Mediazione ambientale

Tutela dell’ambiente e mediazione

Il richiamo alla Carta Costituzionale fa ben comprendere quanto sia fondamentale per l’ordinamento giuridico il diritto di tutti ad un ambiente salubre ed alla sua conservazione.

Una complessa giurisprudenza costituzionale è, infatti, derivata dal testo del 1948 solo apparentemente scarno, che di volta in volta ha protetto il diritto alla salute (art.32 Cost.), la tutela del paesaggio, appunto, il diritto di iniziativa privata (art. 41 Cost.), il diritto di proprietà pubblica e privata (art. 42 Cost.).[1]

La materia “ambiente” è entrata nel testo costituzionale, come noto, con la riforma del 2001[2] e ne rappresenta un aspetto peculiare[3].

E’ una questione sentita ed attuale, caratterizzata da numerosi contrasti di interesse e dove sono presenti conflitti, sono necessari metodi per la loro risoluzione. Sostenibilità significa anche gestire le divergenze fra i diritti ed il loro effettivo esercizio. Alla strada del tradizionale ricorso giurisdizionale, previsto dagli ordinamenti nazionali, si è affiancata in ambito comunitario, nella prospettiva della cooperazione giudiziaria fra Stati membri, pilastro della costruzione del sistema, la via della risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziaria, diventate la Direttiva n. 52/2008/CE[4], recepita in Italia con il D.lgs n. 28/2010.

La prospettiva della direttiva che introduce la mediazione è privatistica e non disciplina espressamente la materia “ambiente”, ma coinvolge tutti i diritti e le materie disponibili che diversi portatori di interessi (stakeholders) vogliano discutere davanti ad un terzo soggetto imparziale. C’è il riconoscimento della funzione delle varie forme di conciliazione nella responsabilità per danni. In tema di diffamazione a mezzo stampa, per esempio, è condizione preliminare di procedibilità per le azioni di civili, per maggior tutela del bene giuridico protetto penalmente.

Mediazione ambientale

Mediazione ambientale è anche una strategia di negoziazione, diffusa nei paesi di Common Law, per la sua garanzia di riservatezza, di partecipazione dei soggetti coinvolti, di scambio di punti di vista, di speditezza[5].

Sintesi  fra i diversi sistemi continentali è la figura dell’Ombudsman europeo[6]. Attualmente, l’art.228 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione, prevede che, in piena indipendenza, egli riceva le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, salvo quanto competa alla Corte di Giustizia dell’Unione.

Da questa esperienza e per rispondere alle medesime esigenze, in Italia è stato introdotto, con competenze, anche in materia ambientale, il Difensore Civico[7], figura di garanzia del cittadino prevista dagli Statuti degli Enti territoriali.

La funzione di facilitatore del mediatore accomuna tutte queste previsioni: un soggetto terzo, non giudice, che aiuti i portatori di interessi diversi a comprendere i loro obiettivi comuni aiutandoli a raggiungerli. La sua attività consiste nel porsi in ascolto attivo degli stakeholders, far dialogare le parti per il proficuo raggiungimento di un accordo.

L’alternativa al contenzioso ha un vantaggio pratico, consistente nella riduzione di tempi e costi, in più trovare una soluzione condivisa è oltremodo conveniente anche termini di privacy e di reputazione commerciale.

Sviluppi e prospettive

La legge 108 del 16 marzo del 2001 ha ratificato la Convenzione di Aarhus.[8] che rappresenta una vera e propria conquista europea a garanzia dell’accesso alla giustizia in materia ambientale, dell’accesso alle informazioni ed alla partecipazione attiva. Principi che con la mediazione sono, senza dubbio, rispettati.[9] Nella mediazione le parti sono poste nella condizione migliore per superare il conflitto. Tale confronto paritario è estremamente vantaggioso quando le parti coinvolte sono da un lato un cittadino e dall’altro un’istituzione.

Leggi anche:”La normativa a tutela dell’ambiente: il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non può compromettere la qualità della vita delle generazioni future”

Accesso alla giustizia in materia ambientale

Ulteriori sviluppi provengono dal Parlamento e dal Consiglio europeo con la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Preso atto che esistono siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e che il non intervento potrebbe peggiorare la situazione, la direttiva si propone di attuare il principio “chi inquina, paga”. La logica è, però, quella della prevenzione.

L’obiettivo da realizzare è quello dello sviluppo sostenibile, che impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore[10].

La successiva direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concerne l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, e contiene provvedimenti sull’accesso alla giustizia. Rafforzare la conoscenza, favorendo il libero scambio di opinioni, contribuisce e la partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia e a migliorare l’ambiente[11].

Laddove un soggetto reputi che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata, infondatamente respinta (in tutto o in parte) o non abbia ricevuto una risposta adeguata può esperire una procedura mediante la quale gli atti, le omissioni della pubblica autorità interessata siano riesaminati anche dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive.

Individui e associazioni possono contestare presso le corti nazionali decisioni, atti e omissioni da parte di autorità pubbliche relative a leggi ambientali dell’UE.

Importante è il ruolo, per tutte le ragioni su esposte, della Pubblica Amministrazione, che in queste vicende può essere tanto parte danneggiata, quanto parte invitata a rispondere delle proprie mancanze e responsabilità.

Lo strumento della mediazione, della strategia del dialogo, dell’ascolto e del riconoscimento dei bisogni, ha un ruolo in divenire.

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Note

[1] Cfr., fra molte, Sent. C. Cost. n. 141/1972, n. 239/1982, n. 327/90

[2] Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, G. U. n. 248 del 24 ottobre 2001.

[3] Si veda la ripartizione delle competenze ex art. 117 Cost. nuovo testo, cfr. Sent. 282/200

[4] Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

[5] Si veda la tematica dei danni punitivi in usa (punitive damages).

[6] Istituita dal Trattato sull’Unione europea Maastricht, 1992

[7] L. 7 agosto 1990, n. 241; L. 5 febbraio 1992, n. 104; L. 15 maggio 1997, n. 127.

[8] Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). Decisione 2005/370/CE — conclusione della convenzione di Aarhus

[9] Articolo 9 Accesso alla giustizia

Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l’interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.

Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l’autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l’accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo.

Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico.

  1. Per accrescere l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia.

[10] Rapporto Brundtland Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), 1987

[11] Cfr. Primo considerando.

Dott.ssa Bianchi Laura

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