Mancata concessione del termine a difesa art. 108 c.p.p.

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Cosa comporta la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 108)
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 25134 del 7-03-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Ancona parzialmente riformava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Pesaro, assolvendo l’imputata dai delitti di falso in scrittura e di ricettazione, confermando il giudizio di responsabilità in relazione all’imputazione di tentata truffa e rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusata che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 97, comma 4 e 5, 179, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..
In particolare, il ricorrente assumeva come, nel corso del giudizio di primo grado, il difensore nominato d’ufficio, per effetto della rinuncia del difensore di fiducia, avesse richiesto termine a difesa, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., ma tale richiesta non era stata accolta, essendosi provveduto a sostituire il difensore con il sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen., e ciò aveva comportato, per l’impugnante, un’evidente lesione dei diritti di difesa poiché in quell’udienza era stata dichiarata l’assenza dell’imputata e, dopo l’apertura di dibattimento, erano stati ammessi i mezzi di prova, pregiudicando la possibilità di formulare richieste di riti alternativi.
A fronte di ciò, sempre per il legale, non rilevava nemmeno la circostanza che alla successiva udienza fosse stato nuovamente aperto il dibattimento per il mutamento della persona fisica del magistrato decidente, così come, a suo dire, era inoltre errata la qualificazione della nullità realizzatasi quale nullità di ordine generale a regime intermedio (come tale, non tempestivamente dedotta come affermato dalla sentenza impugnata) in quanto l’illegittima sostituzione del difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 cod. proc. pen., comportava un’ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza e rappresentanza dell’imputata.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
Nel dettaglio, gli Ermellini, sebbene reputassero pacifica la violazione dell’art. 108 cod. proc. pen., richiamavano però, per procedere alla reiezione di siffatta doglianza, quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente – e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua – sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione» (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 48817 del 23/10/2013; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010).
Tal che se ne faceva conseguire come il vizio procedurale, riscontrato nel caso di specie, non fosse una nullità assoluta per assenza del difensore, né poteva invocarsi, sempre secondo la Corte di legittimità, che dalla nullità fosse derivata “una concreta lesione del diritto di difesa”, poiché l’illegittimo provvedimento assunto non aveva precluso al difensore di ufficio nominato la possibilità di valutare con l’imputata la scelta di un rito alternativo atteso che in quella occasione, non era stata compiuta alcuna attività istruttoria, essendo stato il processo differito ad altra data.
Invece, quando per la mutata persona fisica del Giudice monocratico, il dibattimento veniva nuovamente aperto, in presenza del difensore di ufficio, nessuna eccezione di nullità era sollevata in quella sede; anzi, per effetto della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 525 cod. proc. pen., anche in quell’udienza la richiesta di riti alternativi poteva essere proposta (v. nella motivazione Sez. 6, n. 2085 del 04/05/2000).
Sicché, per i giudici di piazza Cavour, alcun pregiudizio concreto si era realizzato in conseguenza della nullità verificatasi nel corso della precedente udienza.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen..
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 108, co. 1, cod. proc. pen. dispone che, nei “casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente – e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua – sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, eccepire una nullità del genere per la prima volta dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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