Matrimonio coppie omosessuali in uno Stato UE: quando si richiede la trascrizione?

Il diritto dell’UE impone di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro e non la trascrizione dell’atto.

Allegati

Il diritto dell’Unione Europea impone a uno Stato membro di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un ulteriore Stato membro e non la trascrizione dell’atto di matrimonio in un registro dello stato civile. Questo quanto concluso dall’Avvocato generale J. Richard de la Tour, il 3 aprile scorso innanzi alla Corte di Strasburgo, nella causa C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki), al contempo precisando che differente è l’ipotesi ove la trascrizione risulti essere l’unico mezzo per riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso in uno Stato membro che non lo preveda. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Scarica le conclusioni nella causa C-713/23

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Indice

1. La vicenda approdata sui banchi di Strasburgo


Due cittadini polacchi, uno dei quali ha pure la cittadinanza tedesca, si erano sposati a Berlino nel 2018. In seguito, chiesero la trascrizione dell’atto di matrimonio tedesco nel registro dello stato civile polacco. L’istanza veniva rigettata poiché il diritto polacco non prevede il matrimonio same sex. Per l’effetto, la trascrizione dell’atto di matrimonio violerebbe i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico polacco. La coppia ha quindi contestato il rifiuto, affermando la loro intenzione di circolare e di soggiornare in Polonia essendo riconosciuti quali persone coniugate. Si rammenta che la trascrizione di un atto di stato civile straniero consiste nel riportare in modo fedele e letterale il suo contenuto nel registro dello stato civile polacco, pertanto, in tal modo, la trascrizione dà origine a un atto di stato civile polacco, svincolato dall’atto originale. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

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2. La questione sottoposta alla Corte di Giustizia


Investita della causa, la Corte amministrativa suprema polacca si è rivolta alla Corte di giustizia, chiedendo se la normativa o la prassi di uno Stato membro che non consente né di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso né di trascrivere l’atto di un siffatto matrimonio nel registro dello stato civile sia compatibile con il diritto dell’Unione, ovvero l’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE letti alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Va rammentato che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte circa l’interpretazione del diritto dell’Unione ovvero la validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale in quanto spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli ulteriori giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

3. Le conclusioni dell’avvocato generale


Jean Richard de la Tour, avvocato generale, nelle sue conclusioni rammenta che lo stato delle persone, ivi incluse le disposizioni in materia di matrimonio, rientra nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, nell’esercizio di detta competenza, i medesimi risultano tenuti a rispettare il diritto dell’Unione. In siffatto contesto, l’avvocato generale osserva che l’assenza di qualsiasi riconoscimento di un vincolo matrimoniale instaurato in un altro Stato membro limita la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione garantita loro dal diritto dell’Unione. A ciò ha aggiunto che, la circostanza di non riconoscere tale vincolo può pregiudicare il rispetto della vita privata e familiare. Ciò è sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e avente lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A tale riguardo, l’avvocato generale ha richiamato, in particolare, la sentenza del 12 dicembre 2023 nella causa Przybyszewska e a. c. Polonia, ove la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che la Polonia era venuta meno al suo obbligo positivo di istituire uno specifico quadro giuridico che garantisca il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali. Spetta, quindi, agli Stati membri che non prevedono il matrimonio same sex introdurre procedure idonee a garantire la pubblicità verso terzi di tali matrimoni contratti in un ulteriore Stato membro. Esse mirano a non lasciare le coppie omosessuali in un vuoto giuridico e a regolamentare aspetti fondamentali della loro vita, quali quelli pertinenti a proprietà, al fisco o alla successione.

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4. La competenza di ogni Stato membro nell’ambito del matrimonio delle coppie omosessuali


Ogni Stato membro è competente a definire le modalità di riconoscimento delle coppie omosessuali. Detto riconoscimento non richiede la trascrizione dell’atto di matrimonio straniero in un registro dello stato civile, a condizione che il matrimonio produca i suoi effetti senza tale formalità.

5. Le conclusioni dell’avvocato generale


Tuttavia, vista l’assenza di soluzioni alternative in Polonia che consentano di provare lo status matrimoniale, come la presentazione di un altro documento ufficiale che possa essere riconosciuto dalle autorità polacche, l’avvocato generale conclude che l’obbligo di trascrizione dell’atto di matrimonio di cui trattasi si impone a tale Stato membro. Come per ogni causa, le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, in quanto la funzione dell’avvocato generale consiste nel proporre alla medesima Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte, per l’effetto, dopo tali conclusioni, entrano nella fase della deliberazione, che si conclude con la pronuncia della sentenza.

Avv. Biarella Laura

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