non deve fornire la prova della conformità dei debiti ai bisogni della famiglia, spetterà ai genitori evitare l’espropriazione provando la conoscenza del creditore dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
La conoscenza deve essersi avuta nel momento della conclusione del contratto e non successivamente, altrimenti è del tutto irrilevante, e la sua prova può essere data anche con la semplice presunzione, scaturente automaticamente dalla pura e semplice circostanza del caso concreto (18).
Dobbiamo infine considerare il termine “bisogni della famiglia” lo si può intendere in due modi distinti, uno con riferimento all’art. 324, più limitato, l’altro con riferimento all’art. 328, più esteso. Infatti nel primo caso è ricompreso nei bisogni della famiglia anche il mantenimento di questa, mentre nella seconda ipotesi tutto si riduce al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.
I FINOCCHIARO (19) abbracciano la seconda ipotesi, in quanto se “si ammettesse l’esecuzione sui frutti – nell’ipotesi di cui all’art. 328 – anche se il debito è stato contratto per spese diverse da quelle di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio e genericamente riferibili ai ‘bisogni di famiglia’, si consentirebbe al genitore di violare, surrettiziamente, il vincolo di destinazione e ciò non può consentirsi”.
Quanto detto è senz’altro vero, ma prevedendo l’art. 324 anche il mantenimento della famiglia ed essendo chiaramente riferito l’art. 326 alla norma innanzi detta, considerando inoltre la possibile applicazione dell’art. 334 nei casi di cattiva amministrazione, non sembrano esservi effettivi ostacoli al ricorso alla prima ipotesi, ossia all’art. 324.
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NOTE – V PARAGRAFO
- – Bucciante, La Patria potestà, Milano , pag.198 e seg.;
- – Bucciante, citato, pag. 199;
- – Bucciante, citato, pag. 209;
- – Bucciante, citato, pag. 210;
- – Finocchiaro e M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia. Commentario alla L. n. 151/75 – Milano, pag. 204-205 Vol. II;
- – Finocchiaro e M. Finocchiaro, citato pag. 1022 Vol. III;
- – Pelosi, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, pag.790;
- – Santini, Le azioni dei minorenni e l’esercizio del voto da parte dei genitori (Giur. Comm., 1977/49), pag. 52;
- – Pelosi, citato, pag. 790;
- – Finocchiaro e M. Finocchiaro, citato, pag. 1023 Vol. III;
- – Finocchiaro e M. Finocchiaro, citato, pag. 211 e seg. Vol. II;
- – Bucciante, citato, pag. 204;
- – Bucciante, citato, pag. 204;
- – Bucciante, citato, pag. 207;
- – Bucciante, citato, pag. 214;
- – Finocchiaro e M. Finocchiaro, citato, pag. 221 Vol. II;
- – Bucciante, citato, pag. 215;
- – Bucciante, citato, pag. 215-216;
- – Finocchiaro e M. Finocchiaro, citato, pag. 224
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