Parti
*** *** (rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Monica Lo Piccolo) c/ Comune di Pozzallo (rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Piccione)
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Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Sandra Levanti,
letti gli atti del procedimento n. 135/2008 R.G.L. e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 26 maggio 2008;
rilevato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c, depositato il 31.3.2008; *** *** ha chiesto a questo Giudice del Lavoro "di revocare gli effetti del provvedimento N. 3/299 del 19 dicembre 2007 di mobilità d’ufficio e, conseguentemente, ordinare al Comune di
Pozzallo di riassegnarlo nelle spogliate funzioni e mansioni di comunicazione ed informazione presso l’Ufficio stampa dell’Ente;
rilevato che, in seno alla memoria autorizzata depositata il 15.5.2008, il ricorrente ha poi chiesto, previa autorizzazione a modificare la domanda ex art. 420, comma 1, c.p.c., "di sospendere gli effetti del successivo provvedimento di mobilità n. 14/63 del 24 aprile 2008 nella parte in cui assegna il dipendente al servizio n. 16" e di essere, pertanto, riadibito alle precedenti mansioni di addetto all’ufficio stampa del Comune di Pozzallo;
ritenuta, senz’altro, ammissibile la modifica dell’iniziale domanda cautelare, atteso che la variazione della causa petendi – ferma l’identità del petitum – è imputabile a comportamento dell’amministrazione resistente, posto in essere successivamente all’introduzione del presente giudizio;
ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che – in base alla summaria cognitio propria del giudizio cautelare – appare fondata la censura di illegittimità, in primis, del provvedimento n. 3/299 del 19.12.2007, con cui il Dirigente del Servizio n. 14 – Gestione Giuridica del Personale del Comune di Pozzallo ha disposto, ex art 13 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il trasferimento, per mobilità interna d’ufficio, del *** (dipendente con profilo professionale istruttore, cat. C, pos. ce. C4) dal servizio n. 4 ("Ufficio stampa – Comunicazione interna ed esterna"), cui lo stesso era assegnato, al servizio n. 3 ("Segreteria Comunale – Direzione Generale – Affari Generali – Servizi Interni e trasporti Istituzionali”), e in secundis, del provvedimento n. 14/63 emesso, in corso di causa, in data 24.4.2008, dallo stesso Comune di Pozzallo – Servizio di Gestione Giuridica del Personale, con cui si è stabilito l’ulteriore trasferimento del ricorrente dal servizio n. 3 (Segreteria) al servizio n. 16 ("Edilizia Privata, Abusivismo e Sanatoria Edilizia");
ritenuto che l’illegittimità di entrambi i summenzionati provvedimenti risiede -conformemente a quanto denunciato dal ricorrente – nella violazione dell’art 6, comma 2,
L. 7.6.2000 n. 150 (dichiarato applicabile nell’ambito della Regione Siciliana dall’art.127, comma 1, L.R, 26.3.2002 n. 2), a mente del quale "ciascuna amministrazione definisce nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione (n.d.r., uffici stampa) e comunicazione (n.d.r., uffici per le relazioni con il pubblico) e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge", norma quest’ultima ribadita dall’art, 6 del Regolamento attuativo della L. 150/2000, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2.8.2001, secondo cui "in fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l’attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all’art. 2 (n.d.r., della L.150/2000) e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 (n.d.r., della stessa legge} al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni", ed ulteriormente precisata dall’art, 127, ult. co., L.R. 2/2002 cit., il quale ha sancito che "in sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000”;
ritenuto che la normativa sopra riportata ha come suoi destinatari solo dipendenti “di ruolo” delle Pubbliche amministrazioni (v. in tal senso il riferimento al "personale dei ruoli organici” contenuto nel regolamentò del 2.8.2001, nonché al personale di ruolo”di cui all’ultimo comma dell’art. 127 L.R 2/2002), come tali dovendosi intendere i dipendenti inseriti nell’organico dell’amministrazione, in quanto assunti a tempo indeterminato, evidentemente a seguito di pubblico concorso (ex art. 97, comma 3, Cost);
ritenuto che il ricorrente va senz’altro considerato dipendente di ruolo del Comune di Pozzallo, in quanto il contratto di lavoro a termine, con il quale egli è stato assunto, in applicazione dell’art 14 L.R. n. 26 del 15.5.1986, è stato successivamente trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in virtù del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 7.8.1993, emesso in attuazione dell’art 1 L.R. 12.1.1993 n. 9 (v. al riguardo il certificato rilasciato in data 14.2.2005 dal Dirigente del Servizio Gestione Giuridica del Personale del Comune di Pozzallo);
considerato invero che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.R. 9/1993, "le modalità per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di cui al comma imo (n.d.r., ossia del rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell’art 30 L.R. 10.8.1985 n. 37, modificato dall’art. 14 L.R. 15.5.1986 n. 26) saranno disciplinate in coerenza con i principi generali di accesso al pubblico impiego, con apposito regolamento approvato con decreto del presidente della regione su proposta dell’assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge’”);
ritenuto che, pertanto, per espressa previsione di legge regionale, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che oggi lega (ed anzi, già alla data del 30.6.2000 legava) il *** al Comune di Pozzallo, è sorto "in coerenza con i principi generali di accesso al pubblico impiego", ai quali il D.P.R.S. n. 18 del 7.8.1993, nel disciplinare le modalità di ‘stabilizzazione’ dei dipendenti a termine, ha dovuto conformarsi (del resto, non si contesta – né sarebbe possibile nella presente sede – la legittimità, sotto il profilo in questione, del predetto decreto del Presidente della Regione);
ritenuto che, alla luce di ciò, il ricorrente è – ed era, alla data del 30.6.2000 – legittimamente inserito nel ruolo organico del Comune di Pozzallo;
ritenuto, poi, che il ***, alla data del 30.6.2000, svolgeva funzioni di informazione, atteso che, con provvedimento del Sindaco n, 181 del 7.1.1998, egli è stato temporaneamente destinato a prestare servizio, "presso l’ufficio di Gabinetto del Sindaco" stesso, "per la necessaria collaborazione e per dare notizia alla stampa dell’operato della amministrazione", quindi, ha continuato a svolgere tali mansioni, prima presso il Servizio n. 2 del Comune di Pozzallo (denominato Sindaco e accessori” ed avente le competenze di “ a) segreteria sindaco; b) segreteria accessori; c) ufficio stampa”, servizio istituito con delibera di G.M. Del 31.10.2002 (in attuazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M. n. 219 del 3.9.2002), e, successivamente, presso il Servizio n. 4 ("Ufficio Stampa – Gestione Sito Web – Comunicazioni interne ed esterne"), istituito con delibera di G.M. n. 203 del 4.8.2006 ed al quale il ricorrente è stato, in particolare, assegnato con la qualifica di "responsabile procedimento", "CATC4", giusta determina dirigenziale n. 14/352 del dì 8.9.2006;
ritenuto che il Comune di Pozzallo, allorché ha provveduto a dare attuazione alla L. 150/2000, siccome specificata per la Regione Siciliana dalla L.R, 2/2002, prevedendo nella propria dotazione organica un ufficio stampa(sia pure all’interno di un servizio più ampio, perché comprendente anche i compiti di segreteria del sindaco e degli assessori), si è sostanzialmente adeguato al dettato legislativo, adibendo a detto ufficio il ***, che, alla data del 30.6.2000, svolgeva già Le funzioni di informazione per l’amministrazione comunale, e in tali mansioni il ricorrente è stato poi mantenuto nel momento in cui l’ufficio stampa è divenuto oggetto di uno specifico servizio comunale (il servizio n. 4, per l’appunto);
ritenuto, per altro verso, che la conferma delle funzioni di comunicazione e di
informazione in favore del personale che già svolge, in quanto prevista dalla L. 150/2000 " in sede di prima applicazione" della legge stessa, non può per questo considerarsi sottoposta ad un termine finale, la cui individuazione sarebbe assolutamente incerta (conferma per quanto tempo?), oltre che ricollegabile ad eventi affatto indeterminati ed ascrivibili a mera discrezionalità dell’amministrazione datoriale;
ritenuto che, invero, la predetta locuzione ("in sede di prima applicazione") fa riferimento all’esigenza di disciplinare la situazione di fatto esistente presso le singole amministrazioni al momento dell’entrata in vigore della L. 150/2000, di talché il legislatore si è preoccupato dì regolamentare gli effetti del proprio provvedimento nella sua prima fase di applicazione, in particolare confermando, evidentemente a tempo indeterminato, nelle funzioni de quibus, i dipendenti ad esse già addetti;
ritenuto che quanto detto trova conferma nel disposto del secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 127 L.R. 2/2002, il quale statuisce che "il predetto personale, di ruolo (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta", espressione quest’ultima chiaramente indicativa della voluntas legis, come sopra individuata;
