Malpractice sanitaria: la selezione delle pronunce rese dal Tribunale civile di Roma, nel periodo compreso tra gennaio e maggio dell’anno 2022

Nel corso di questi mesi numerose sono le sentenze che il Tribunale capitolino è stato chiamato a pronunciare su un tema che è sempre di attualità avendo così modo di affrontare, in particolare, le problematiche connesse: alla trasposizione nel campo della responsabilità del professionista dei principi operativi in materia di responsabilità per inadempimento contrattuale; alla mancata acquisizione del consenso informato; alla tutela degli eredi in ipotesi di decesso del paziente; agli obblighi risarcitori che gravano in capo alla casa di cura; alla (eventuale) legittimazione passiva ASL nel giudizio per i danni causati al paziente da una struttura sanitaria privata accreditata.

Non solo. Si registrano altresì interventi sulla nozione di “inadempimento rilevante”, sul consenso informato del paziente in ipotesi di pluralità di interventi chirurgici successivi al primo intervento cui sia conseguito un danno, alla personalizzazione del danno non patrimoniale, ai possibili effetti nei confronti dei terzi del cd. contratto di spedalità.

      Indice

  1. Responsabilità medica: Inadempimento contrattuale – Onere della prova (Trib. Roma, sez. XIII, 10 gennaio 2022, n. 196)
  2. Responsabilità medica: Consenso informato – Mancata acquisizione – Conseguenze (Trib. Roma, sez. XIII, 27 gennaio 2022, n. 1331)
  3. Responsabilità medica: Decesso del paziente – Eredi – Risarcimento danni (Trib. Roma, sez. XIII, 10 febbraio 2022, n. 2127)
  4. Responsabilità medica: Casa di cura – Obblighi risarcitori (Trib. Roma, sez. XIII, 22 febbraio 2022, n. 2847)
  5. Responsabilità medica: Struttura sanitaria privata accreditata – Legittimazione passiva ASL (Trib. Roma, sez. XIII, 22 febbraio 2022, n. 3169)
  6. Responsabilità medica: Risarcimento danni – Inadempimento rilevante (Trib. Roma, sez. XIII, 4 marzo 2022, n. 3468)
  7. Responsabilità medica: Consenso informato – Pluralità di interventi chirurgici (Trib. Roma, sez. XIII, 14 marzo 2022, n. 3986)
  8. Responsabilità medica: Risarcimento danni – Danno non patrimoniale – Personalizzazione (Trib. Roma, sez. XIII, 27 aprile 2022, n. 6292)
  9. Responsabilità medica: Contratto di spedalità – Effetti per il paziente e per i terzi (Trib. Roma, sez. XIII, 16 maggio 2022, n. 7577)

1. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Inadempimento contrattuale – Onere della prova

(c.c., artt. 1176, 143, 1455)

Il Tribunale di Roma, trasponendo nel campo della responsabilità del professionista i principi consolidati nella materia della responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale, afferma che nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica l’attore (danneggiato) ha l’onere di provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e di allegare l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, poi, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. 

E poiché è in colpa il medico che tiene una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell’art. 1176, II, c.c., soddisfa l’onere assertivo a proprio carico il danneggiato che, provati il contratto o il contatto sociale intercorso col convenuto, alleghi i profili comportamentali rispetto ai quali l’operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza, prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l’attività e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l’esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall’insorgenza di una nuova patologia o dal decesso. 

Se è vero che l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, nondimeno il mancato raggiungimento dell’obiettivo (guarigione, miglioramento estetico, attenuazione dei sintomi, etc..) sperato e possibile non è ininfluente sul piano probatorio.

E così, argomenta ancora l’adito Giudice, l’errore del sanitario, una volta accertato giudizialmente, si traduce in primis in un inadempimento contrattuale, in considerazione dell’inutilità dell’opera eseguita, se non della sua contrarietà all’interesse del paziente, o della sua dannosità. 

Qualora tale inadempimento sia di non scarsa importanza in considerazione dell’interesse del paziente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., il paziente è legittimato a richiedere anche la risoluzione del contratto stesso, posto che in un contratto a prestazioni corrispettive, a fronte di una prestazione gravemente inutile e/o dannosa (equiparabile, di fatto e giuridicamente, a un’omessa prestazione), l’altro contraente è legittimato a ottenere anche la restituzione della propria controprestazione, totalmente, o parzialmente nel caso in cui, nel più ampio rapporto, siano ravvisabili singole prestazioni correttamente eseguite, alle quali gli effetti della risoluzione non si estendono. 

E cioè a dire, il controvalore di una prestazione professionale che abbia recato un danno alla salute del paziente è pari a zero.

(Trib. Roma, sez. XIII, 10 gennaio 2022, n. 196)

2. Responsabilità medica 

Responsabilità medica – Consenso informato – Mancata acquisizione – Conseguenze

Tema oggetto della sentenza resa dal Tribunale di Roma è il consenso del paziente alla sottoposizione al trattamento medico – chirurgico.

