Mediazione civile e commerciale: differenze

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Nel linguaggio comune il termine “mediazione” porta la mente a pensare automaticamente all’attività di intermediazione immobiliare svolta da un agente immobiliare e/o a quella svolta da un mediatore creditizio ecc, in realtà questo scritto ha lo scopo di portare a conoscenza degli utenti comuni nonché un approfondimento per i tecnici del diritto il mondo della mediazione civile e commerciale che non ha nulla in comune con la “mediazione codicistica” se non i requisiti relativi  alle qualità del mediatore.

Prima di procedere con la rappresentazione delle caratteristiche della mediazione civile e commerciale è utile ricordare  quanto segue.

Mediazione

Il capo xi del titolo iii del libro iv del codice civile intitolato “della mediazione” non da alcuna definizione della stessa, infatti, l’art. 1754 e ss c.c. Definisce l’attività del mediatore stabilendo che: “il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore ha diritto ad una provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per l’effetto del suo intervento”. In tal caso si parla di mediazione “tipica” in quanto prevista e disciplinata dalla legge.

Mediazione atipica

La mediazione “atipica” nasce dalla diffusione della figura del “procacciatore d’affari” che si differenzia dal mediatore in quanto, pur essendo, entrambe le figure finalizzate allo svolgimento di un’attività di intermediazione volta a favorire la conclusione di un affare, solo al mediatore tipico appartiene il requisito dell’imparzialità, poiché il procacciatore interviene e sostiene gli interessi di una sola parte essendo allo stesso legato da un vincolo di collaborazione e, quindi, solo da questo potrà pretendere il pagamento” (cass. Civile. Ss. Uu. Sentenza n. 19161/2017).

Dopo aver brevemente illustrato il concetto e la differenza tra “mediazione tipica e atipica” entriamo nel vivo dell’oggetto del presente articolo.

Mediazione civile e commerciale

La mediazione civile e commerciale è un rimedio alternativo a quello giudiziario finalizzato alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia vertente su diritti civili disponibili. La celerità del procedimento nonchè la competenza e professionalità del mediatore, imparziale ed indipendente, rappresentano dei deterrenti necessari per la possibile soddisfazione degli interessi reali delle parti, interessi che molte volte anche una sentenza favorevole non soddisfa la parte vincitrice.  Difatti: “il mediatore non prende decisioni sulla controversia, non è un arbitro o giudice. Interviene unicamente per riparare il guasto comunicativo, restituendo alle parti la responsabilità della gestione del conflitto”.

Normativa

La mediazione è disciplinata dal decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (proprietà, usucapione, usufrutto, servitù etc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), le parti per legge devono essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione. E’obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello (c.d. Mediazione delegata o demandata).

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Durata – riservatezza – costi – vantaggi

La procedura di mediazione è rapida: deve concludersi in tre mesi e il primo incontro tra le parti viene fissato entro un mese dalla presentazione della domanda di mediazione. Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alla stessa e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia.

La mediazione è una procedura dai costi predeterminati e contenuti e le tariffe sono fissate secondo le indicazioni del d.m. 145/2011 e s.m.i. Sulla base delle attuali norme fiscali, tutti gli atti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nessuna imposta di registro è dovuta se il verbale di conciliazione è di valore inferiore 50.000 euro, mentre per valori superiori l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500,00 euro in caso di successo della mediazione, e di 250,00 euro in caso di insuccesso. Il verbale di mediazione, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti i casi in cui non fossero presenti gli avvocati delle parti, l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del presidente del tribunale. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo e nell’eventualità di avvio di un contenzioso giudiziario, il giudice può desumerne dal verbale di mediazione elementi di prova e in determinati casi può condannare la parte che ha fatto fallire la mediazione al pagamento delle spese legali e processuali.

Mediazione civile e commerciale irrituale

La mediazione civile e commerciale “irrituale” non è prevista dalla legge istitutiva della mediazione d.lgs. 28/2010 ma nasce da interpretazioni estensive della predetta legge di riferimento. In particolare si potrebbe parlare di “mediazione civile e commerciale irrituale” quando ci si discosta dai canoni normativi di riferimento. L’irritualità del procedimento di mediazione potrebbe comportare la mancata applicazione dei crediti d’imposta e dei benefici fiscali sopra menzionati ma soprattutto per le materie cosiddette “obbligatorie” il mancato superamento della condizione di procedibilità con il rischio di dover attivare una nuova procedura di mediazione e supportare i relativi costi anche se calmierati.

A parere della scrivente, pertanto, prima di accettare delle dinamiche di “mediazione irrituale” che un regolamento interno di un organismo di mediazione potrebbe prevedere è bene valutare anche i rischi che la stessa “irritualità” potrebbe comportare in un successivo giudizio.

 

Avv. Coletta Concetta

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