Il mandato di arresto europeo deve essere tradotto in lingua italiana

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la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione.

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Indice

Corte di Cassazione- sez. VI pen. sent. n. 51289 del 20-12-2023

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1. La questione


La Corte di Appello di Catanzaro riteneva sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso da un’Autorità giudiziaria tedesca (Tribunale Distrettuale di Monaco), in ordine al delitto di associazione per delinquere e furto, accertati nel 2022.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’arrestato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 6, 8, 13 e 29 I. n. 69 del 2005 nella parte in cui la decisione era stata emessa sulla base di un mandato di arresto europeo non tradotto in lingua italiana, adottato, invece, in assenza di un provvedimento idoneo a giustificare la consegna all’autorità
giudiziaria tedesca.
In particolare, osservava il ricorrente che, pur non essendo pervenuto il mandato di arresto europeo, regolarmente richiesto in sede di convalida dal Consigliere delegato al Ministero della Giustizia, la Corte di Appello, che di tale evenienza dava atto nella sentenza, disponeva comunque la consegna del cittadino italiano, tenuto conto altresì del fatto che, dall’atto consultato, inoltre, non era dato comprendere quale fosse la natura e la qualificazione giuridica dei reati contestati, essendo enunciati quattro articoli che avrebbero dovuto corrispondere a quelli del codice penale tedesco; per la difesa, tra l’altro, la descrizione del fatto risultava confusa nella parte in cui sembrerebbe ipotizzare il delitto di rapina, né si comprendeva se il reato risultava essere di “rapina organizzata”, ovvero quello di associazione a delinquere.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: la traduzione del mandato d’arresto europeo


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione (Sez. 6, n. 44933 del 01/12/2021; Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007).
Per il Supremo Consesso, infatti, la Corte territoriale, prima di esitare il procedimento, avrebbe dovuto provvedere alla traduzione della segnalazione “SIS” o acquisire prima della decisione, ex art. 16 della l. n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana, come d’altronde disposto dallo stesso Consigliere delegato in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto eseguito d’urgenza il 19 ottobre 2023 evidentemente sul presupposto della sua necessità, deducendosi al contempo come non potesse ritenersi (e condividersi) che l’omessa attesa del perveniente atto fosse giustificata dalla necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa in esame, visto che l’udienza per la decisione veniva fissata a distanza di appena tre giorni dalla convalida ed in largo anticipo rispetto ai quindici giorni entro i quali pervenire a decisione ex art. 17, comma 2, l. n. 69 del 2005 (termini, tra l’altro, prorogabili ex art. 17, comma 2-bis, l. cit.).
Orbene, da ciò se ne faceva conseguire come dovessero ritenersi superate le questioni sollevate dalla difesa in merito all’incertezza dei dati contenuti nel mandato di arresto europeo e quella in ordine alla sussistenza di motivi di rifiuto facoltativi ex art. 18-bis, comma 1, l. n. 69 del 2005 (nonostante la citazione nel ricorso di un erroneo riferimento normativo ex «art. 18 bis 2»), che evidentemente richiedono il previo esame (nel merito) del mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana.
Per quanto evidenziato, quindi, era disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro affinché effettuasse un nuovo giudizio sulla base dei principi esposti.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi affermato come sia necessario che il mandato di arresto europeo sia tradotto.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione.
Come avvenuto nel caso di specie, pertanto, è consigliabile, alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare una decisione adottata in assenza di siffatta traduzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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