(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
La Corte di Appello di Genova disponeva la consegna di una persona alle competenti Autorità della Francia, in relazione ad un m.a.e. emesso dal Procuratore della Repubblica di Nizza in esecuzione del mandato di cattura del Giudice Istruttore di Nizza, per i reati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commessi in Francia.
In relazione alla contestazione mossa a suo carico, emergeva come l’indagato, previo accordo con altri soggetti, avesse offerto assistenza per il soggiorno illegale, il viaggio e l’ingresso in Francia di stranieri, organizzando i viaggi da Ventimiglia verso la Francia nel contesto di una organizzazione criminale volta a consentire l’ingresso illegale in Francia di soggetti clandestini.
Secondo la Corte di Appello, inoltre si sarebbe trattato di fatti non commessi in territorio italiano, anche se analoghi, ma diversi rispetto a quelli per i quali erano pendenti due giudizi penali nei confronti del ricorrente.
Ciò posto, in ragione della pendenza di detti procedimenti penali, la consegna era stata differita a soddisfatta giustizia italiana, dopo l’espiazione della pena che avrebbe potuto essere inflitta per i reati oggetto dei procedimenti, definiti con le sentenze emesse dalla Corte di Assise di Appello di Milano e della Corte di appello di Genova.
Inoltre, trattandosi di straniero residente in Italia, la consegna era stata altresì subordinata alla condizione che questo indagato, all’esito del processo a suo carico, fosse rinviato in Italia per scontare la pena eventualmente inflittagli in Francia.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’Appello, il difensore di fiducia del ristretto proponeva ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo, vale a dire violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n.69/2005, trattandosi di reati che sarebbero risultati commessi nel territorio italiano.
Secondo il ricorrente, i reati di associazione a delinquere finalizzato allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina ed i reati di concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, puniti secondo la legge italiana dagli artt. 416 cod. pen. e 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dovevano ritenersi commessi in Italia perché era a Ventimiglia che avveniva l’accoglienza degli stranieri per il successivo trasporto in Francia.
A conferma di tale assunto, si osservava a tal proposito come anche i reati di cui all’art. 12 d.lgs. 286/98, per i quali pendevano i procedimenti penali davanti alla Giurisdizione italiana, fossero relativi a condotte analoghe poste in essere a Ventimiglia e nelle zone limitrofe.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso proposto veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito che, in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell’impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all’istituto in oggetto (Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020) così come costituisce parimenti principio consolidato che il ricorso per Cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello competente a riceverlo è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività – salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. – è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo (vedi, in tema di impugnazione delle misure cautelari, Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020; Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018).
Alla stregua di ciò, come appena esposto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile e il ricorrente veniva altresì condannato, oltre al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in Favore della Cassa delle Ammende pari a tremila euro.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi enunciato, citandosi un precedente conforme, che, in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell’impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all’istituto in oggetto.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di evitare il rischio di di proporre tardivamente un ricorso per Cassazione avverso un provvedimento che decida sulla consegna di colui nei cui confronti viene emesso un mandato di arresto europeo.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, non può che essere positivo.
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