Matrimonio breve senza stabile convivenza, la moglie non ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita

Redazione 03/05/18
Scarica PDF Stampa
Stante la breve durata e l’andamento della vita coniugale, durante la quale le parti non avevano coabitato stabilmente, va escluso che la moglie, a seguito di separazione, abbia diritto a mantenere l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Specie se detto tenore sia derivato, oltre che dai redditi del marito – pressoché equivalenti a quelli della moglie all’epoca della separazione – anche dalla maggiore liquidità dallo stesso procuratasi a seguito della dismissione del suo patrimonio immobiliare personale, che all’epoca e tuttora gli consentiva di vivere al di sopra delle sue possibilità reddituali.

E’ questa la decisione confermata dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 10304 del 27 aprile 2018, respingendo il ricorso della moglie, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto che la breve durata del matrimonio – sebbene non preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento in presenza degli altri elementi costitutivi- ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro, fossero determinanti nella quantificazione dell’assegno medesimo (in tal caso, comportandone il ribasso).

Importo assegno di mantenimento, determinabile non solo in base ai redditi

Sulla questione, la Corte Suprema rammenta il principio secondo cui il giudice, ai sensi dell’art. 156 c.c., nella determinazione dell’assegno di separazione, debba tener conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non determinabili a priori, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. La valutazione di detti elementi, peraltro, non necessita dell’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali dei coniugi (in tal senso, si veda anche Cass. civ. N. 605/2017).

Orbene la Corte d’appello  – sostengono gli Ermellini con la pronuncia in esame – nel determinare l’assegno di mantenimento a favore della moglie, ha correttamente proceduto, nel caso de quo, alla valutazione di molteplici circostanze, tra cui la breve durata del matrimonio, l’assenza di stabile convivenza e la modalità di creazione, da parte del marito, del surplus del tenore di vita coniugale al di sopra delle comuni possibilità reddituali (ossia il depauperamento del suo patrimonio immobiliare).

Volume consigliato 

Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017

Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Corredata delle più utili formule di riferimento, l’opera esamina, con taglio pratico e forma accessibile, le questioni maggiormente dibattute relative all’assegno divorzile, fino all’analisi della ormai famosa sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017.Attraverso un’originale struttura, il testo risponde ai quesiti che più frequentemente ci si pone, tra cui: in cosa consiste il tenore di vita ed è ancora valido quale parametro? Come si può ottenere la modifica dell’importo dell’assegno? Quali azioni sono esperibili per il recupero dell’assegno?Per garantire uno strumento immediatamente operativo le risposte ai quesiti sono accompagnate dalle principali formule di riferimento.Manuela RinaldiAvvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2017 Maggioli Editore

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento