Maltrattamenti in famiglia: il reato persiste anche in costanza di separazione di fatto dei coniugi

Daniela Sodo 10/05/22
(Rigetto per inammissibilità)

(Riferimento normativo: artt. 81 e 572 c.p. – L. n. 172 del 1 ottobre 2012)

Indice:

La vicenda

A seguito di sentenza della Corte di Appello di conferma della condanna alla pena di giustizia per i reati, tra l’altro, di maltrattamenti in famiglia l’imputato ricorreva in Cassazione chiedendone l’annullamento per  denunciata violazione di legge e vizio di motivazione ed evidenziandone sul punto la contraddittorietà rispetto alla pronuncia di primo grado per non avere il giudice di appello considerato nella giusta maniera gli elementi costitutivi del reato con particolare riguardo alla mancanza di un rapporto di convivenza con la moglie e la figlia parti offese.

In particolare, esso imputato rilevava come tale convivenza non fosse stata effettivamente sussistente per avere la moglie e la figlia lasciato l’abitazione familiare per alcuni anni ed aver vissuto in quel periodo presso la casa dei genitori della donna oltretutto in un comune totalmente diverso dal proprio.

La Corte Suprema, invece, su questo specifico punto in contestazione dichiarava inammissibile il ricorso per la genericità dei motivi di impugnazione, ritenuti oltremodo manifestamente infondati.

Il reato di maltrattamenti in famiglia quanto al presupposto della convivenza con la parte offesa

Con questa interessante sentenza la Corte di Cassazione precisa, in maniera efficace, la non necessarietà del presupposto della convivenza per la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.[1]

Effettivamente, la Cassazione sottolinea anzitutto come il concetto di rapporto familiare, quale uno degli elementi costitutivi del predetto reato, e la interrelazione con l’effettiva convivenza, in presenza di una famiglia fondata, come nel caso in esame, sul matrimonio non interessata da provvedimenti formali di separazione e/o divorzio, si declinino in maniera diversa rispetto all’ipotesi in cui le condotte abusanti si innestino su un rapporto familiare di fatto.

In ogni caso, secondo i Giudici di legittimità, la fattispecie incriminatrice in questione va ad interessare entrambe le suddette fattispecie e, dunque, anche quella in cui vi sia un semplice rapporto familiare di fatto, alla luce della modifica apportata all’art. 572 c.p. dall’art. 4 1° comma lett. d) della Legge n. 172 del 01 ottobre 2012[2] che ha inserito, nella previsione codicistica, il riferimento alla persona “comunque convivente“.

In presenza di matrimonio, dunque, nulla quaestio in ordine alla sussistenza del reato de quo, considerato lo specifico impegno gravante sui coniugi di osservare gli obblighi di assistenza e di solidarietà che contraddistinguono i loro reciproci rapporti e quelli con i propri figli, trattandosi oltretutto di prescrizione che ci deriva anche dalle norme civilistiche regolanti uno degli istituti principali della crisi coniugale quale è, appunto, la separazione.

Considerate, infatti, l’aleatorietà e la provvisorietà della situazione di distacco familiare ed affettivo che contraddistinguono la fattispecie della separazione rispetto a quella, invece definitiva, del divorzio, tali obblighi restano immutati a carico dei coniugi-genitori con la conseguenza che la loro violazione, se ed in quanto assurga a condotta abusante, rientra nel paradigma normativo di cui all’art. 572 c.p.

La Corte di Cassazione, del resto, anche con la sentenza in commento ribadisce il concetto, a nostro parere pienamente condivisibile, secondo il quale tale fattispecie incriminatrice integri un “reato contro l’assistenza familiare in relazione al quale il bene giuridico protetto è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dall’interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica[3].

La Corte, dunque, opportunamente evidenzia che “In tal caso i comportamenti illeciti ledono non solo i singoli ma l’essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che del rapporto familiare derivante dal matrimonio costituisce il tratto fondante”.

In queste brevi, ma quanto mai significative, affermazioni di diritto vi è la summa di quei valori fondanti che assurgono a principi costituzionali primari, in cui la visuale collettiva, e per certi versi anche sociale, della famiglia, intesa ovviamente nel suo significato più vero ed autentico, prevale su quella individuale o personale del singolo soggetto vittima del reato, quasi che le offese e gli abusi da quest’ultimo subiti siano rivolti ad una entità più grande e maggiormente abbisognevole di tutela.

In presenza, pertanto, di una famiglia, che il legislatore espressamente prevede fondata sul matrimonio, la condotta abusante finisce per integrare gli estremi del reato di maltrattamenti a prescindere del tutto dall’eventualità che il rapporto di convivenza, o se vogliamo di coabitazione, tra coniugi e tra questi ed i figli si sia interrotto, dal momento che, sempre secondo i Giudici di legittimità, certamente “diverse” possono essere le manifestazioni esteriori che concretino condotte abusanti ma giammai può essere esclusa la configurabilità in astratto del fatto-reato.

Naturalmente, nella declinazione di questa fattispecie di reato si prescinde del tutto dalle cause che possano aver determinato la separazione, ed a maggior ragione dalla responsabilità soggettiva di questa, sebbene dalla lettura dei fatti di causa e delle motivazioni poste a base della pronuncia in commento un giudizio di riprovazione in proposito non sfugga alla valutazione della Cassazione, giustamente colpita dal fatto che  l’interruzione della convivenza o coabitazione delle persone offese fosse dipesa proprio dalle condotte illecite del familiare autore dello stesso reato.

Si tratta, però, pur sempre di un labile, quasi appena pronunciato, giudizio dai risvolti etici e morali che correttamente gli Ermellini lasciano fuori dalla disamina dei fatti ed elementi costitutivi del reato medesimo, non potendo esso in alcun modo assurgere a detta qualifica per non essere previsto come tale dalla specifica norma penale che regolamenta l’illecito de quo.

I Giudici di legittimità, pertanto, sottolineano al riguardo come più che di cessazione della convivenza o di una sua declinazione secondo il modulo riconducibile alla separazione di fatto, tale da determinare, almeno nell’accezione comune di tale termine, il venir meno del rapporto di coabitazione, si debba parlare di una sua “frammentazione” oltretutto aggravata dalla colpevole condotta del familiare imputato.

Ancora una volta, la Cassazione ci dà modo di esplicitare compiutamente lo sforzo ermeneutico che la sua giurisprudenza svolge nel garantire una tutela quanto mai ampia al predetto valore “famiglia”, inteso nel suo significato più generale e, soprattutto, come espressione di sentimenti, aventi valenza giuridica, che devono essere assicurati ai suoi soggetti più deboli, in primis i figli per continuare con la moglie, molto spesso parte fragile di un rapporto matrimoniale piegato dalle difficili fasi della crisi coniugale[4].

Intrepretare, pertanto, come avrebbe voluto intendere l’imputato nella vicenda giudiziale in commento, l’ambito applicativo della fattispecie di reato entro i rigidi limiti della convivenza coniugale e familiare, o più restrittivamente parlando, della vera e propria “coabitazione” tra familiari, avrebbe significato annullare tutti i progressi normativi che nel tempo il Legislatore ha voluto apportare ed, anzitutto, proprio quello della completa equiparazione tra le persone di famiglia e quelle conviventi di cui alla menzionata Legge n. 172/2012.

La sentenza in commento è, dunque, l’ennesima voce di conferma della Corte Suprema circa il giusto allargamento dell’ambito applicativo del reato in parola ai familiari ed ai soggetti tra loro conviventi, questi ultimi evidentemente non legati da vincoli matrimoniali e/o di famiglia, che si deve proprio a detto ultimo intervento legislativo del 2012.

La Cassazione, peraltro, non è nuova ad orientamenti di tal genere, avendo essa nel tempo offerto una lettura della “famiglia”, anche quale valore penalmente rilevante, orientata alla individuazione di relazioni che abbiano “intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà[5].

Come abbiamo sempre notato nel processo evolutivo della giurisprudenza di legittimità, infatti, il concetto di “famiglia” segue ormai da vicino lo sviluppo civile e sociale e non è pertanto più strettamente ancorato al vincolo matrimoniale, alla luce delle neanche tanto più nuove “conquiste” in tema di unioni civili, convivenza more uxorio, famiglia di fatto, ma ciò cui il Legislatore presta attenzione è sempre quel filo affettivo e relazionale che lega le persone in maniera stabile ed intensa, tale da generare quei sentimenti di vicinanza e di comunanza di intenti che condotte illecite di maltrattamento inevitabilmente pregiudicano.

Quando però tra le parti attrici del reato di maltrattamenti vi siano legami da coniugio o filiazione, quindi giuridicamente riconducibili, come sopra ricordato, a specifici obblighi civilistici da contratto matrimoniale o, appunto, da filiazione (questa non necessariamente acquisita in costanza di matrimonio), allora la posizione che essa Corte Suprema ormai assume è granitica e consolidata[6] nel non ritenere la convivenza un presupposto del reato di cui all’art. 572 c.p.

Si guarda, infatti, unicamente all’aspetto sostanziale, per quanto supportato da precisi obblighi normativi conseguenti alla cooperazione tra i coniugi, sia pure separati, nel mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale dei figli, piuttosto che a quello formale del matrimonio propriamente detto, per cui il reato in questione diventa sussumibile anche in caso di separazione personale dei coniugi stessi.

Non è una precisazione di poco conto, poiché dalla stessa dipende l’esatta individuazione della fattispecie di reato eventualmente applicabile e, naturalmente, la differente graduazione della pena, più o meno grave a seconda che si parli, appunto, di maltrattamenti in famiglia ovvero della più lieve forma di illecito di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis c.p., meglio conosciuto ai più come reato di “stalking”.


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La difficile demarcazione tra i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori (stalking)

Nell’uno ovvero nell’altro caso dei due reati in esame, al fine di individuarne la differenza, occorre verificare se le condotte maltrattanti ed abusive siano state poste in essere nei confronti di una persona “della famiglia o comunque convivente”, e dunque nell’ambito di una comunità familiare o para-familiare o di una relazione stabile di coabitazione, ovvero se detta condizione non possa ritenersi sussistente.

La risposta, in verità, per quanto non sempre di facile ed univoca soluzione, ci perviene anche dalla qualificazione giuridica dei due diversi reati, dal momento che il primo, più grave, come detto assume incontestabilmente la forma di reato contro l’assistenza familiare, mentre il secondo è, più semplicemente, un reato contro la persona ed, in particolare, contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati e che non presuppone l’esistenza di relazioni interpersonali specifiche.

E’ altrettanto vero che la difficile demarcazione ermeneutica tra le due fattispecie viene a complicarsi per il richiamo, contenuto nel comma 2 del citato art. 612-bis c.p., all’aggravante delle condotte vessatorie rivolte in danno del “coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”, ma la Corte ormai ci insegna a distinguere tra loro i due casi proprio a fronte di una diversa valutazione delle relazioni interpersonali nel cui contesto vadano ad inserirsi tali illeciti comportamenti.

E’ stato affermato al riguardo[7], che il reato di maltrattamenti in famiglia in realtà assorbirebbe quello di atti persecutori almeno quando, cessata la convivenza tra i soggetti, la relazione tra questi rimanga comunque connotata da vincoli solidaristici, sussistendo invece solo la forma aggravata del secondo nel caso in cui non residui nemmeno una semplice aspettativa di tale solidarietà, ma questa precisazione più che dissolvere i dubbi finisce per alimentarli ancora di più perché si fonda su dati di fatto estremamente labili e di non facile individuazione.

Condizionare, oltretutto, il discrimen tra le due fattispecie di reato all’accertamento di un criterio, potenziale e del tutto aleatorio, quale può essere quello della mera “aspettativa” di un vincolo o di un obbligo solidaristico è, almeno de iure condendo, un’impresa interpretativa di assoluto rilievo, poiché l’aspettativa propriamente intesa, di per sé, non ha una sua connotazione giuridica ed è una figura per così dire ibrida ed indefinita che vaga tra la promessa e l’obbligo, tra la speranza e l’illusione.

Eppure, in questa oggettiva situazione di delicata incertezza dobbiamo riconoscere alla Cassazione lo sforzo continuativo nel difendere la propria posizione come sopra delineata, riportandosi tenacemente a concetti, come quelli della “progettualità comune di vita” o della “comunità familiare o para-familiare” per far comprendere efficacemente la natura e la sostanza del reato più grave.

Così, dunque, non ci meraviglia più l’orientamento conforme della Corte Suprema nel vedere la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia persino nell’ipotesi in cui la convivenza tra i coniugi sia cessata per intervenuto divorzio sebbene ciò possa sembrare contraddittorio, poiché anche in questa ipotesi, per così dire estremizzante, i Giudici di legittimità correttamente ne individuano il presupposto di fatto allorché sia seguita, nei fatti, la “ricomposizione di una relazione e di consuetudini di vita improntate a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche[8].

E’ stato significativo, infatti, il caso[9] trattato recentemente dalla Corte sulla base, appunto, del fondamentale  principio di diritto secondo il quale “le condotte vessatorie realizzate in caso di cessazione della convivenza con la vittima, sia nel caso di separazione legale o di divorzio, sia nel caso di interruzione della convivenza allorché si tratti di relazione di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non anche quello di atti persecutori, allorché i vincoli di solidarietà derivanti dal precedente rapporto intercorso tra le parti non più conviventi, nascenti dal coniugio, dalla relazione more uxorio o dalla filiazione, permangano integri o comunque solidi ed abituali nonostante il venir meno della convivenza”.

Naturalmente si tratta di decisioni che non possono che essere fondate su una attenta analisi delle circostanze di fatto che contraddistinguono le diverse vicende personali, ma per comprendere al meglio i criteri distintivi sopra riportati è sufficiente rammentare come, nella fattispecie portata all’attenzione dei Giudici di legittimità, si fosse rilevata la mancata cessazione del vincolo familiare ed affettivo sul presupposto che fosse stata accertato il persistere tra le parti di un’intensa relazione conseguente agli obblighi derivanti dall’esercizio congiunto della potestà genitoriale verso le loro figlie ed attestata, oltretutto, dalla circostanza che l’imputato e la vittima continuassero ad avere rapporti sessuali.

Così, al contrario, del pari correttamente la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato ex art. 572 c.p. per mancata configurabilità di una relazione anche solo assimilabile a quella familiare nel caso in cui la condotta illecita sia stata perpetrata tra due persone che, coltivando una relazione clandestina, utilizzino un appartamento esclusivamente come base per i loro incontri.[10]

Già solo in questi due semplici, ma emblematici, esempi si racchiude l’essenza, a nostro parere assolutamente condivisibile, del pensiero ripetutamente espresso dalla Corte!

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[1] Più precisamente il comma 1 dell’art. 572 c.p. (“Maltrattamenti contro familiari e conviventi”) prescrive che “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni…..” 

[2] “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, pubblicata nella G.U. n. 235 dell’08 ottobre 2012

[3] Conforme Cass. Sezione VI Penale, sentenza n. 30704 del 19 luglio 2016

[4] In tal senso si è usata anche l’espressione di “aggregazione familiare, latu sensu intesa” – Cass. Sezione VI Penale – sentenza n. 46476 del 15 novembre 2019 oppure quella di “comunità familiare” – Cass. Sezione VI Penale – sentenza n. 24575 del 20 giugno 2012

[5] Cass. sentenza n. 31121/2014

[6] Cass. sentenza n.50304/2018 e Cass. Sezione VI penale, sentenza n. 30129 del 19 maggio – 02 agosto 2021

[7] Vedi Cass. Sezione V Penale, sentenza n. 20861 del 26 maggio 2021

[8] Si leggano al riguardo su questa Rivista gli interessanti articoli “Quando gli episodi di violenza sono sporadici escludono i maltrattamenti in famiglia”, di Alessandra Concas, 11 marzo 2021 e “Cosa occorre ai fini del perfezionamento del reato di maltrattamenti in famiglia”, di Antonio Di Tullio D’Elisiis, 30 gennaio 2021

[9] Cass. Sezione VI Penale, sentenza n. 30129 del 19 maggio – 02 agosto 2021 e, conforme, Cass. Sezione VI Penale, sentenza n. 46476 del 15 novembre 2019

[10] Vedi Cass. sentenza n. 34086 del 02 ottobre 2020

Sentenza collegata

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