Illegittimità costituzionale per mancata cancellazione del casellario del reato 186 Cod Strad in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità

Redazione 24/08/20
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La Corte Costituzionale con sentenza n. 179/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale nel caso di mancata previsione che nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 del codice della strada che sia stato dichiarato estinto per esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si legga anche:”Estinzione del reato per messa alla prova, revoca e riconseguimento della patente”

La questione in fatto

Con ordinanza del 19 aprile 2019, iscritta al n. 111 del r.o. 2019, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)» (da ora in poi: t.u. casellario giudiziale), nella parte in cui «non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità».

La Sezione rimettente è chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una condannata avverso il provvedimento con cui il Tribunale ordinario di Bologna, giudice del casellario ex art. 40 t.u. casellario giudiziale, ha rigettato la sua istanza di cancellazione dai certificati generale e penale del casellario della sentenza pronunciata nei suoi confronti per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), successivamente dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del comma 9-bis dello stesso articolo.

 In punto di rilevanza delle questioni, la Sezione rimettente chiarisce innanzitutto che l’iscrizione della sentenza di condanna per il reato in questione, assieme alla successiva ordinanza dichiarativa dell’estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è imposta dall’art. 3 t.u. casellario giudiziale; detta iscrizione non compare nell’elencazione dei provvedimenti esclusi, ai sensi degli artt. 24 e 25 dello stesso testo unico, dalle certificazioni rilasciate a richiesta dell’interessato. Trattandosi di una regola eccezionale rispetto al generale obbligo di riportare nei certificati tutti i provvedimenti iscritti nel casellario, quell’elencazione è da ritenersi tassativa, dovendosi conseguentemente escludere la praticabilità dell’interpretazione analogica sollecitata dalla ricorrente.

Il giudice a quo precisa, poi, che le modifiche apportate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), peraltro efficaci solo a partire dall’ottobre 2019 e come tali non applicabili al caso di specie, non hanno innovato in nulla il trattamento da riservare ai provvedimenti in questione, quanto alla loro iscrizione e successiva menzione nel certificato del casellario.

1.3.– In punto di non manifesta infondatezza delle questioni, la Sezione rimettente lamenta, in primo luogo, la disparità di trattamento – rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost. – tra i soggetti che beneficiano dei provvedimenti relativi all’art. 186 cod. strada, quando il reato sia stato dichiarato estinto per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e «coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna […] – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati». Si tratterebbe, infatti, di provvedimenti tutti caratterizzati da una comune finalità deflattiva, con correlativi risvolti premiali per l’imputato.

Con riguardo al patteggiamento, questa Corte avrebbe già avuto modo di inquadrare il beneficio della non menzione come un incentivo finalizzato a indurre «l’imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo» (è citata la sentenza di questa Corte n. 223 del 1994). Dal momento che la declaratoria di estinzione del reato, prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, consegue al compimento di una serie di condotte in favore della collettività, nell’ottica della risocializzazione dell’autore del reato, risulterebbe irragionevole escludere dal beneficio della non menzione tale categoria di provvedimenti, quando lo stesso beneficio è, invece, riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare l’applicazione di una pena in forza di un provvedimento sotto più aspetti equiparato a una sentenza di condanna.

Ancora, l’irragionevolezza dell’esclusione del beneficio della non menzione dei provvedimenti di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada emergerebbe ulteriormente dalla non menzione, nei certificati del casellario, delle condanne per le quali sia stata pronunciata riabilitazione (artt. 24, comma 1, lettera d, e 25, comma 1, lettera d, t.u. casellario giudiziale), posto che per i citati provvedimenti la riabilitazione è per definizione esclusa, essendosi il reato estinto.

Ulteriore dubbio di violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento è prospettato dalla Sezione rimettente in riferimento alla previsione da parte degli artt. 24, comma 1, lettera b), e 25, comma 1, lettera b), t.u. casellario giudiziale della non menzione delle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, primo comma, del codice penale in seguito al decorso del termine di osservazione biennale (per le contravvenzioni) e quinquennale (per i delitti) che consegue alla sospensione condizionale della pena. Ad avviso del giudice a quo, sarebbe ingiustificato il trattamento deteriore di chi abbia ottenuto l’estinzione del reato per aver positivamente svolto il lavoro sostitutivo rispetto a chi, avendo ottenuto la sospensione condizionale della pena, si limiti ad attendere il decorso del tempo necessario a determinare l’estinzione del reato.

