Il matrimonio dello straniero, sia che riguardi straniero con italiano, sia che avvenga tra cittadini stranieri, costituisce fattispecie abbastanza frequente che presenta un aspetto particolare: la disciplina specifica dell’art. 116 c.c. che individua la documentazione, i requisiti e gli adempimenti necessari affinché si possa procedere alla celebrazione del matrimonio.
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Trattandosi, in sostanza, di una unica disposizione, ne sarebbe dovuta derivare una semplificazione a favore dello straniero, ma anche dell’ufficiale dello stato civile, no dovendosi presentare né richiedere svariata certificazione od attestazione: al contrario, talvolta capita che neanche una minima documentazione venga prodotta, con conseguenze negative per la procedura avviata che si interrompe bruscamente, tanto da generare un contenzioso sempre spiacevole e sgradito. Proviamo a riflettere su quali siano gli aspetti più ricorrenti di contrasto tra straniero ed ufficiale di stato civile e se la recente disciplina dell’unione civile possa offrire qualche spunto nella ricerca di soluzioni operative, sempre nel rispetto della normativa vigente.
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