In linea generale, tale consenso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, della portata e della estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze, non essendo sufficiente sottoscrivere un modulo generico  né rilevando la qualità del paziente.

Secondo l’adito Tribunale capitolino l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.

Invero se, nel primo caso, l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. 

Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione, sia comunque indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa.

(Trib. Roma, sez. XIII, 27 gennaio 2022, n. 1331)

3. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Decesso del paziente – Eredi – Risarcimento danni

(c.c., art. 2947)

Secondo il Tribunale di Roma il diritto che i congiunti di un paziente deceduto in ragione di una (asserita) responsabilità medica vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla struttura sanitaria dei danni da loro direttamente subiti si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

Pertanto, occorre dimostrare, da parte degli eredi del paziente deceduto, che l’omissione addebitata ai sanitari sia stata “più probabilmente che non” la causa del decesso, ovvero che l’intervento omesso avrebbe più “probabilmente che non” scongiurato l’evento letale. 

In punto di prescrizione del diritto al risarcimento danni si consideri che al danneggiato che agisce per il danno diretto subito a seguito di un intervento chirurgico nei confronti della struttura sanitaria, si applica il termine di prescrizione decennale, essendo la responsabilità della struttura sanitaria verso i propri pazienti inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale. 

La stessa durata ha la prescrizione se il diritto al risarcimento si trasferisce, a causa del decesso della vittima, ai suoi congiunti ed eredi.

Viceversa, il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni da loro direttamente subiti a causa dell’esito infausto dell’operazione subita dal danneggiato principale, si colloca – come detto – nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e, pertanto, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per tale ipotesi di responsabilità dall’art. 2947 c.c., non potendosi giovare del termine più lungo per far valere i propri diritti del quale gode il danneggiato principale in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del suo rapporto con il soggetto responsabile.

(Trib. Roma, sez. XIII, 10 febbraio 2022, n. 2127)


Potrebbero interessarti anche:


4. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Casa di cura – Obblighi risarcitori 

(c.c., artt. 1218, 1228) 

Il Tribunale di Roma nel trattare il tema della responsabilità medica si sofferma in sentenza (tra l’altro) sul profilo della responsabilità della casa di cura in cui ebbe ad operare il medico della cui condotta si controverta. 

Si osserva così che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. 

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

Ne consegue ancora – sempre secondo l’adito Tribunale – che la struttura convenuta in giudizio è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all’operato del sanitario che al suo interno ha operato. 

Con la precisazione, sul punto, che, in assenza dell’opera professionale del personale medico, sia pure non legato alla casa di cura da un rapporto di lavoro di carattere subordinato, la medesima struttura sarebbe impossibilitata a svolgere la propria attività di assistenza di carattere sanitario.

(Trib. Roma, sez. XIII, 22 febbraio 2022, n. 2847)

5. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Struttura sanitaria privata accreditata – Legittimazione passiva ASL

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8; L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6)

Nell’affrontare il tema della responsabilità medica, in una vicenda di danni (asseritamente) riportarti successivamente ad un intervento programmato di isterectomia presso una casa di cura privata (in regime di accreditamento), l’adito Tribunale di Roma si pronuncia (tra l’altro) in merito alla legittimazione passiva dell’azienda sanitaria locale. 

Il Tribunale muove il suo argomentare da due punti fermi e pacifici: 1) i fatti asseritamente generatori della responsabilità erano stati posti in essere dal personale sanitario di una casa di cura privata; 2) detta struttura sanitaria privata operava in regime di piena autonomia e non aveva alcun legame con l’ azienda sanitaria. 

Né l’accreditamento di detta casa di cura presso la ASL è idoneo a determinare la legittimazione passiva della medesima Azienda sanitaria, in considerazione del fatto che il sistema dell’accreditamento, di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 502/1992, come integrato dall’art. 6 L. n. 724/1994 (e successive modificazioni), non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico che è, e rimane, di natura concessoria, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione per il settore della assistenza sanitaria, sì da poter accedere alla qualifica di ente erogatore del servizio e fornire le relative prestazioni , istituzionalmente spettanti all’ente pubblico, sicchè tra quest’ultimo e la struttura accreditata si instaura un rapporto di servizio in senso lato.

Il rapporto concessorio tra ente pubblico e struttura sanitaria privata non fa tuttavia venire meno la responsabilità esclusiva di quest’ultima per gli eventuali danni da malpractice sanitaria arrecati ai pazienti che si servano delle prestazioni rese dalla Struttura accreditata 

(Trib. Roma, sez. XIII, 22 febbraio 2022, n. 3169)

6. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Risarcimento danni – Inadempimento rilevante

Secondo quanto affermato in sentenza del Tribunale di Roma, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il paziente-danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. 

Più specificamente, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza, o l’aggravamento, della patologia, ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. 

L’inadempimento rilevante, nell’ambito dell’azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni cd di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. 

Ciò comporta che l’allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè “astrattamente efficiente alla produzione del danno”. 

Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

Se il debitore (struttura sanitaria) prova che l’intervento di cura posto in essere dai sanitari non era cd. routinario, rendendo così necessaria la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c., è ammesso a provare il rispetto delle leges artis (perizia): qualora sia raggiunta tale prova, spetterà al paziente provare la colpa sotto il profilo della negligenza e della imprudenza, che si atteggia quale fatto impeditivo dell’effetto estintivo che astrattamente produce la prova del rispetto, da parte del professionista, delle cd. leges artis. Se invece il debitore non prova la speciale difficoltà dell’intervento si libera dalla responsabilità solo provando che il risultato è stato reso impossibile dall’intervento di un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

(Trib. Roma, sez. XIII, 4 marzo 2022, n. 3468)


Volume consigliato 

Manuale della responsabilità medica

Aggiornato alle tematiche Covid

75,05 €


7. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Consenso informato – Pluralità di interventi chirurgici 

Il Tribunale di Roma nella sentenza in esame tratta il tema della responsabilità medica avuto riguardo (tra l’altro) al profilo afferente alla mancata preventiva adeguata informazione del paziente in riferimento ai rischi sottesi all’intervento chirurgico cui deve sottoporsi (quando, in particolare, uno specifico rischio non sia riportato nel modulo di consenso informato sottoscritto dal medesimo  paziente).

Sul punto osserva il Tribunale che, in linea generale, il consenso del paziente alla sottoposizione a trattamento medico – chirurgico deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze, non essendo a tal fine idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico.

Né, secondo il Tribunale, rileva, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Quando si pongano in essere, con carattere riparatorio, interventi chirurgici successivi al primo (che si inseriscano nell’ambito di un pregiudizio già verificatosi) il profilo relativo alla preventiva informazione non può non assumere un carattere particolarmente pregnante, dovendosi tradurre in comunicazioni dettagliate e specifiche al fine di consentire al paziente di conoscere gli esatti termini della patologia determinata dai pregressi interventi e le concrete prospettive di superamento di quelle criticità. 

(Trib. Roma, sez. XIII, 14 marzo 2022, n. 3986)

8. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Risarcimento danni – Danno non patrimoniale – Personalizzazione

(L. 8 novembre 2012. n. 189; D.L. 13 settembre 2012, n. 158; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138, 139)

Intervenuto in una vicenda di interruzione di gravidanza intrauterina in conseguenza di errore medico con particolare riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale l’adito Tribunale di Roma applica l’art. 3, III, L. n. 189/2012, di conversione del il D.L. n. 158/2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Secondo tale norma, in particolare, “il  danno  biologico  conseguente  all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle  di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (…)”. 

Il danno non patrimoniale (morale), una volta calcolato dal Giudice, è poi stato oggetto di personalizzazione in ossequio all’insegnamento che – superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute – riconduce ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell’integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito – sulla scorta dell’apprezzamento delle sofferenze concrete valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale. 

Tenuto conto, dunque, del principio di omnicomprensività del danno non patrimoniale (non parcellizzabile in ulteriori autonome “categorie”) per procedere alla sua personalizzazione  non basta allegare all’apprezzamento del Giudice circostanze solo asseritamente personalizzate e genericamente individuate, essendo al contrario necessario procedere ad una articolazione analitica di dette voci, attraverso l’inerenza di esse alla persona ed alla sua esperienza di vita (altrimenti versandosi in una ipotesi di inammissibile duplicazione risarcitoria). 

E così, di personalizzazione del danno biologico può parlarsi solo qualora, nella specificità del caso concreto, si rinvenga la verificazione di pregiudizi ulteriori, e peculiari della vicenda sub iudice, rispetto a quelli ordinariamente ricollegabili ad un danno del tipo di quello accertato e liquidato e non ricompresi nella percentuale di danno biologico sub specie di invalidità permanente e di inabilità temporanei riconosciuta.

Gli elementi rilevanti ai fini della c.d. personalizzazione del danno biologico devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno

(Trib. Roma, sez. XIII, 27 aprile 2022, n. 6292)

9. Responsabilità medica

Responsabilità medica – Contratto di spedalità – Effetti per il paziente e per i terzi

(c.c., artt. 1372, 2947)

Evidenzia in sentenza il Tribunale di Roma come il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico (cd. contratto di spedalità) non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 1372, II, c.c., con la conseguenza che l’autonoma pretesa risarcitoria avanzata dei congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con l’ulteriore corollario della applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

E dunque, non è configurabile, in linea generale, in favore dei congiunti di un paziente, un contratto di spedalità con effetti protettivi del terzo, ipotesi che deve essere circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell’oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti.

Si vuol dire, cioè, che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno.

(Trib. Roma, sez. XIII, 16 maggio 2022, n. 7577)

Volume consigliato 

Manuale della responsabilità medica

Aggiornato alle tematiche Covid

75,05 €

Francesco Lauri

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento