La mancanza di querela non può essere dedotta la prima volta in Cassazione. Per approfondimenti sul tema, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.
Indice
1. La questione: mancanza di querela
La Corte di Appello di Milano confermava una condanna inflitta dal Tribunale di Pavia in ordine al delitto di truffa.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione con riferimento alla violazione degli artt. 120 cod. pen. e 334 cod. proc. pen., sostenendosi il difetto di querela. Per approfondimenti sul tema, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato posto che si trattava di una censura che non risultava essere stato proposta con l’atto di appello ove il ricorrente aveva incentrato le sue censure sulla sussistenza degli elementi integrativi della truffa, ma non aveva però denunciato specificamente il difetto di querela in ragione dell’assenza della qualità di persona offesa in capo a colui che doveva ricevere la merce e veniva indotto in errore dalla condotta dell’imputato.
Secondo gli Ermellini, difatti, la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la mancanza di querela non può essere dedotta (di norma) la prima volta in Cassazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, dedurre l’assenza di tale condizione di procedibilità per la prima volta in sede di legittimità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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