ESECUZIONE – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – PROCEDIMENTO – IN GENERE – MANIFESTA INFONDATEZZA – INAMMISSIBILITA’ – DICHIARAZIONE ******** – CONDIZIONI (C. p. p., art. 666; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 35-bis)
Il decreto di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. può essere emesso quando la richiesta appare infondata per difetto delle condizioni di ammissibilità oppure di quelle di merito stabilite dalla legge e l’infondatezza, a sua volta, risulta manifesta nel senso che non implica valutazioni discrezionali o approfondimenti istruttori (fattispecie in tema di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P.).
UFFICIO DI SORVEGLIANZA
Alessandria
N. SIUS 2014/1804
N. Ordinanza 2014/788
Il Magistrato di Sorveglianza
letto il reclamo proposto ex artt. 35-bis e 69, comma 6, l. 26 luglio 1975 n. 354
DA
Z. T., nato in XXXX il XXXX, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Alessandria,
OSSERVA
quanto segue.
******************
1. – Con manoscritto datato 2 aprile 2014 ***** lamenta testualmente quanto segue.
“ 1) La cella che condivide con un altro detenuto ha una superficie lorda di 10,80 mq., a cui deve essere sottratta la superficie del bagno di mq. 1,28; residuano quindi 9 mq. che, al netto dell’ingombro di letti, armadi, tavolini e sgabelli, diventano 4,02 mq. di superficie calpestabile per due persone, quindi 2,01 mq. a detenuto.
2) Il bagno è privo di finestra e aspirazione, non è dotato di acqua calda e non è presente il bidet.
3) La cella è dotata di una finestra larga circa 1 m., alta circa 1,20 m., ma è possibile solo l’apertura di una sola anta, impedendo così un’adeguata aerazione del locale. E’ inoltre presente una grata esterna oltre alle sbarre che rende ulteriormente difficoltose ed insufficienti aerazione ed illuminazione della cella.
4) Nell’istituto non esiste un’adeguata offerta trattamentale che consenta il reinserimento sociale.
5) Il servizio sanitario è non adeguato alle esigenze di tutela della salute per portatori di patologie quali lo scrivente ”.
Invocando la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 (causa *********** e altri c. Italia) e l’art. 27 Cost., pertanto, chiede che questo Ufficio “ordini all’Amministrazione Penitenziaria di porre rimedio alle condizioni inumane e degradanti di detenzione a cui è sottoposto ed individui il risarcimento compensativo”.
2. – La doglianza sub 1) (relativa alle dimensioni della cella) è manifestamente infondata, atteso che il Reclamante erroneamente ha posto a base della doglianza stessa la superficie della cella “al netto dell’ingombro di letti, armadi, tavolini e sgabelli”.
Invero, nel valutare se le dimensioni della camera detentiva consentano il rispetto dello spazio minimo vitale, si deve scomputare dalla superficie lorda della cella soltanto lo spazio occupato dal c.d. mobilio fisso (vale a dire, da quegli elementi complementari strutturalmente incorporati alla cella ed inamovibili: armadio a muro, cucina et similia) (cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. I, sentenza 19 dicembre 2013 n. 5728, P.M. in proc. E.B.).
Nella fattispecie, pertanto, detratta dalla superficie complessiva della camera detentiva (pari a 10,80 mq.) quella del bagno situato all’interno della stessa (pari a 1,28 mq.), lo spazio disponibile per ciascuno dei due occupanti la cella in questione risulta di 4,76 mq.: quindi, ben superiore “al limite dei 3 mq. ritenuto in sede comunitaria il limite al di sotto del quale si determina il trattamento inumano” (Cass. pen., Sez. I, sentenza 27 settembre 2013 n. 42901, M.G.).
3. – Quanto alla doglianza sub 2) (relativa al bagno situato all’interno della cella), si evidenzia che:
– in mancanza di norme ad hoc della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), le disposizioni relative ai servizi igienici si esauriscono in quelle contenute nell’art. 7 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 (Reg. att. ord. pen.);
– l’art. 7 Reg. att. ord. pen., peraltro, nel prevedere che “i vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare, negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet” (comma 2), si riferisce esclusivamente ai “servizi igienici collocati in un vano annesso alla camera” (comma 1) e non già a quelli “sistemati all’interno della camera” (per la rilevanza della distinzione v. art. 134, commi 1 e 2, Reg. att. ord. pen.);
– relativamente a questi ultimi (id est: ai servizi igienici sistemati all’interno della camera, ai quali specificamente si riferisce la rimostranza del Reclamante), infine, l’art. 134, comma 2, Reg. att. ord. pen. prevede soltanto che essi “sino alla loro soppressione, dovranno comunque consentire la opportuna utilizzazione di condizioni di riservatezza”.
Nella doglianza in esame, pertanto, non è ravvisabile alcuna “inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento”: inosservanza che, invece, è necessaria ai fini del conseguimento della tutela giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera b), Ord. pen. Donde la manifesta infondatezza del presente reclamo in parte qua.
4. – Quest’ultima conclusione si impone anche rispetto alla doglianza sub 3) (relativa alla dedotta inidoneità della finestra della cella ad assicurare “sufficienti aerazione ed illuminazione della cella” stessa).
Invero:
– ai sensi dell’art. 6, comma 2, Reg. att. ord. pen. “le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce ed aria naturali”;
– ciò effettivamente avviene nella cella del Reclamante attraverso la finestra avente le caratteristiche specificate dal Reclamante medesimo;
– l’art. 6 del predetto Reg. att. ord. pen., invece, non indica standard o parametri metrici in ordine alle dimensioni delle finestre: né si conoscono indicazioni eventualmente date al riguardo dalla giurisprudenza (né comunitaria né nazionale);
– in ogni caso, infine, le caratteristiche dimensionali e strutturali della finestra de qua (come rappresentate nell’atto di reclamo) appaiono assolutamente congrue in considerazione della superficie della cella (10,80 mq.) e del limitato numero dei suoi occupanti (2 Detenuti).
5. – La doglianza sub 4) (relativa all’asserita inesistenza di “adeguate” offerte trattamentali) si presenta talmente generica ed indeterminata da impedire di verificare la prospettazione nella fattispecie di una situazione di pregiudizio sussumibile nello schema divisato dall’art. 69, comma 6, lettera b), Ord. pen. (caratterizzato dalla “attualità” e dalla “gravità” della dedotta lesione dei diritti del detenuto), in presenza della quale soltanto è ammissibile il reclamo previsto dall’art. 35-bis Ord. pen.
La declaratoria di inammissibilità formale del reclamo in parte qua renderebbe ultronea ogni considerazione sulla sua manifesta infondatezza nel merito. Essa (considerazione), nondimeno, appare opportuna per evidenziare l’assoluta temerarietà (nel significato sotteso dall’art. 96 c.p.c.) del reclamo stesso e per auspicare la futura previsione da parte del Legislatore di soluzioni [quale, ad esempio, l’adozione pure per i reclami ex art. 69, comma 6, Ord. pen. di una sequela procedimentale strutturata sulla falsariga di quella prevista dall’art. 69-bis Ord. pen. in materia di liberazione anticipata e di esecuzione della pena presso il domicilio (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2010 n. 199)] e/o comunque di rimedi (esemplificativamente: condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p, esclusione e/o revoca dell’eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato) idonei ad evitare che situazioni (come quella in esame) di “abuso” del “nuovo” strumento ex art. 35-bis Ord. pen., diventando sempre più frequenti, finiscano con l’appesantire oltremodo l’attività della Magistratura di Sorveglianza: con il rischio, addirittura, di “paralizzarla” in presenza di quell’orientamento assai restrittivo della Corte di cassazione sulle condizioni per la pronuncia del decreto di inammissibilità de plano previsto dall’art. 666, comma 2, c.p.p., di cui si parlerà al par. 7.
Orbene!
