Mediation Ue: la “voglia” di conciliazione in Italia e Lettonia

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Il decreto del fare (approvato con decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge n. 98 del 9 agosto successivo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194) ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione. Il legislatore nostrano ha, dunque, infuso un soffio di vitalità alla mediazione, favorendone un rilancio dopo la fase inerte imposta dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012, ne aveva decretato l’incostituzionalità (per eccesso di delega legislativa del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Con determinismo pari a quello che aveva ispirato il varo della disciplina nel 2010 1che aveva posto l’Italia tra i Paesi virtuosi nel dare tempestiva attuazione alla direttiva europea in materia2 l’Esecutivo , con il decreto legge c.d. “del fare” del 15 giugno u.s., riafferma l’istituto come “obbligatorio” 3(eccetto che per le cause per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c. ), riduce a tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda il termine massimo di definizione della lite, oltre il quale si può depositare la domanda giudiziale) e, tra gli aspetti di maggiore criticità, risolve in primis quello afferente il rapporto con l’avvocatura.

La mediazione “modello italiano” fin dall’esordio ha, infatti, risentito delle censure mosse dagli avvocati i quali, pur essendo per antonomasia il professionista qualificato nella consulenza in tutte le giurisdizioni, hanno sofferto dell’ essere stati svalutati nell’iter procedimentale della mediazione. Lo scarso riconoscimento dell’importanza dell’avvocato è, tuttavia, solo uno degli aspetti problematici che ha influito negativamente sulla consolidazione del processo di affermazione della cultura conciliativa, avviato negli anni novanta (limitatamente ad alcuni settori, dove era appunto nota come conciliazione) e che dovrà condurre ad un’efficace implementazione dell’istituto se si vorrà risolvere il problema della paralisi della giustizia civile che con i 6 milioni le cause pendenti, costa allo Stato ogni anno decine di milioni di euro (82 a fine 2010) in termini di risarcimento danni ai cittadini per eccessiva durata del processo.

Nell’intento di rendere più incisivo il favore verso gli strumenti di A.D.R. l’attenzione delle istituzioni comunitarie non si è limitata alla fissazione delle linee guida della mediazione ma è costantemente impegnata nel monitoraggio sulle sue modalità di attuazione da parte delle giurisdizioni (si consideri che il piano d’azione della commissione per l’attuazione del Programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull’attuazione della direttiva nel 2013) e nell’analisi degli approcci normativi da parte degli Stati membri per individuare le buone pratiche e le eventuali soluzioni utili a migliorarne l’implementazione.

Tutti gli Stati membri hanno, dunque, dovuto adottare le misure di recepimento della normativa europea per scongiurare l’avvio da parte della Commissione Europea delle procedure d’infrazione a proprio carico e tutti sono consapevoli che il termine del 21 maggio 2016, di rilevazione dello stato di attuazione della direttiva, si avvicina e che, malgrado le lentezze burocratiche e le diffidenze, la mediazione resta l’unica valida soluzione alle patologie dell’offerta ordinaria di giustizia. Prescindendo dall’ alleggerimento del carico giudiziario, al quale è funzionale, il punto di forza della mediazione sta, infatti, nella considerazione condivisa che per mezzo di essa si perviene ad esiti compositivi delle controversie al di fuori del laborioso contesto istituzionale, tipico della giustizia togata, con risultati più soddisfacenti e remunerativi per le parti. E’ innegabile, e l’esperienza di questi anni di “rodaggio” lo ha mostrato ampiamente, che l’utilizzo della mediazione consente il superamento dei rigidi schemi paradigmatici del negozio transattivo consentendo il raggiungimento di soluzioni più idonee per gli interessi in contestazione facenti capo a ciascuna delle parti, in una dimensione della soddisfazione equamente condivisa. Peraltro, la stessa Commissione europea ha , recentemente, ribadito che la direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il tentativo  obbligatorio di conciliazione extragiudiziale,  anch’essa persegue lo scopo di  ridurre  i tempi processuali  per  la risoluzione   delle  controversie  e  quello   di   far   diminuire   quantitativamente   il contenzioso    giudiziario,  migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione   pubblica. In questo  modo,  la  mediazione  obbligatoria,  pur ponendosi  come misura restrittiva  rispetto all’accesso  al giudice, è giustificata  dal fatto  che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse  generale, tra cui quello  della composizione   più   rapida   delle   controversie,   che   é   fissato   specificatamente nell’interesse  delle  parti. La  mediazione  obbligatoria  appare  pertanto  come  una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi.