Non manifestamente infondato appare alla Sezione rimettente anche il dubbio di compatibilità delle disposizioni censurate con l’art. 27, terzo comma, Cost.

Il giudice a quo ricorda, a tal proposito, la sentenza n. 231 del 2018 con cui questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto di odierna censura, nel testo anteriore alle modifiche recate dal citato d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater del codice di procedura penale e della successiva sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.

Dal momento che l’istituto della messa alla prova condividerebbe con la declaratoria di estinzione di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada la base consensuale del procedimento e del trattamento che ne consegue, nonché il necessario inquadramento nel «finalismo rieducativo che l’art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all’intero sistema sanzionatorio penale», il giudice a quo ritiene che le ragioni poste dalla sentenza n. 231 del 2018 a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’esclusione del beneficio della non menzione delle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova debbano valere anche per il caso di estinzione del reato di cui all’art. 186 cod. strada. Infatti, una volta dichiarata l’estinzione del reato a seguito della prestazione del lavoro di pubblica utilità con finalità di emenda e risocializzazione, non si giustificherebbe più «lo strascico pregiudizievole rappresentato dalla menzione del reato estinto nei certificati rilasciati dal casellario, allo stesso modo dell’esito positivo della prova ammessa ai sensi dell’art. 464-quater del codice di rito».

In tale prospettiva, la menzione dei provvedimenti di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada risulterebbe disfunzionale all’obiettivo costituzionalmente imposto della rieducazione del reo, tale menzione essendo «suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, lo svolgimento del lavoro sostitutivo, creandogli […] più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti». A tale ultimo proposito, la Sezione rimettente rileva «che l’esigenza di garantire che la declaratoria di estinzione di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada non sia concessa più di una volta (ultimo periodo della disposizione dianzi citata) è già adeguatamente soddisfatta dall’obbligo di iscrizione dei menzionati provvedimenti e della loro indicazione nel certificato “ad uso del giudice” (rispettivamente artt. 3, comma 1, lettera a), e 21, comma 1, del T.U. casellario giudiziale)».

Con ordinanza del 10 settembre 2018, iscritta al n. 137 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 24 e 25 t.u. casellario giudiziale, «nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesti dall’interessato non sia riportata l’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato» ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

La questione in diritto

In sostanza, entrambe le ordinanze si dolgono della mancata previsione della non menzione, nei certificati del casellario chiesti dall’interessato, dei provvedimenti concernenti la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicabile in caso di condanna per le contravvenzioni di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 cod. strada, e, più in particolare, della sentenza che dispone tale sanzione e del successivo provvedimento che dichiara estinto il reato in caso di «svolgimento positivo» del lavoro di pubblica utilità, provvedimenti entrambi previsti dal comma 9-bis dello stesso art. 186.

 In via preliminare, va rilevato che le questioni sollevate dalla Corte di cassazione – seppur esplicitamente riferite alla mancata previsione della non menzione della sola sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità, una volta che sia dichiarato estinto il reato – si estendono evidentemente anche al successivo provvedimento che dichiara l’estinzione del reato, al quale fa più volte riferimento la motivazione dell’ordinanza.

Specularmente, l’ordinanza del Tribunale ordinario di Napoli formula le questioni con specifico riferimento al provvedimento che dichiara estinto il reato in esito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ma l’intera logica dell’ordinanza di rimessione appare rivolta a sollecitare a questa Corte un intervento additivo dal quale discenda la non menzione di entrambi i provvedimenti.

In ciascuno dei due giudizi a quibus – concernenti persone che erano state condannate allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e che avevano successivamente ottenuto la declaratoria di estinzione del reato in seguito al suo positivo svolgimento – la domanda dei ricorrenti non può d’altronde che mirare alla non menzione di entrambi i provvedimenti in parola, dal momento che la menzione anche solo di uno di essi sarebbe comunque suscettibile di produrre i pregiudizi che i ricorrenti stessi mirano ad evitare.

In via ancora preliminare, occorre dare atto che è entrato in vigore il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), il cui art. 7 ha stabilito che le disposizioni dell’intero decreto legislativo acquistassero efficacia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per effetto delle modifiche apportate da tale decreto legislativo, il certificato generale, di cui al previgente art. 24 t.u. casellario giudiziale, e il certificato penale, di cui al previgente art. 25 t.u. casellario giudiziale, sono stati unificati in un solo «certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato», regolato dall’art. 24 t.u. casellario giudiziale nel testo modificato dal d.lgs. n. 122 del 2018. Conseguentemente, l’art. 25 t.u. casellario giudiziale è stato abrogato.

Nonostante tali nova normativi, le questioni di legittimità costituzionale in esame conservano la loro rilevanza nei giudizi a quibus.

Le richieste di cancellazione erano state formulate dai rispettivi ricorrenti nel vigore della normativa antecedente al d.lgs. n. 122 del 2018.

Peraltro, le modifiche apportate all’art. 24 t.u. casellario giudiziale dal d.lgs. n. 122 del 2018 non hanno inciso sul punto oggetto delle censure dei rimettenti, ossia la mancata previsione della non menzione dei provvedimenti concernenti il lavoro di pubblica utilità disposto per le contravvenzioni di cui all’art. 186 cod. strada e la conseguente estinzione del reato, lasciando così inalterato – anche nella attualmente vigente – il vulnus lamentato dai rimettenti.

Le censure dei rimettenti debbono pertanto essere riferite all’art. 24 t.u. casellario giudiziale – tanto nella versione precedente, quanto in quella successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 –, nonché al successivo art. 25, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera dello stesso d.lgs. n. 122 del 2018.

Così precisate nei rispettivi petita, le questioni prospettate sono fondate con riferimento a entrambi i parametri evocati.

Con la sentenza n. 231 del 2018 questa Corte ha ritenuto lesiva dell’art. 3 Cost. l’omessa previsione della non menzione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati, omissione che comportava «un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l’imputato, rispetto a coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti da privati».

Tali considerazioni valgono anche rispetto al lavoro di pubblica utilità, disposto quale sanzione sostitutiva per la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada, che – proprio come la messa alla prova – comporta per il condannato un percorso che implica lo svolgimento di un’attività in favore della collettività, e dunque esprime una meritevolezza maggiore – in caso di svolgimento positivo dell’attività – rispetto a quella espressa da chi si limiti a concordare la propria pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale di condanna, beneficiando per ciò stesso della non menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati.

L’irragionevole disparità di trattamento è ulteriormente aggravata, come evidenziato nell’ordinanza della Corte di cassazione, dal fatto che in questi casi l’interessato non ha nemmeno la possibilità di ottenere la non menzione per effetto della riabilitazione, che è per definizione esclusa nel momento in cui il reato sia estinto (per un analogo rilievo rispetto alla messa alla prova, si veda ancora la sentenza n. 231 del 2018).

 Le questioni sono d’altronde fondate anche con riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., per le medesime ragioni già evidenziate dalla sentenza n. 231 del 2018 in relazione alla messa alla prova: una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione nei certificati del casellario richiesti dall’interessato della vicenda processuale ormai definita «contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto». La menzione della condanna per il reato ormai estinto finirebbe, infatti, per creargli «più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti» (ancora, sentenza n. 231 del 2018).

Analogamente a quanto affermato per la messa alla prova, infatti, anche in questo caso l’esigenza di garantire che la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sia concessa più di una volta (art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada) e che in caso di recidiva nel biennio sia revocata la patente (art. 186, comma 2, lettera c, cod. strada) è già adeguatamente soddisfatta dall’obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione e della loro menzione nel certificato “ad uso del giudice”.

La Consulta ha così dichiarato

L’illegittimità costituzionale dell’art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

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