La totale infondatezza nel merito della doglianza in esame risulta lampante se si considera che costituisce “fatto notorio” (generalmente conosciuto da quella collettività di soggetti costituita dagli Operatori penitenziari e dai Detenuti della Casa di Reclusione di Alessandria) l’esistenza presso l’Istituto alessandrino di offerte trattamentali assai significative per quantità e qualità, di natura:
– scolastica (scuola primaria, scuola media e corso per geometri);
– universitaria (c.d. Polo universitario, presso cui sono attivati corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed informatica);
– professionale (corsi di falegnameria e di aiutante-cucina, nonché seminario di educazione alimentare);
– artistica (laboratorio di pittura e laboratorio teatrale);
– ludico-sportiva (coro, palestra e corso di rugby);
– religiosa (scuola di preghiera);
– lavorativa (nel 2012 è stata stipulata una convenzione per la conduzione della “Fattoria ****-ecologica San Michele” fra la Direzione della Casa di Reclusione e la Cooperativa “Pausa Caffè”, che prevede la produzione di prodotti agro-alimentari, nonché di pane artigianale in un enorme e moderno forno appositamente realizzato all’interno dell’Istituto).
Satis superque est!
6. – Inammissibile per lo stesso motivo (assoluta indeterminatezza e genericità delle ragioni della domanda) è pure la doglianza sub 5) relativa all’asserita inadeguatezza del servizio sanitario dell’Istituto rispetto alla non meglio specificata patologia, di cui il Reclamante sarebbe portatore.
7. 1 – Il presente reclamo, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, c.p.p. (richiamato dall’art. 35-bis, comma 1, Ord. pen.) perché manifestamente infondato per vizi di merito [quanto ai punti 1), 2) e 3)] e per vizi formali [quanto ai punti 4) e 5)].
Chi scrive non ignora che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso ‘de plano’, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito” (così tra le più recenti Cass. pen., Sez. I, sentenza 10 gennaio 2013 n. 6558, ********).
Codesta interpretazione, tuttavia, non appare condivisibile né dal punto di vista letterale né dal punto di vista logico: come si passa a dimostrare.
7. 2 – Dal punto di vista letterale, per cominciare, si osserva che:
a) l’art. 666, comma 2, c.p.p. parla genericamente di manifesta infondatezza “per difetto delle condizioni di legge”;
b) le “condizioni di legge”, a loro volta, possono distinguersi in “condizioni di ammissibilità” (requisiti formali e processuali necessari per procedere all’esame del merito) e “condizioni di merito” (requisiti necessari per l’accoglimento della domanda) [v. esemplificativamente in tal senso Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza 16 aprile 1988 n. 3012, in Informazione Prev., 1988, 1486: “Ai fini dell’art. 152 disp. att. c. p. c., per il quale la soccombenza del lavoratore nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non comporta l’obbligo del pagamento delle spese tranne che la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria – la nozione d’infondatezza va intesa in senso non limitato alla insussistenza delle condizioni di merito per l’accoglimento della domanda, ma esteso alla mancanza dei requisiti formali e processuali necessari per procedere all’esame del merito (quali, ex art. 414, nn. 3 e 4 c. p. c., la determinazione dell’oggetto della domanda e l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della medesima”; sul fatto che pure quelle di merito sono “condizioni stabilite dalla legge” v. Corte Giustizia Comunità Europee, sentenza 2 febbraio 1988 n. 309, ***** c. Belgio, in Foro It., 1988, IV, 422: “Posto che il diritto di ottenere il rimborso delle somme percepite da uno stato membro in contrasto con le norme di diritto comunitario è la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni di diritto comunitario quali interpretate dalla corte, il fatto che il rimborso possa essere richiesto solo alle condizioni di merito e di forma, stabilite dalle varie legislazioni nazionali in materia, non può legittimare l’imposizione di condizioni tali da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico comunitario; pertanto, il diritto comunitario rende inapplicabile agli allievi e studenti degli altri stati membri, che hanno indebitamente pagato una tassa d’iscrizione supplementare, la legge nazionale che li privi del diritto di ottenere la restituzione qualora non abbiano intentato azioni di ripetizione prima della pronuncia della sentenza che ha accertato l’illegittimità della tassa”);
c) per il suindicato orientamento giurisprudenziale, perciò, la nozione di “condizioni di legge” ex art. 666, comma 2, c.p.p. coincide con quella di “condizioni di ammissibilità”;
d) il che, tuttavia, non sembra affatto corretto perché pure le “condizioni di merito” sono stabilite dalla legge e sono, quindi, “condizioni di legge”.
