Mancanza di motivazione sentenza: la Corte di Appello può integrare?

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Nel caso di mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado, la Corte di Appello può integrare la motivazione mancante? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 33447 del 29-05-2024

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Indice

1. La questione: mancata motivazione sulla sussistenza dell’aggravante consistente nell’essere stato commesso il fatto (furto) su res destinata a pubblico servizio


La Corte di Appello di Reggio Calabria parzialmente riformava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi che, a sua volta, aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, previo giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa dell’accusata ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza di appello, con motivazione (stimata) logicamente non compatibile, aveva considerato come il Tribunale avesse ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. per essere il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, mentre tale aggravante era stata in realtà esclusa tanto da non risultare esplicitamente richiamata nella parte motiva della sentenza. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, gli Ermellini, pur prendendo atto come il Tribunale avesse motivato espressamente solo con riguardo al diverso profilo della esposizione a pubblica fede, venendosi in tal guisa a determinare un parziale deficit motivazionale della sentenza, pur tuttavia, ritenevano come tale vulnus argomentativo fosse stato colmato, da parte della Corte territoriale, facendo legittimo uso dei poteri integrativi della motivazione atteso che «la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di prime cure non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009)» (Sez. 5, n. 13435 del 04/03/22).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nel caso di mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado, la Corte di Appello può integrare la motivazione mancante.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, richiamandosi un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che la mancanza totale di motivazione nella sentenza di primo grado non comporta automaticamente la nullità e il rinvio al primo grado, poiché il giudice d’appello può redigere, anche integralmente, la motivazione mancante grazie ai suoi poteri di piena cognizione e valutazione.
In presenza di un intervento “sostitutivo” di questo genere da parte dei giudici di seconde cure, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, eccepire la nullità della sentenza emessa nel secondo grado di giudizio innanzi alla Cassazione. Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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