Se non si impugna l’atto di aggiudicazione definitiva, il ricorso avverso l’esclusione e l’escussione della cauzione provvisoria, ex art 48 cod contratti, è da considerarsi improcedibile per carenza di interesse ad ottenere il bene della vita sperato (riammissione alla gara).
L’impugnazione del bando o dell’atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell’aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario. L’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva rende carente di interesse il ricorso già proposto avverso l’atto a monte, non potendo l’impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico suo annullamento, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, ossia l’affidamento e la conseguente stipulazione dell’appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6093; Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3433; id., Sez. VI, 3 maggio 2007 n. 1948 e 17 maggio 2006 n. 2846; TRGA di Trento, 24 maggio 2012, n. 166). Va precisato che l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva non è da reputarsi compresa nella formula contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, che si riferisce genericamente ad “ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o collegato”, trattandosi di formula indeterminata e ipotetica, non espressiva dell’intendimento di impugnare un determinato provvedimento amministrativo. Tale conclusione è in linea con il principio costantemente richiamato in giurisprudenza, per cui l’atto conclusivo della procedura per l’assegnazione di un contratto di appalto non può ritenersi ritualmente impugnato con la mera formula di stile che richiama gli atti presupposti e conseguenti: deve, infatti, ritenersi pacifica la necessità di indicare i singoli atti oggetto di domanda di annullamento e i relativi vizi di legittimità, quand’anche attraverso una mera censura di illegittimità derivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4998) (sentenza numero 78 del 21 marzo 2014 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Bolzano).
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