7. 3 – Dal punto di vista logico, poi, si rileva che:
A) la ratio dell’art. 666, comma 2, c.p.p. consiste sicuramente nell’esigenza di evitare le lungaggini e i “costi” [non solo “processuali” (nomina del difensore d’ufficio all’interessato che ne sia privo, avvisi della data dell’udienza alle parti e ai difensori, audizione per “rogatoria” della parte che al momento dell’udienza risulti detenuta fuori della circoscrizione del giudice, ecc.), ma anche “economici” (compenso del difensore del detenuto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, costi di traduzione del detenuto, ecc.)] della “udienza camerale partecipata” ogniqualvolta la stessa si rivela assolutamente superflua perchè la richiesta dell’interessato appare manifestamente priva di fondamento: è, cioè, sicuramente ed ictu oculi destinata ad essere rigettata, qualunque possa essere il risultato dell’istruttoria e/o della discussione nel contraddittorio delle parti;
B) codesta manifesta infondatezza, se nella maggior parte dei casi deriva dal difetto di taluna delle condizioni poste dalla legge per la proposizione della richiesta (c.d. condizioni di ammissibilità), in alcune ipotesi può derivare pure dalla mancanza di taluna delle condizioni prescritte dalla legge stessa per il suo accoglimento [c.d. condizioni di merito: si pensi ad esempio (oltre alle situazioni sopra considerate ai parr. 2, 3 e 4) all’ipotesi in cui il detenuto proponga reclamo ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), Ord. pen., deducendo la mancata contestazione degli addebiti, la quale invece dagli atti del relativo procedimento disciplinare (contestualmente trasmessi e/o acquisiti) risulta essere stata ritualmente compiuta alla stregua del relativo processo verbale (atto pubblico fornito di “certezza legale privilegiata” ex art. 2700 c.c.), verbale che a sua volta reca addirittura la sottoscrizione dell’interessato].
Orbene!
Poiché la suindicata ratio dell’art. 666, comma 2, c.p.p. è sicuramente espressione del principio di economia processuale, il quale a sua volta rappresenta una delle estrinsecazioni del valore costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), non appare “costituzionalmente adeguata” la suindicata interpretazione giurisprudenziale, che considera i c.d. vizi di merito sempre irrilevanti ai fini della pronuncia del decreto di inammissibilità de plano.
Pertanto, per non esporsi a censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost., l’art. 666, comma 2, c.p.p. (la dove dice “se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge…”) deve essere interpretato nel senso che il decreto di inammissibilità ivi previsto va pronunciato quando:
A) “la richiesta appare infondata per difetto delle condizioni di ammissibilità o di merito stabilite dalla legge”;
B) codesta infondatezza è “manifesta”, dovendosi a sua volta considerare tale soltanto quella che non implica valutazioni discrezionali o approfondimenti istruttori (per spunti in tal senso v. la motivazione di Cass. pen., sez. V, sentenza 5 maggio 1998 n. 2793, Prato, dove sta scritto: “La manifesta infondatezza … deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese queste ultime, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma. La ratio del provvedimento ‘de plano’, in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ‘ictu oculi’ di ragioni che rivelano alla semplice prospettazione, senza uno specifica approfondimento, la mancanza di fondamento della istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, imponenti l’uso di criteri interpretativi in relazione al ‘thema probandum’, deve essere data all’istante la possibilità dell’instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto – sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p. – dai commi 3/9 dell’art. 666 c.p.p.”).
P.Q.M.
visti gli artt. 35-bis, comma 1, l. 26 luglio 1975 n. 354 e 666, comma, 2, c.p.p., DICHIARA l’inammissibilità del reclamo.
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