Mandato difensivo e società cancellate: le Sezioni Unite

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 19 novembre 2024 affronta il tema della validità del mandato difensivo conferito da una società successivamente cancellata dal registro delle imprese.

Chiara Schena 25/11/24
Allegati

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata il 19 novembre 2024 affronta il tema della validità del mandato difensivo conferito da una società successivamente cancellata dal registro delle imprese.

Corte di Cassazione-Sez. un. civ. sent. n. 29812 del 19-11-2024

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Indice

1. La vicenda processuale


Il nodo centrale riguarda la sorte del mandato difensivo conferito da una società prima della sua cancellazione. Il caso esaminato dalle Sezioni Unite nasceva dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte del difensore della società, cancellata dal registro delle imprese prima del deposito dell’atto. La controparte aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, argomentando che, a seguito della cancellazione, la società fosse priva di capacità giuridica e processuale.

2. Gli orientamenti contrapposti


Da un lato, il principio consolidato dalla sentenza n. 6070 del 2013 imponeva che la cancellazione della società comportasse l’estinzione della stessa, con conseguente perdita della capacità processuale. Dall’altro lato, il difensore della società invocava il principio di ultrattività del mandato difensivo, riconosciuto dalla sentenza n. 15295 del 2014, che consente al difensore di continuare a rappresentare la parte fino alla dichiarazione o notifica dell’evento interruttivo.
La Corte si è dunque trovata di fronte a due esigenze contrapposte: da un lato, il rigore formale richiesto dal sistema processuale; dall’altro, la necessità di salvaguardare il diritto di difesa e la stabilità del processo. Il risultato è un ragionamento giuridico che armonizza i precedenti del 2013 e del 2014.

3. Analisi delle Sezioni Unite sul mandato difensivo


Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il mandato difensivo conferito prima della cancellazione di una società non si estingue automaticamente con l’evento estintivo. Al contrario, esso conserva efficacia residua, in applicazione del principio di ultrattività, per evitare vuoti di tutela e garantire la continuità del processo. Tuttavia, l’ultrattività non può essere invocata senza limiti, soprattutto nei casi in cui l’evento interruttivo sia conoscibile tramite pubblicità legale, come avviene con la cancellazione societaria.
Per bilanciare le esigenze di certezza giuridica e stabilità del processo, i giudici hanno subordinato la validità del mandato e l’ammissibilità del ricorso a due condizioni:
la mancata notificazione o dichiarazione dell’evento interruttivo alla controparte: questo requisito garantisce che l’ultrattività operi solo in assenza di un’azione formale che renda noto l’evento estintivo, evitando che il principio di ultrattività possa essere utilizzato per eludere le regole sulla legittimazione processuale;
la costituzione dei successori della società cancellata: la necessità della loro costituzione deriva dall’art. 2495 c.c., che trasferisce ai successori i rapporti giuridici attivi e passivi residui della società estinta.

4. Il principio di diritto


La decisione delle Sezioni Unite si traduce in un principio di diritto che combina lil rigore formale e la tutela sostanziale. La massima enunciata recita:
«In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato, purché l’evento interruttivo non sia stato dichiarato o notificato e i successori della parte si costituiscano validamente per garantire la regolarità del giudizio».
Questo principio riconosce l’ultrattività del mandato come strumento essenziale per la stabilità del processo, ma ne limita l’applicazione per garantire il rispetto delle regole processuali e la regolarità del contraddittorio.

5. Sulle spese di lite


Pur avendo dichiarato assorbita la questione relativa alle spese di lite, le Sezioni Unite hanno aperto uno spazio di riflessione. Nel caso in cui un ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della parte rappresentata, le spese processuali potrebbero essere poste a carico del difensore. Tuttavia, la Corte ha lasciato intendere che la buona fede del legale, unita alla complessità della materia, potrebbe giustificare una compensazione delle spese.

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Chiara Schena

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