Mancata confisca autoveicolo: annullabilità decisione

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È annullabile in Cassazione senza rinvio la decisione con cui il giudice di merito non disponga la confisca dell’autoveicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza.
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Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 45140 del 19-10-2023

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Indice

1. La questione


Il GUP presso il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, nel definire un processo a carico di una persona accusata di avere commesso reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e sexies CdS, non aveva disposto la confisca della vettura, di proprietà dell’imputato.
Orbene, a fronte di ciò, il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ricorreva innanzi alla Cassazione avverso questa decisione proprio in relazione a tale omessa confisca.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 186, comma 2, lett. c) e sexies CdS prevede che, se il conducente è trovato con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I è disposta la confisca del veicolo, salvo che non appartenga a terzi, ritenevano come nel caso di specie l’impugnata sentenza andasse annullata senza rinvio limitatamente ai punti oggetto di impugnazione visto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18121 del 18/03/2015; Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017; Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018).

3. Conclusioni: annullabilità per mancata confisca


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che è annullabile in Cassazione senza rinvio la decisione con cui il giudice di merito non disponga la confisca dell’autoveicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen..
Pertanto, si palesa del tutto legittimo, alla stregua di tale approdo ermeneutico, il provvedimento con cui la Cassazione annulli senza rinvio laddove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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