Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46201 dell’11 ottobre 2018, hanno risposto ad uno specifico quesito loro sottoposto.
Istanza di rimessione alle Sezioni Unite
La questione di diritto che era stata rimessa alle Sezioni Unite era volta a chiarire se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimasse il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura.
Sul punto, la Suprema Corte hanno stabilito che per risolvere questioni attinenti alla individuazione di conseguenze processuali derivanti dalla mancata attivazione della procedura del riesame, sia con riguardo alle misure reali, che a quelle personali è sempre possibile la revoca per mancanza di condizioni di applicabilità.
In entrambi i casi, la Cassazione aveva concluso nel senso della mancanza di preclusione alla proposizione, dopo il decorso del termine previsto per la richiamata impugnazione, di istanze al giudice della cautela, volte alla revoca delle misure.
Il principio di diritto
In definitiva, il principio che è stato ribadito è il seguente: “anche in caso di mancata tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, resta intangibile il diritto all’appello ex dell’art. 322-bis cod. proc. pen., in quanto la mancata richiesta di riesame non preclude la revoca della misura cautelare per la mancanza delle condizioni di applicabilità della stessa, seppur in assenza di fatti sopravvenuti”.
Nel caso esaminato, le SU hanno ritenuto, sulla base dei principi ricordati, che nella decisione impugnata fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento che aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro, ritenendo che la contestazione circa l’esigibilità dei crediti fiscali presso la società raggiuta dalla misura cautelare andasse dedotta utilizzando il rimedio del riesame.
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