Mantenimento figli maggiorenni: obbligo economico e limiti

La Cassazione ha affrontato una questione di particolare rilievo sul mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Allegati

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, depositata il 10 febbraio, ha affrontato una questione di particolare rilievo in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il nodo centrale della decisione riguarda il diritto del genitore collocatario di scegliere se adempiere all’obbligo di mantenimento accogliendo il figlio in casa oppure se versare un contributo economico. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Corte di Cassazione -ordinanza n. 3329 del 10-02-2025

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Indice

1. Il caso sottoposto alla Corte


La vicenda giudiziaria trae origine da un contenzioso tra un giovane studente universitario e la madre, genitore collocatario dopo il divorzio. Il figlio, iscritto alla facoltà di Farmacia, aveva scelto di trasferirsi in un’abitazione indipendente e aveva chiesto un assegno di mantenimento da entrambi i genitori, in proporzione alle loro capacità economiche.
Il Tribunale di Torino aveva riconosciuto tale diritto, ma la madre, in sede di appello, aveva contestato l’obbligo di corrispondere l’assegno, sostenendo di aver sempre offerto al figlio la possibilità di vivere con lei. La Corte d’Appello le aveva dato parzialmente ragione, revocando l’assegno e imponendole solo la partecipazione alle spese straordinarie.
Di fronte a questa decisione, il figlio ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente applicato le norme sugli alimenti (art. 443 c.c.), anziché quelle sul mantenimento dei figli maggiorenni (artt. 315-bis, 337-ter e 337-septies c.c.). Il ricorrente ha inoltre sottolineato che la decisione non teneva conto del principio di proporzionalità nella ripartizione dell’onere economico tra i genitori. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

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2. Mantenimento e assegno alimentare: una distinzione fondamentale


La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non può essere assimilato al semplice obbligo alimentare. L’art. 443 c.c. stabilisce che chi è obbligato agli alimenti può scegliere tra l’accoglienza in casa o il versamento di un assegno, ma tale previsione non si applica al mantenimento dei figli.
Il mantenimento ha un contenuto molto più ampio rispetto agli alimenti: non si limita a vitto e alloggio, ma comprende anche spese per istruzione, formazione professionale, attività ricreative e tutto ciò che concorre alla crescita armonica del figlio. Di conseguenza, il genitore non può decidere unilateralmente di adempiere accogliendo il figlio in casa, poiché il mantenimento deve essere valutato nel suo complesso e in base alle esigenze del giovane.

3. Il principio di proporzionalità tra i genitori


Un altro punto chiave della sentenza riguarda il principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter c.c. La Corte ha ribadito che il mantenimento deve essere suddiviso tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche. Nel caso in esame, il figlio ha contestato il fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto sufficiente l’assegno versato dal padre, senza considerare se la madre fosse in grado di contribuire ulteriormente.
La Cassazione ha sottolineato che il giudice deve effettuare una valutazione complessiva delle risorse economiche di entrambi i genitori, tenendo conto del tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza familiare. Non è sufficiente che un solo genitore si faccia carico del mantenimento, se l’altro ha la possibilità di contribuire.

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4. L’accoglimento del ricorso e le conseguenze della decisione


In accoglimento del ricorso del figlio, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e stabilito due principi di diritto fondamentali:

  • Il mantenimento dei figli maggiorenni non può essere assimilato agli alimenti, pertanto il genitore non può unilateralmente decidere di adempiere accogliendo il figlio in casa anziché versare un contributo economico.
  • Il principio di proporzionalità impone una valutazione delle risorse di entrambi i genitori, per garantire che il mantenimento sia equamente distribuito e adeguato al tenore di vita del figlio.

La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per una nuova valutazione della situazione economica dei genitori e una rideterminazione dell’assegno di mantenimento.

5. Conclusioni


Questa pronuncia della Cassazione conferma un orientamento consolidato in materia di mantenimento dei figli maggiorenni. Il genitore collocatario non può sottrarsi all’obbligo di contribuire economicamente invocando la possibilità di ospitare il figlio in casa. Il diritto del figlio a un sostegno economico non si esaurisce nella mera assistenza alimentare, ma comprende tutte le spese necessarie per il suo sviluppo personale e professionale.
Inoltre, la sentenza riafferma il principio di proporzionalità, evitando che l’onere del mantenimento ricada ingiustamente su un solo genitore. Il rinvio alla Corte d’Appello garantirà una nuova valutazione dell’equilibrio economico tra le parti, tutelando il diritto del figlio a un mantenimento adeguato alle sue esigenze.

Grazia Crisetti

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