Quando la pronuncia di una successiva decisione, che dispone la consegna dell’interessato, non viola il principio del “ne bis in idem” nel mandato di arresto europeo? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: violazione del divieto di un secondo giudizio per riproposizione del medesimo mandato di arresto europeo
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: in tema di mandato di arresto europeo, non c’è violazione del “ne bis in idem” se una decisione successiva dispone la consegna, dopo una precedente decisione che ha trattato solo questioni procedurali
1. La questione: violazione del divieto di un secondo giudizio per riproposizione del medesimo mandato di arresto europeo
La Corte di Appello di Catanzaro respingeva una richiesta di consegna alle competenti Autorità della Romania, in relazione ad un m.a.e. emesso per i reati di associazione a delinquere, tratta di minori ed evasione, commessi in Romania, disponendo il riconoscimento della sentenza di condanna emessa da un Tribunale rumeno, ai fini dell’esecuzione in Italia conformemente al diritto interno della pena di anni sei e mesi sei irrogata con l’anzidetta sentenza.
Ciò posto, avverso questa decisione la persona, nei cui confronti era stata avanzata la suddetta richiesta, per il tramite del suo difensore, ricorreva per Cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla violazione del divieto di un secondo giudizio essendo, per il legale, il MAE, oggetto del procedimento in questione, la riproposizione di un precedente MAE già deciso dalla Corte di Appello di Bari. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Formulario annotato del processo penale 2025
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, non configura violazione del principio del “ne bis in idem” la pronuncia di una successiva decisione che dispone la consegna dell’interessato all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente quando una precedente decisione abbia negato detta consegna definendo soltanto questioni attinenti al rito o meramente pregiudiziali, senza deliberare sul merito della richiesta (Sez. 6, n. 8812 del 25/02/2011; Sez. 6, n. 18872 del 26/04/2018).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, proprio alla stregua di codesto approdo ermeneutico, non poteva trovare applicazione il divieto di un secondo giudizio allorché, come avvenuto nel caso di specie, la consegna, sia stata rifiutata senza una decisione sulla sussistenza dei relativi presupposti, ma per effetto del mancato invio da parte dello Stato richiedente della documentazione integrativa richiesta, potendosi pronunciare la Corte sulla medesima richiesta, modificando la precedente decisione di rifiuto, poiché basata non sulla valutazione dei presupposti sostanziali, ma solo su decadenze formali.
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3. Conclusioni: in tema di mandato di arresto europeo, non c’è violazione del “ne bis in idem” se una decisione successiva dispone la consegna, dopo una precedente decisione che ha trattato solo questioni procedurali
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la pronuncia di una successiva decisione, che dispone la consegna dell’interessato, non viola il principio del “ne bis in idem” nel mandato di arresto europeo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che non c’è violazione del principio del “ne bis in idem” nel mandato di arresto europeo se una decisione successiva dispone la consegna dell’interessato, dopo che una precedente decisione ha solo trattato questioni procedurali, senza entrare nel merito.
Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale orientamento interpretativo, sostenere che sia stato violato siffatto principio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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