Malpractice medica: rileva solo l’inadempimento che causa il danno

Ai fini del risarcimento per malpractice medica rileva soltanto l’inadempimento del medico astrattamente idoneo a causare il danno.

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Ai fini del risarcimento per malpractice medica rileva soltanto l’inadempimento del medico astrattamente idoneo a causare il danno. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Castrovillari -sentenza n. 1703 del 14-10-2024

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_CASTROVILLARI_N._1703_2024_-_N._R.G._00000587_2019_DEL_11_10_2024_PUBBLICATA_IL_14_10_2024.pdf 231 KB

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Indice

1. I fatti: malpractice medica


Una signora conveniva in giudizio la locale ASL e un medico dipendente di quest’ultima per chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patiti, ritenendola responsabile della erronea diagnosi che aveva fatto il medico che l’aveva assistita durante un ricovero presso il nosocomio.
In particolare, l’attrice sosteneva di essersi rivolta all’ospedale locale per essere curata a seguito di una caduta e che il medico che l’aveva presa in cura aveva erroneamente diagnosticato una frattura di Colles. L’attrice lamentava, quindi, che i danni fisici riscontrabili sulla medesima erano da attribuirsi a tale erronea diagnosi.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda della paziente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Analogamente, anche il medico contestava la ricostruzione in fatto e in diritto della domanda attorea e ne chiedeva pertanto il rigetto integrale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Le valutazioni del Tribunale


Il Tribunale calabrese ha in primo luogo passato in rassegna i principi che governano la responsabilità medico – sanitaria, soffermandosi in particolare sul nesso di causalità e sulla condotta posta in essere dal medico, con il conseguente onere probatorio gravante sul danneggiato.
In particolare, secondo il giudice, qualora il paziente deduca una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione medica, grava sul paziente medesimo l’onere di provare l’esistenza del contratto e dell’aggravamento della propria situazione patologica (oppure dell’insorgenza di una nuova patologia come effetto della prestazione sanitaria), nonché del relativo nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del medico e il predetto evento dannoso (aggravamento o nuova patologia).
Assolto detto onere probatorio, resta a carico del danneggiante provare che egli ha eseguito la prestazione professionale in modo diligente e che gli esiti dannosi lamentati dal paziente sono stati determinati da un evento imprevedibile e inevitabile.
In altre parole, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto o del contatto sociale con la struttura sanitaria / con il professionista medico e poi dovrà allegare un inadempimento del medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno che egli lamenta.
Pertanto, nell’ambito della responsabilità medica, non è rilevante qualunque tipo di inadempimento del sanitario, ma soltanto l’inadempimento che costituisce una causa oppure una concausa efficiente del danno lamentato dal paziente.
In altri termini, il paziente non può genericamente dedurre un qualsiasi inadempimento del sanitario, ma – per assolvere al proprio onere probatorio – dovrà dedurre un inadempimento qualificato del medico: cioè tale da essere astrattamente idoneo a produrre il danno.
Tale onere probatorio può ritenersi assolto nel caso in cui il paziente riesca a dimostrare che la specifica condotta inadempiente imputata al sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno subito dal paziente.
Nel caso in cui il paziente non riesca a fornire detta prova e pertanto la causa del danno sia rimasta ignota, la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata.
Il medico, invece, dovrà successivamente provare che non vi è stato l’inadempimento dedotto dal paziente danneggiato oppure che, pur essendoci stato detto inadempimento, lo stesso non è stato rilevante dal punto di vista causale nella determinazione del danno.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, il giudice ha fatto proprie e ritenuto condivisibili le risultanze della CTU svolta nel corso del giudizio.
Secondo i periti ausiliari del giudice, il sanitario, dopo una valutazione ortopedica sul polso sinistro dell’attrice effettuata sulla base della radiografia che era stata eseguita al pronto soccorso, ha ritenuto che il trattamento più idoneo a trattare la patologia della paziente fosse il trattamento conservativo. Tale tipo di trattamento, secondo i periti, è da ritenersi maggiormente adatto, rispetto al trattamento chirurgico, per le fratture al polso.
Conseguentemente, i CTU hanno concluso che non vi è stata alcuna attività omissiva o commissiva da parte del sanitario e la necessità di effettuare una TAC tridimensionale non è emersa nel caso di specie, in quanto le linee guida vigenti non la prevedevano.
Il giudice ha quindi aderito con i periti, ritenendo che la scelta di un trattamento conservativo era la più consona e che l’iniziale ed errata diagnosi di frattura di Colles non ha precluso alla paziente il miglioramento dalla frattura (come riscontrato durante la visita medica svolta in sede di CTU).
Inoltre, sempre in linea con quanto emerso dalla relazione tecnica dei periti d’ufficio, la frattura al polso non ha determinato particolari deficit invalidanti e i postumi subiti dalla paziente (quantificabili nel 2%) sono causa diretta ed immediata della lesione riportata nel trauma; mentre nella sua causazione non ha avuto alcun ruolo la condotta omissiva posta in essere dal sanitario.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha rigettato la domanda formulata da parte attrice e l’ha condannata a rifondere le spese di lite sostenute da entrambi i convenuti.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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