L’impegno del legislatore italiano di implementare la mediazione, sanando i vizi della legge delega ritenuti dalla Consulta nella sentenza del 24 ottobre 2012 come la causa della incostituzionalità della mediazione e lasciando impregiudicate le misure fiscali incentivanti il ricorso alla mediazione, si sta realizzando in paio con quello profuso dagli altri omologhi in Eurozona.

La nostra legislazione, per fattispecie normative progressive, è per molti aspetti simile (tranne che per l’obbligatorietà) 4a quella presente in Lettonia.

Anche in Lettonia l’istituto si sta affermando timidamente (non esistono normative specifiche né codici di condotta che disciplinano le attività di mediazione) e mira a subentrare all’izlīgums, istituto assimilabile all’accordo con cui le parti, attraverso reciproche concessioni, trasformano una disputa o una diversa relazione legale reciprocamente dubbia in una che non è né dubbia né contestata.
L’izlīgums, consolidato nella prassi, applicabile in ogni fase della procedura e in qualsivoglia controversia civile, ad eccezione dei casi previsti dal Codice di rito, è simile alla conciliazione presente nel nostro ordinamento tardomedioevale.

In Lettonia il giudice omologa l’izlīgums anche in assenza delle parti, se è stato certificato da un notaio e contiene la formale accettazione delle parti degli effetti procedurali che derivano dall’omologazione dell’accordo.

Prima dell’omologazione il Tribunale deve, tuttavia, verificare che le parti abbiano concordato l’izlīgums volontariamente e che è conforme alle disposizioni del Codice di rito . Se il Tribunale dichiara che l’izlīgums è conforme ai requisiti del Codice di rito, adotta una decisione a norma del quale omologa l’izlīgums con la quale termina il procedimento giudiziario.

La mediazione è ammissibile in numerosi settori ma il ricorso a questo strumento è più ricorrente nelle controversie civili in materia di diritto di famiglia e di rapporti commerciali.

L’ attività di mediazione è svolta da organizzazioni non governative Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Camera del commercio e dell’industria della Lettonia) e dall’ Organizzazione “Mediācija un ADR” (Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie)

La prima, competente nella risoluzione delle controversie commerciali, si avvale di mediatori abilitati in procedure di mediazione in base alla normativa approvata in occasione della riunione del consiglio di amministrazione della LTRK del 23 novembre 2006.

L’ Organizzazione “Mediācija ADR, costituita il 7 aprile 2005, è formata da mediatori che collaborano con organizzazioni internazionali e con altre persone fisiche e giuridiche al fine di :

  • promuovere l’introduzione progressiva e l’applicazione di metodi alternativi per risolvere una controversia (mediazione, conciliazione, analisi imparziale dei fatti, valutazione, arbitrato, ecc.)

  • partecipare ai processi decisionali, per esempio nei gruppi di lavoro creati da organismi pubblici

  • promuovere il miglioramento dei requisiti previsti per l’esercizio della professione degli iscritti e fornire servizi di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie della migliore qualità possibile

L’organizzazione fornisce un servizio di consulenza alle parti e ai rispettivi rappresentanti avvalendosi di professionisti che si adoperano per lo sviluppo della cultura conciliativa presso la popolazione e le istituzioni con conferenze e seminari sulla mediazione e sui metodi alternativi per risolvere una controversia.