ritenuto che il corpo normativo superiormente descritto ha superato la temporaneità dell’incarico ab origine conferito dal Sindaco al ricorrente, con determina del 7.1.1998, specie ove si tenga presente che la conferma riguarda il personale che “a qualsiasi titolo” già svolge funzioni di informazione (così testualmente l’art. 127, ult. co., cit.);
ritenuta, parimenti, l’irrilevanza ai fini che ci occupano del fatto che il *** abbia la qualifica di geometra (e con tale qualifica sia stato originariamente assunto dal Comune di Pozzallo) e sia, invece, sprovvisto di laurea, atteso che quest’ultimo titolo è richiesto (dall’art 2 del regolamento attuativo della L. 150/2000) per lo svolgimento delle funzioni di comunicazione negli uffici per le relazioni con il pubblico e ,in ogni caso, riguarda coloro che, in futuro, dovranno essere assunti dalle singole amministrazioni per essere destinati ai suddetti uffici, una volta che questi saranno liberati dal personale stabilizzato nelle funzioni de. quibus ex lege 150/2000;
considerato che, invece, diverso è il regime dettato per la fase transitoria (o di prima applicazione), stabilendo il comma 1 dell’art 6 del menzionato regolamento attuativo della L. 150/2000 che "la conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l’accesso, e, relativamente all’esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti", requisito peraltro posseduto dal ricorrente sin dal dì 8.4.1992 (v. copia della tessera n. 66412 di iscrizione del *** all’Albo dei Giornalisti – Elenco pubblicisti);
ritenuto che il combinato disposto degli arti 6 della L. 150/2000,6 del Regolamentò 2.8.2001 e 127 della L.R. 2/2002 configura in capo al ricorrente un diritto al mantenimento delle pregresse funzioni di informazione/ anche se in ipotesi superiori rispetto a quelle corrispondenti alla formale qualifica di inquadramento, senza che ciò contrasti con il dettato dell’art. 52, ult. co., D.lgs. 165/2001, ai sensi del quale "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave;
considerato, infatti, che quest’ultima disposizione già esisteva alla data di entrata in vigore della L. 150/2000, essendo già contenuta nell’art 56 del D.lgs. 29/1993, di talché la predetta L. 150/00 non può che aver integrato, sotto il profilo in questione, la disciplina delle mansioni superiori, nel senso che ha introdotto una (ulteriore, sebbene transitoria e soggettivamente circoscritta) causa giustificativa dell’assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore;
ritenuto, alla luce di ciò, che, nella specie, un’eventuale assegnazione a mansioni superiori, trovando fondamento in una precisa disposizione di legge (che, per l’appunto, prescinde dal titolo in base al quale le funzioni di informazione erano precedentemente esercitate), non incorre nella sanzione di nullità di cui all’art. 52 D.lgs. 165/2001, né può esservi spazio per una responsabilità contabile del dirigente che tale assegnazione operi;
ritenuto, infine, che la transitorietà della disciplina legislativa de qua, destinata a non avere applicazione illimitata nel tempo, vale a fugare gli eventuali dubbi di legittimità costituzionale della stessa in relazione all’art 97, comma 3, della Costituzione;
ritenuto, quanto al periculum in mora, che il requisito dell’imminenza del pregiudizio paventato dal ricorrente non è escluso dal fatto che il ricorso è stato proposto a distanza di tre mesi dall’adozione del censurato provvedimento di trasferimento, atteso che un trimestre non appare a questo decidente un periodo eccessivamente lungo, e ciò senza considerare che – come già anticipato – la posizione soggettiva del *** è stata ulteriormente incisa da altro atto di mobilità interna, emesso in corso di giudizio;
ritenuto, poi, che senz’altro sussiste l’irreparabilità (intesa quale disagevole monetizzazione, stante la natura personale del diritto leso) del danno prospettato nei termini di perdita della professionalità acquisita nello svolgimento ininterrotto delle mansioni di giornalista per un decennio, a decorrere dal mese di gennaio 1998;
ritenuto che, data la complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali;
P.Q.M.
Ordina al Comune di Pozzallo, in persona del Sindaco pro-tempore, di riassegnare a *** *** le mansioni giornalistiche dallo stesso svolte sino all’adozione del provvedimento di mobilità n. 3/299 del 19.12.2007, presso il Servizio n. 4 dello stesso Comune (“Ufficio Stampa- Gestione Web – Comunicazioni interne ed esterne”).
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Modica, 16 luglio 2008,
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