Violazione del Codice privacy
Ebbene, il Garante ha ritenuto siffatto comportamento datoriale illegittimo, stabilendo in proposito che, il trattamento consistente nell’utilizzo di informazioni raccolte attraverso gli strumenti elettronici utilizzati dal dipendente nello svolgimento delle sue attività lavorative, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Codice privacy, nonché di quanto disposto dall’art. 4 Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come novellato dall’art. 23 D.Lgs. 151 /2015.
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La tutela della privacy in ambito sanitario
L’opera mira a fornire agli operatori del settore sanitario, pubblico e privato, gli strumenti per comprendere in modo chiaro e semplice la copiosa normativa relativa al trattamento dei dati sanitari, in modo che gli stessi possano adempiere con tranquillità agli obblighi su di loro gravanti, volti alla cura e alla protezione dei dati personali dei loro assistiti. In particolare, l’Autore, dopo aver illustrato le caratteristiche principali dei dati sanitari, necessarie per poter individuare quali informazioni rientrano in detta categoria, si dedica all’esame di tutte le disposizioni che incidono sul loro trattamento: dal codice privacy fino al GDPR, passando per le linee guida adottate dal Garante nel corso degli anni in tema di dossier sanitario, siti web dedicati alla salute, referti on-line, indagini di customer satisfaction nonché per la normativa in tema di fascicolo sanitario elettronico. Il trattamento dei dati in ambito sanitario, in considerazione della delicatezza delle informazioni che riguardano lo stato di salute degli interessati, è sempre stato estremamente pericoloso. L’opera si rende ancor più utile oggi, in un mondo in cui anche nell’ambito sanitario i dati personali assumono un’importanza fondamentale e vengono trattati attraverso diversi strumenti tecnologici ed elettronici, rientrando la protezione di tali dati tra i principali adempimenti che i professionisti e le strutture sanitarie debbono curare per poter fornire le proprie prestazioni senza preoccupazioni di incorrere in responsabilità.Pier Paolo Muià Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze. Esercita la professione di avvocato tra Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in particolare di responsabilità medica, diritto di internet, privacy e IP. È autore di numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali e collabora stabilmente con il portale giuridico Diritto.it. È stato relatore in diversi convegni, anche per ordini professionali medici.
Pier Paolo Muià | 2018
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Maggior segretezza per materiale in uso ai giornalisti
Si legge ancora nel Provvedimento che, al di là della valutazione circa l’idoneità o meno dell’informativa resa ai dipendenti (sia personalmente che attraverso il disciplinare privacy), il controllo sugli account di posta elettronica aziendale utilizzati dai lavoratori, doveva ritenersi escluso in virtù dell’accordo sindacale concluso e sottoscritto dalla stessa parte datrice, il quale espressamente prevede che “gli eventuali controlli e verifiche citati nella policy aziendale, non potranno avere ad oggetto i documenti, i dati ed il contenuto del materiale utilizzato dai giornalisti, in considerazione della natura specifica dell’attività del giornalista e della relativa normativa a tutela della salvaguardia della segretezza delle fonti”. Nel caso in esame, non erano quindi ravvisabili i presupposti per eseguire i controlli di cui alla policy aziendale (come ad esempio anomalie di sistema o abusi nell’utilizzo degli strumenti elettronici), per cui ne deriva una violazione dell’art. 23 Codice privacy.
Oltretutto, il controllo effettuato negli account di posta in uso dei dipendenti, non poteva nemmeno qualificarsi – come sostenuto dalla resistente – quale “controllo difensivo”, a cui, peraltro, sarebbero state applicabili le garanzie di cui al novellato art. 4 Legge n. 300/1970. Tutto ciò premesso, alla società datrice il Garante intima, con effetto immediato, di astenersi dall’effettuare l’ulteriore trattamento di dati contenuti nelle comunicazioni di posta elettronica riconducibili al dipendente.
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