Tra le organizzazioni non governative meritano di essere menzionate il Cietušo atbalsts centrs ( Centro di sostegno per le vittime dell’organizzazione “Integrācija sabiedrībai” (Integrazione nella società) il cui scopo è sostenere le vittime di reati. Costituito nel 2003, dal 2004 vi collaborano stabilmente circa 20 mediatori, la cui formazione specifica nel settore della mediazione abbraccia anche le controversie civili e amministrative.

Particolarmente rilevante per la diffusione della mediazione è il ruolo svolto dalla Latvijas Zvērinātu mediatoru asociācija (LZMA), un’organizzazione istituita nel maggio 2007 nella finalità di favorire lo sviluppo del settore della mediazione e sensibilizzare la società, a tutti i livelli, sui vantaggi dello strumento. La LZMA sta contribuendo al successo della mediazione grazie all’attività di comunicazione e informazione mirata realizzata attraverso l’organizzazione di corsi di approfondimento con esami per i mediatori, la promozione di opportunità di formazione all’estero, la previsione di formule premianti per accrescere i livelli di qualità, la formulazione e l’attuazione di normative nel settore della mediazioni.

L’attività svolta dalla LZMA si integra con quella dell’ Organizzazione “Mediazione integrata in Lettonia” (Integrētā Mediācija LatvijāIMLV), istituita il 10 agosto 2007 in stretta collaborazione con l’organizzazione di mediazione integrata “Integrierte Mediation” situata in Germania, nell’intento di creare una società ad hoc di risoluzione delle controversie. La collaborazione, prevista nei settori dell’istruzione, dell’aggiornamento delle competenze, della supervisione, dell’introduzione dei servizi di mediazione e dell’adozione di buone pratiche, mira a promuovere lo sviluppo della mediazione a livello regionale, nazionale e internazionale integrandola nel processo di risoluzione delle controversie all’interno di istituzioni e organizzazioni, nonché nell’attività di professionisti e nella società in generale.

Per raggiungere le finalità istituzionali , l’IMLV:

  • promuove la collaborazione tra professionisti, organizzazioni e istituzioni

  • sostiene i programmi della mediazione integrata

  • informa la collettività relativamente ai concetti e alle opportunità della mediazione integrata

  • diffonde in maniera più ampia la conoscenza dei successi della mediazione integrata

  • organizza la formazione sulla mediazione e le potenzialità per la sua integrazione nelle attività di svariati settori

  • compiere studi e indagini.

Malgrado non vi siano ancora norme specifiche né codici di condotta che disciplinano le attività di mediazione, i mediatori si uniformano ai principi del codice europeo di condotta e svolgono un’attività di qualità che riscuote sempre maggiore consenso presso il pubblico. In Lettonia la mediazione nelle cause civili non è gratuita ma il costo (che varia in funzione dell’ esperienza del mediatore, della complessità della controversia, del numero di incontri col mediatore) è compensato dalla celerità della definizione delle liti, grazie alla quale viene decongestionato il contenzioso civile presso i tribunali.

1 La mediazione, nell’ordinamento italiano, nota come conciliazione e come tale presente limitatamente ad alcuni settori, ha ottenuto definizione e con essa una disciplina organica dall’anno 2010, attraverso due successivi interventi normativi – il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e il successivo regolamento adottato con il decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 – con i quali è stata data attuazione alla direttiva UE n. 52 del 21 maggio 2008. Il DM n. 180/2010 recante il Regolamento sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28., modificato con il DM 6 luglio 2011, n. 145 e successivamente novellato dall’articolo 35-sexies della manovra finanziaria bis – decreto legge n. 138 del 13/8/2011 convertito nella legge n. 148 del 14/9/2011 pubblicata in G.U. n. 216 del 16/9/2011.

2 Il provvedimento comunitario imponeva, infatti, a tutti gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per promuovere, entro il 21 maggio 2011 .

3 Rectius: come condizione di procedibilità processuale.

4 Il ricorso alla mediazione è facoltativo e avvalersi della mediazione non è un presupposto per avviare taluni tipi di procedimenti o per accedere a qualsiasi altra fase del procedimento giudiziario.

 

Dott.ssa Giordano Antonina

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