Maternità surrogata come reato universale: il testo in Gazzetta

Pubblicata in GU la legge 169/2024, sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

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In data 18 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge, 4 novembre 2024, n. 169 con cui è stato modificato l’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consiste siffatta modificazione, a partire da quanto stabilito dalla normativa qui in commento. All’approvazione della legge abbiamo dedicato l’articolo Maternità surrogata come reato universale: ok definitivo dal Senato
.

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Indice

1. Cosa prevede l’art. 1 della legge, 4 novembre 2024, n. 169 (perseguibilità della maternità surrogata)?


L’art. 1 della legge, 4 novembre 2024, n. 169 dispone quanto segue: “1. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». 
Quindi, per effetto di questo innesto normativo, si sottopone “alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo” [1].
Di conseguenza, il reato preveduto dall’attuale primo periodo di questo comma sesto (a mente del quale chiunque, “in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”) è ora configurabile anche se tale condotta o, meglio, una di queste condotte, sia stata posta in essere all’estero.

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2. Quali sono state le ragioni di una scelta normativa di questo genere?


Il legislatore ha concepito una scelta legislativa di questo tenore alla luce del fatto che l’esistenza del divieto di surrogazione di maternità “in Italia ha portato molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all’estero, nei paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione (c.d. “turismo procreativo”); la maternità surrogata all’estero ha quindi posto ulteriori problemi all’ordinamento nazionale chiamando la giurisprudenza penale e quella civile a chiarire:

  • se sia possibile perseguire i cittadini che realizzano la maternità surrogata all’estero, in violazione della norma nazionale ma nel rispetto della normativa straniera;
  • se sia possibile perseguire tali cittadini quando chiedono in Italia la trascrizione dell’atto di nascita del minore generato mediante maternità surrogata, per i reati di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali (art. 495, co. 2, n. 1, c.p.)” [2].

Ebbene, quanto al primo aspetto, la Corte di legittimità ha avuto modo di postulare che non “sussiste il reato di cui all’art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004 in caso di ricorso alla procedura di surrogazione di maternità in uno Stato dove esso sia consentito” [3].
Ciò posto, anche “per quanto riguarda il diverso aspetto della trascrizione degli atti di nascita, la giurisprudenza penale ha escluso l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 567, secondo comma, c.p. (alterazione dello stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità), nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all’estero mediante la tecnica della maternità surrogata eterologa e rese all’autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità locali che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo (v. da ultimo Cass. pen., Sez. VI, n. 31409 del 2020; v. anche Cass. pen., Sez. V, n. 13525 del 2016; Cass. pen., Sez. VI, n. 48696 del 2016)” [4].
Ebbene, a fronte di tale diritto vivente, il legislatore è intervenuto in siffatta materia, adesso consentendo, con la norma qui in commento, “di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall’ordinamento penale italiano” [5].
Questa, pertanto, è la novità che contraddistingue codesto precetto normativo.
Non resta dunque che vedere come siffatto dettato normativo verrà interpretato in sede giudiziale.

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Note


[1] Servizio studi del Senato della Repubblica, Dossier n. 169/1 (ottobre 2024), riguardante il disegno di legge A.S. n. 824 (Disposizioni in materia di maternità surrogata), in senato.it, p. 15.
[2] Ibidem, p. 8.
[3] Cass. pen., sez. V, 10/03/2016, n. 13525.
[4] Servizio studi del Senato della Repubblica, Dossier n. 169/1 (ottobre 2024), riguardante il disegno di legge A.S. n. 824 (Disposizioni in materia di maternità surrogata), in senato.it, p. 9.
[5] Ibidem, p. 15.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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