Mandato di arresto europeo: ammissibili censure sull’accertamento del radicamento del soggetto nello Stato?

In tema di mandato di arresto europeo, sono ammissibili le censure sull’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato?

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In tema di mandato di arresto europeo, sono ammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 8229 del 26-02-2025

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1. La questione: violazione dell’art. 18-bis L. n. 69/2005 in relazione ai criteri utilizzati dalla Corte di Appello di Venezia per la verifica dell’effettiva dimora del ricorrente nel territorio nazionale negli ultimi 5 anni e del suo effettivo reinserimento nel tessuto sociale italiano


La Corte di Appello di Venezia disponeva la consegna di un individuo, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria della Romania per il reato di riciclaggio in forma continuata, previsto dall’art. 49 par. 1 lett. a) L. n. 129/2019.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore  che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 18-bis L. n. 69/2005 in relazione ai criteri utilizzati dalla Corte territoriale per la verifica dell’effettiva dimora del ricorrente nel territorio nazionale negli ultimi 5 anni e del suo effettivo reinserimento nel tessuto sociale italiano. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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Cosa cambia nel processo penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l’art. 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69, come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello sulla richiesta di consegna il ricorso per Cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022).

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3. Conclusioni: in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di mandato di arresto europeo, sono ammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto asserito che, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure sul radicamento del soggetto nel territorio dello Stato poiché, pur prospettando una violazione di legge, riguardano tuttavia la motivazione della decisione mentre l’art. 22 della legge n. 69/2005, come è noto, non ammette ricorso per Cassazione per vizi di motivazione sulla sentenza della Corte di Appello.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, formulare censure di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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