Maggiori garanzie per i consumatori per la merce difettosa

Redazione 21/04/02
 Di Alberto Foggia
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Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, entrato in vigore il 23.3.2002 – in attuazione della “Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo” – ha emanato una disciplina organica ed uniforme sulla vendita dei beni di consumo (intesi come qualsiasi bene mobile), come appresso articolata, con la quale ha introdotto maggiori garanzie per i consumatori e, nel contempo, nuovi obblighi per i venditori.
– Art.1519-bis c.c.: tale norma prevede che rientrano nella previsione di legge i contratti di vendita, compresi “i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”.
– Art.1519-ter c.c.:”Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. “Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze”:
“a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo”;
“b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello”;
“c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura”; il venditore non sarà però vincolato alle dichiarazioni pubbliche summenzionate se dimostra:
– la non conoscenza della dichiarazione e l’impossibilità di conoscerla con l’ordinaria diligenza;
– l’adeguata correzione della dichiarazione fino al momento della conclusione del contratto, rendendone così adeguatamente edotto il consumatore;
– il difetto della loro influenza rispetto all’acquisto del bene di consumo;
“d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore”.
Il difetto di conformità può dipendere anche dall’”imperfetta installazione” del bene se “è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità”. “Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione”.
– Art. 1519-quater: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.
In presenza di tali difetti il consumatore ha diritto alla “messa a conformità del bene” – senza spese (intese quali: spedizione, mano d’opera e materiali) – che può avvenire, a scelta dello stesso, in uno dei seguenti modi:
a) riparazione del bene;
b) sostituzione del bene;
I rimedi di cui sopra (a) e b)) potranno essere alternativamente eseguiti – a discrezione del venditore – in presenza di oggettiva impossibilità o eccessiva onerosità dell’uno rispetto all’altro.
Detti rimedi dovranno essere posti in essere “entro un congruo termine dalla richiesta e non “arrecare notevoli inconvenienti al consumatore”.
Il consumatore potrà, altresì, richiedere:
c) la riduzione del prezzo;
d) la risoluzione del contratto.
Tali rimedi (c) e d)) sono però subordinati alle seguenti condizioni:
– la riparazione e sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
– la riparazione o sostituzione non è stata posta in essere dal venditore entro il congruo termine sopra richiamato;
– la riparazione o sostituzione ha provocato notevoli inconvenienti all’acquirente.
In ogni caso, un difetto di conformità di “lieve entità”, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso l’esperimento dei rimedi della riparazione o della sostituzione, non consente la risoluzione del contratto.
Per la determinazione dell’importo della riduzione o della somma da restituire si terrà conto dell’uso del bene.
Avvenuta la “denuncia dei vizi”, il venditore sarà quindi obbligato a dar corso al rimedio specificamente richiesto dal consumatore – sia pur nel rispetto dei relativi limiti già citati – mentre in difetto egli dovrà proporlo al consumatore che potrà accettarlo o meno.
La denuncia al venditore del difetto di conformità del bene acquistato deve essere obbligatoriamente esperita dal consumatore, ex art. 1519-sexies c.c., “entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto” (in precedenza era previsto un termine inferiore di giorni 8). “La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato”. “Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene” – nel caso di “beni usati” però le parti possono anche convenire una limitazione di tale responsabilità non inferiore ad un anno -. “L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Per quanto concerne, invece, la “garanzia”, l’art. 1519-septies c.c. ha previsto che chi la offre deve indicare:
“a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti”;
“b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre”.
“A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione”.
Le disposizioni sopra citate non verranno comunque applicate agli acquisti avvenuti prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento.

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