regolamentata dall’art. 1901 c.c. il quale statuisce che il mancato pagamento del premio o della prima rata del premio comportano la sospensione fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è dovuto e, se invece il contraente alle scadenze convenute non paga i premi successivi, l’assicurazione si sospende dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Tuttavia, lo stesso articolo, al 3° co. stabilisce un ulteriore principio, per cui, se a fronte del mancato pagamento del premio o della prima rata di premio o dei premi successivi, l’assicuratore non agisce per la riscossione degli stessi nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, si determina la risoluzione di diritto “ope legis” del contratto assicurativo.
Quindi, l’inerzia dell’assicuratore a fronte all’inadempimento del contraente determina una risoluzione “ope legis” del contratto, facendo venire meno tutti gli effetti contrattuali e liberando le parti dall’assolvimento delle obbligazioni assunte.
Però, pur risolvendosi il contratto assicurativo per inerzia dell’assicuratore, l’assicurato è obbligato comunque a norma dell’art. 1901, 3° co. c.c. a provvedere al pagamento “del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese”.
Cosa accade se l’assicuratore si attiva? Anzitutto occorre precisare che il termine semestrale per l’instaurazione dell’azione di recupero del credito ha natura decadenziale e, come tale, non è soggetta ad interruzione. Pertanto non è sufficiente per l’assicuratore, al fine di “attivarsi”, inviare una semplice bonaria richiesta di pagamento del premio né effettuare diffide stragiudiziali, dovendo, invece, instaurare un vero e proprio procedimento giurisdizionale richiedendosi la notifica di un atto di citazione e/o la notifica dell’emesso decreto ingiuntivo.
La polizza RCA
Nell’ambito RCA, invece, a differenza di quanto detto, non è possibile per l’assicuratore procedere alla sospensione immediata della polizza. Infatti, in relazione
alla sospensione immediata di polizza, visto il combinato disposto di cui all’art. 7 della L. 990/69 (attuale art. 127 d.lgs. 209/05) e dell’art. 1901 c.c. così come interpretato dalla S.C. con sent. n. 25130/10 per cui “il rilascio del contrassegno assicurativo vincola l’assicuratore della RCA a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo” genera delle particolarità. L’assicuratore della RCA non potrà sospendere immediatamente la polizza ma dovrà decidere, a fronte del mancato pagamento del premio e qualora non possa procedere ai sensi dei primi due commi dell’art. 1901 c.c. “con la mancata attivazione e/o sospensione di polizza per mancato pagamento del premio o della prima rata o delle rate successive” – si pensi al caso in cui il rilascio del contrassegno assicurativo sia già avvenuto, ad esempio con il pagamento di una polizza o rinnovo di polizza a mezzo assegno bancario non andato a buon fine- solo se procedere per il recupero giudiziale del credito con notifica di atto di citazione e/o dell’emesso decreto di ingiunzione entro i sei mesi dalla scadenza del pagamento del premio, ciò per evitare la risoluzione del contratto.
In alternativa l’assicuratore RCA potrebbe non agire e far risolvere il contratto “ope legis”, lasciando decorrere i 6 mesi dalla scadenza del pagamento del premio, ma rimanendo fermo il suo obbligo alla copertura del veicolo nei confronti di terzi danneggiati ed il diritto a ricevere la corresponsione del premio relativo al periodo di assicurazione in corso. In ogni caso, giova ricordarlo, la risoluzione “ope legis” del contratto, non incide sul diritto dell’assicuratore al pagamento del premio non riscosso, che soggiace alla ordinaria prescrizione annuale ex art. 2952 c.c.
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