Mediazione: il consumatore non è più obbligato a farsi assistere da un avvocato

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 14 giugno 2017, a seguito del vaglio di conformità del d.lgs. 28/2010 rispetto alla direttiva dell’Unione Europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie che coinvolgono Consumatori residenti nel territorio dell’Unione, ha affermato che la normativa nazionale non può imporre ai medesimi, qualora prendano parte ad una procedura ADR come la mediazione, di essere obbligatoriamente assistiti da un avvocato.

Ragioni in fatto

La vicenda giudiziale trae origine da una controversia tra due cittadini italiani ed il Banco Popolare Società Cooperativa, avente ad oggetto il regolamento del saldo debitore del conto corrente di cui i due Consumatori erano titolari presso la predetta Banca.
I due soggetti si sono quindi rivolti al Tribunale di Verona per proporre opposizione al decreto ingiuntivo con cui Banco Popolare aveva intimato loro la restituzione di somme prestate.
Il Tribunale, in primo luogo, correttamente ha rilevato che la mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda – nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione – a seguito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Inoltre, il Giudice ha osservato che la controversia rientra nell’ambito di applicazione del Codice del Consumo, come modificato a seguito del recepimento della direttiva UE 2013/11 (c.d. “ADR dei consumatori“) nell’ordinamento italiano.
Da questa premessa, il Tribunale ritiene che le disposizioni di diritto italiano in materia di mediazione obbligatoria siano in contrasto con la direttiva UE 2013/11, atteso che quest’ultima istituirebbe un sistema unitario, esclusivo e armonizzato per le controversie riguardanti i Consumatori, differentemente da quanto previsto dal Legislatore italiano.
Inoltre, il Tribunale sottolinea che quest’ultima direttiva rimette nella disponibilità delle parti la scelta di partecipare o meno alla procedura ADR e di ritirarsi dalla stessa in qualsiasi momento. Ciò pone il Consumatore che si avvalga della mediazione obbligatoria sul territorio nazionale in una posizione più sfavorevole, poiché come noto la normativa italiana impone che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura, il giudice possa desumere argomenti di prova ai fini del decidere nell’ambito del successivo giudizio.
Infine, il Giudice italiano deduce che il d.lgs. 28/2010, nel prevedere l’obbligatorietà della procedura di mediazione in materia bancaria con l’assistenza di un avvocato, ostacoli la libertà del Consumatore in ordine alla scelta di avvio, adesione e rinuncia alle procedure di ADR, tutelate dalla direttiva UE 2013/11.
Vediamo l’iter logico seguito dalla Corte di Giustizia.

Le motivazione della Corte di Giustizia

Investita della questione, la Corte ha dapprima sottolineato come la già citata direttiva non si applichi a tutte le controversie, bensì a quelle che soddisfano cumulativamente alcuni presupposti. La procedura ADR, infatti: 1) è promossa da un Consumatore nei confronti di un professionista; 2) integra i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità ed equità; 3) è affidata ad un organismo ADR.
Successivamente, dopo aver puntualmente analizzato la normativa italiana in materia di mediazione, la Corte afferma che non sussiste incompatibilità tra la direttiva “ADR dei Consumatori” e il d.lgs. 28/2018 in materia di mediazione nelle controversie tra Consumatore e professionista, a patto che entrambe le parti possano comunque esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
Pertanto, la procedura di mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità di un ricorso innanzi all’autorità giudiziaria come previsto dalla normativa italiana, è compatibile con il principio di tutela giurisdizionale dei diritti delle parti qualora: A) la procedura non rappresenti occasione di ritardo per l’eventuale successiva proposizione di un ricorso giurisdizionale; B) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti oggetto di controversia; C) non generi per le parti coinvolte costi ingenti. Il tutto, ferma restando la possibilità di disporre provvedimenti provvisori nei casi in cui l’urgenza lo imponga.
Quanto all’obbligo per il Consumatore di essere assistito da un avvocato per promuovere una procedura di mediazione, la direttiva UE 2013/11 stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le parti abbiano accesso alla procedura ADR senza essere obbligate ad affidarsi e farsi rappresentare da un avvocato. Addirittura, la predetta direttiva impone agli Stati di garantire che le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a provvedervi.
Da ciò discende, quindi, che la normativa nazionale non può imporre al Consumatore che prenda parte a una procedura ADR, di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.
La decisione della Corte di Giustizia rappresenta ulteriore conferma di quanto la procedura di mediazione rappresenti, anche per i Consumatori, la strada maggiormente satisfattiva per la risoluzione delle controversie; non solo perché la parte è la vera protagonista della procedura, ma anche in ragione della riduzione dei tempi per la sua definizione, nonché cospicuo abbattimento dei costi.

Avv. Castellana Alessia

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