Mansione superiore ed onere della prova (Cass., n. 18418/2013)

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Massima

Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l’onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.

 

1. Questione

La Corte d’appello rigettava il gravame proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore, intesa al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria retribuiva 1 A in qualità di “altra 1 tromba, con obbligo della 2, a decorrere dall’8.8.1989 ed alla condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive liquidate, per il solo periodo fino al 30.4.1997, in euro 13.871,9, oltre accessori di legge, ed al risarcimento del danno patito, liquidato in euro 1409,9.

La società ricorre per cassazione, il quale ricorso è stato rigettato. Ciò è avvenuto sulla base del consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale: “Quando la disciplina collettiva, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di diverse categorie, prevede l’attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo, il giudice deve compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all’impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore. Nel caso in cui sia assolutamente impossibile comparare le rispettive mansioni secondo il criterio dettato dal contratto collettivo, si deve fare ricorso ai criteri validi per l’ipotesi di assenza di una disciplina collettiva in materia. In tal caso, se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, spetta tale categoria (senza che il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità, abbia alcun rilievo ostativo); se, invece, detto criterio non soccorre, assume, se possibile, carattere assorbente quello della quantità delle energie lavorative profuse nelle singole mansioni del lavoratore, nel senso che deve ritenersi caratterizzante una mansione che – anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività – richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale; gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell’espletamento di determinate funzioni, ai fini dell’inquadramento nella relativa categoria; in ultima analisi operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima”.

 

2. Mansione superiore ed art. 2103 c.c.

L’art. 2103 c.c. al primo comma, seconda parte fissa come principio inderogabile quello per cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico, previsto per il corrispondente livello, nonche’ l’assegnazione alla qualifica superiore nel caso in cui l’assegnazione si protragga per un periodo di almeno tre mesi. Entro questi limiti l’interesse del lavoratore trova una tutela non derogabile ne’ dalle parti private ne’ dalla contrattazione collettiva. Esula invece dall’ambito di applicazione dei suddetti principi inderogabili, fissati dalla norma ora richimata, l’assegnazione al lavoratore di mansioni promiscue come anche la specificazione del concetto di prevalenza ai fini dell’assegnazione della qualifica.

È appena il caso di ricordare, trattandosi di principio ribadito in modo costante in innumerevoli pronunce di legittimità, che al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l’onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l’esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass., sez. lav., 2.1.2001, n. 9; Cass., sez. lav., 22.4.1995, n. 4561).

Nel procedimento logico – giuridico diretto a determinare l’inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, e cioè dell’accertamento di fatto dell’attività lavorativa concretamente svolta, dell’individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini (tra le tante si vedano le più recenti Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav., 12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav., 16.2.2005, n. 3069).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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